Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5104
DDL0264-0040
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.92 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 38.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Subappalto).
     1.  Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel
  progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
  prevalenti, con il relativo importo, nonché le ulteriori
  categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
  progetto anch'esse con il relativo importo.  Fatta salva la
  responsabilità dell'appaltatore principale, tutte le
  lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
  scorporabili, subappaltabili e affidabili in cottimo, fatte
  salve le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7.  Per
  quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il
  regolamento definisce la quota percentuale che l'appaltatore
  ha facoltà di subappaltare, in misura diversificata a seconda
  delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
  quaranta per cento.  L'autorizzazione al subappalto o al
  cottimo costituisce atto dovuto qualora sussistano le seguenti
  condizioni:
       a)  i concorrenti abbiano indicato all'atto
  dell'offerta le lavorazioni che intendono subappaltare o
 
                              Pag. 93
 
  concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei
  subappaltatori candidati ad eseguire dette lavorazioni;
       b)  l'appaltatore provveda al deposito del contratto
  di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio
  dell'esecuzione delle lavorazioni medesime;
       c)  al momento del deposito presso la stazione
  appaltante del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta
  altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti
  di cui alla lettera  d)  del presente comma;
       d)  l'affidatario del subappalto o del cottimo, se
  italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro
  della Unione europea, sia in possesso dei requisiti previsti
  dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle
  imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,
  per eseguire i lavori pubblici è sufficiente l'iscrizione alla
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
  ovvero, se straniero appartenente ad uno Stato membro
  dell'Unione europea, sia in possesso della documentazione di
  cui all'articolo 10, comma 9;
       e)  non sussista, nei confronti dell'affidatario del
  subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
  dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
  successive modificazioni;
       f)  l'affidatario del subappalto o del cottimo non si
  trovi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
  lettera  g);
       g)  il concorrente all'atto dell'offerta abbia
  dichiarato la disponibilità di sistemi e di strutture di
  supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del
  subappaltatore o del cottimista, idonei a garantire
  l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
  principale, in relazione alle specifiche tipologie dei lavori
  oggetto di subappalto o cottimo, o in alternativa il
  concorrente abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi di
  subappaltatori dotati di certificazione dell'esistenza di
  sistema di qualità,
 
                              Pag. 94
 
  o i suoi elementi, conforme alle norme europee della serie
  UNI, EN ISO 9000.
     2.  Qualora nel corso dei lavori la stazione appaltante
  accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1,
  essa diffida l'appaltatore a far cessare le irregolarità
  riscontrate entro i successivi trenta giorni, pena la revoca
  dell'autorizzazione al subappalto.
     3.  Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
  qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono
  l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
  e i noli a caldo, se complessivamente di importo superiore al
  2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora
  l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia
  superiore al trenta per cento dell'importo del contratto da
  affidare.
     4.  Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
  lavori salvo che per la fornitura con posa in opera, o nel
  caso di impianti e di strutture speciali da individuare con il
  regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per
  la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di
  propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
  di cui al comma 1, lettera  e).
     5.  Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma
  1, lettera  e),  e della vigente disciplina in materia di
  lotta alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
  di manifestazione di pericolosità sociale, l'intervenuta
  formale verifica dell'idoneità del subappaltatore o del
  cottimista ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
  490, esonera l'appaltatore da ogni ulteriore onere per tutta
  la durata del subappalto o del cottimo.
     6.  Nel bando di gara la stazione appaltante deve indicare
  che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
  o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguito o,
  in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari
  di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
  pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
  quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi aggiudicatari
 
                              Pag. 95
 
  via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con
  l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  Qualora
  non venga effettuato il pagamento al subappaltatore o al
  cottimista nel suddetto termine, la stazione appaltante
  provvede direttamente, sulla base del contratto di subappalto
  o di cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendone l'importo
  dalla contabilità principale; per tale onere si provvede ad
  incamerare la garanzia fideiussaria di cui all'articolo 33,
  comma 2, nella misura di un decimo.  In caso di contestazione
  il subappaltatore o il cottimista possono pretendere il
  pagamento prestando idonea garanzia fideiussoria.  Nel caso di
  pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla
  stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
  subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
  relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
     7.  Sono abrogati i commi 3, 3- bis,  3- ter
  dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
  successive modificazioni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0092 RIGINIZ=019 PAGFIN=0095 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=92 PAGEFIN=95 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati