Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5099
DDL0264-0035
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.85 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Garanzie e coperture assicurative).
     1.  L'offerta da presentare per l'affidamento
  dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una
  cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
  prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
  La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
  volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
  momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  Ai non
  aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta
  l'aggiudicazione.
     2.  L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici,
  contestualmente alla sottoscrizione del contratto, sono
  obbligati a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
  cento dell'importo contrattuale.  La mancata costituzione della
  garanzia determina la revoca dell'affidamento e
  l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
  La garanzia copre i costi diretti conseguenti alla mancata o
  inesatta esecuzione dei lavori previsti dal contratto e cessa
  di avere effetto solo alla data di accettazione dei lavori di
  cui all'articolo 31, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di
 
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  ultimazione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia
  provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo ovvero
  decorsi i termini di cui all'articolo 31, comma 3.  Il
  responsabile unico del procedimento è tenuto a restituire
  senza ritardo all'istituto emittente la documentazione
  comprovante la garanzia prestata e divenuta inefficace.  Il
  regolamento stabilisce le modalità di congrua riduzione della
  garanzia in corso di esecuzione dopo il completamento delle
  diverse lavorazioni.  L'appaltatore è tenuto a costituire,
  contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista
  dall'articolo 29, comma 1, una garanzia fideiussoria di pari
  importo, gradualmente diminuita in corso di esecuzione in
  relazione all'avanzamento dei lavori.
     3.  L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici
  sono altresì obbligati a stipulare una polizza assicurativa
  che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
  esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
  derivanti da errori di progettazione, insufficienze di
  progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e
  fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 5, e che
  preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
  a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
  completamento del collaudo con esito positivo, ovvero nei
  termini di cui al comma 2.  Nei casi in cui, ai sensi
  dell'articolo 31, comma 5, è previsto un periodo di garanzia,
  la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza
  che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
  connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
  interventi per la loro eventuale sostituzione o per il loro
  eventuale rifacimento.  Tale polizza cessa di avere efficacia
  con l'accettazione dei lavori, fatti salvi gli effetti
  stabiliti dal comma 2.
     4.  Per lavori caratterizzati da particolari difficoltà
  costruttive o di localizzazione, individuati dal regolamento,
  il cui importo superi l'ammontare di 5 milioni di ECU,
  l'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici sono
  inoltre obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
  accettazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale,
 
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  nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi,
  della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
  o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
  difetti costruttivi, di cui all'articolo 1669 del codice
  civile.
     5.  Il progettista o i progettisti incaricati della
  progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti,
  per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi
  progettati e fino alla data di emissione del certificato di
  collaudo, di una polizza di responsabilità civile
  professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
  dell'attività di propria competenza.  A tal fine il progettista
  o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del
  proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di una
  compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo
  responsabilità civile generale nel territorio nazionale,
  contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di
  responsabilità civile professionale con specifico riferimento
  ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di
  sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori.  La mancata
  presentazione da parte del progettista o dei progettisti della
  dichiarazione impedisce alle stazioni appaltanti la
  sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione
  del soggetto affidatario.  La polizza del progettista o dei
  progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
  progettazione, anche i maggiori costi ed oneri che la stazione
  appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
  28, comma 1, lettera  c),  resesi necessarie in corso di
  esecuzione.  La garanzia è comunque prestata per un massimale
  non inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale
  affidato e non superiore a cinque volte il medesimo valore,
  secondo quanto richiesto dalla stazione appaltante.  Per
  maggiori costi e oneri si intende la differenza tra i costi e
  gli oneri che l'amministrazione deve sopportare per realizzare
  l'opera e i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto
  affrontare per l'esecuzione di un progetto che fosse stato
  redatto esente da errori o omissioni.  Il soggetto che rilascia
  la polizza di responsabilità civile professionale ha la
 
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  facoltà di verificare autonomamente il rispetto della qualità
  della progettazione e della sua aderenza alle norme vigenti,
  nonché il diritto di partecipare alla verifica del progetto
  effettuata dalla stazione appaltante, che dovrà comunicarne lo
  svolgimento; tali verifiche dovranno precedere il rilascio
  della polizza.
     6.  Nel caso di esecutori costituiti nelle forme di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d), e)  ed  f),  o
  di affidatari di incarichi di progettazione raggruppati
  temporaneamente, le coperture assicurative e le garanzie
  possono essere soddisfatte  pro-quota  o
  cumulativamente.
     7.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si
  applicano ai lavori i cui bandi sono pubblicati a decorrere
  dalla data di entrata in vigore del regolamento.
     8.  Sono soppresse tutte le altre forme di garanzia e di
  cauzione previste dalla normativa vigente, salvo quelle di cui
  al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
  1063, e successive modificazioni, e alle leggi 10 dicembre
  1981, n. 741, e successive modificazioni, e 8 ottobre 1984, n.
  687, che si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati
  fino alla data di entrata in vigore del regolamento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0085 RIGINIZ=017 PAGFIN=0088 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=85 PAGEFIN=88 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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