| (Garanzie e coperture assicurative).
1. L'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta
l'aggiudicazione.
2. L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, sono
obbligati a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre i costi diretti conseguenti alla mancata o
inesatta esecuzione dei lavori previsti dal contratto e cessa
di avere effetto solo alla data di accettazione dei lavori di
cui all'articolo 31, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia
provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo ovvero
decorsi i termini di cui all'articolo 31, comma 3. Il
responsabile unico del procedimento è tenuto a restituire
senza ritardo all'istituto emittente la documentazione
comprovante la garanzia prestata e divenuta inefficace. Il
regolamento stabilisce le modalità di congrua riduzione della
garanzia in corso di esecuzione dopo il completamento delle
diverse lavorazioni. L'appaltatore è tenuto a costituire,
contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista
dall'articolo 29, comma 1, una garanzia fideiussoria di pari
importo, gradualmente diminuita in corso di esecuzione in
relazione all'avanzamento dei lavori.
3. L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici
sono altresì obbligati a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficienze di
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e
fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 5, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
completamento del collaudo con esito positivo, ovvero nei
termini di cui al comma 2. Nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 31, comma 5, è previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o per il loro
eventuale rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia
con l'accettazione dei lavori, fatti salvi gli effetti
stabiliti dal comma 2.
4. Per lavori caratterizzati da particolari difficoltà
costruttive o di localizzazione, individuati dal regolamento,
il cui importo superi l'ammontare di 5 milioni di ECU,
l'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici sono
inoltre obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
accettazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale,
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nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi, di cui all'articolo 1669 del codice
civile.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti,
per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi
progettati e fino alla data di emissione del certificato di
collaudo, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attività di propria competenza. A tal fine il progettista
o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del
proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo
responsabilità civile generale nel territorio nazionale,
contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento
ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di
sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata
presentazione da parte del progettista o dei progettisti della
dichiarazione impedisce alle stazioni appaltanti la
sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione
del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi ed oneri che la stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia è comunque prestata per un massimale
non inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale
affidato e non superiore a cinque volte il medesimo valore,
secondo quanto richiesto dalla stazione appaltante. Per
maggiori costi e oneri si intende la differenza tra i costi e
gli oneri che l'amministrazione deve sopportare per realizzare
l'opera e i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto
affrontare per l'esecuzione di un progetto che fosse stato
redatto esente da errori o omissioni. Il soggetto che rilascia
la polizza di responsabilità civile professionale ha la
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facoltà di verificare autonomamente il rispetto della qualità
della progettazione e della sua aderenza alle norme vigenti,
nonché il diritto di partecipare alla verifica del progetto
effettuata dalla stazione appaltante, che dovrà comunicarne lo
svolgimento; tali verifiche dovranno precedere il rilascio
della polizza.
6. Nel caso di esecutori costituiti nelle forme di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) ed f), o
di affidatari di incarichi di progettazione raggruppati
temporaneamente, le coperture assicurative e le garanzie
possono essere soddisfatte pro-quota o
cumulativamente.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si
applicano ai lavori i cui bandi sono pubblicati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento.
8. Sono soppresse tutte le altre forme di garanzia e di
cauzione previste dalla normativa vigente, salvo quelle di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063, e successive modificazioni, e alle leggi 10 dicembre
1981, n. 741, e successive modificazioni, e 8 ottobre 1984, n.
687, che si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati
fino alla data di entrata in vigore del regolamento.
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