| (Definizione delle controversie).
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del
comma 1 dell'articolo 35 e l'affidatario confermi le riserve,
la definizione delle controversie può essere attribuita ad un
arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro
quarto del codice di procedura civile.
2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali
di accordo bonario o quelli attestanti il mancato
raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio
dei lavori pubblici.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati
sulla base della tariffa professionale forense in relazione
agli importi oggetto di effettiva contestazione, al numero e
alla complessità delle questioni.
4. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti
da atti compiuti in violazione della presente legge, del
regolamento e delle leggi regionali.
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