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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5101
DDL0264-0037
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.89 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Norme acceleratorie in materia
                       di contenzioso).
     1.  Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
  all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera  a),  qualora, a
  seguito dell'iscrizione 96di riserve sui documenti contabili,
 
                              Pag. 90
 
  l'importo economico dell'opera possa variare in misura
  sostanziale e comunque non inferiore al 10 per cento
  dell'importo contrattuale, il responsabile unico del
  procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
  del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
  collaudo e, sentito l'affidatario che ha facoltà di
  controdedurre alla relazione predetta, formula
  all'amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione
  dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.
  L'amministrazione, entro sessanta giorni da tale proposta,
  delibera in merito con provvedimento motivato.  Il verbale di
  accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
     2.  I ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di
  affidamento di lavori pubblici, per le quali sia stata
  pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
  21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
  essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
  dell'ordinanza di sospensione.
     3.  Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
  controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
  quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
  i controinteressati e l'amministrazione resistente possono
  chiedere che la questione venga decisa nel merito unitamente
  alla domanda cautelare.  A tal fine il presidente fissa
  l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
  entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.  Qualora
  l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
  discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del
  collegio fissa per la decisione anche nel merito una nuova
  udienza, che deve aver luogo entro sessanta giorni, e
  autorizza le parti al deposito di memorie e di documenti fino
  a quindici giorni prima dell'udienza stessa.  La sentenza deve
  comunque essere pubblicata entro trenta giorni dalla data
  dell'udienza di trattazione.
     4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
  materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
     5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  anche alle controversie
 
                              Pag. 91
 
  relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0089 RIGINIZ=033 PAGFIN=0091 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=89 PAGEFIN=91 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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