| (Fusioni, conferimenti e trasferimenti
di aziende).
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono lavori
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna stazione appaltante fino a quando il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187,
e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 10 e 11 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante
può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
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essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al
comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative
vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorso il termine di sessanta giorni di
cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti
di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni
appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini del comma 1 e dell'ammissione dei concorrenti
alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare
del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto
1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996 non sono soggette alle imposte
sui redditi da conferimento le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni o di complessi aziendali o di rami di
aziende effettuati nelle imprese che eseguono lavori
pubblici.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi di trasferimento di azienda da parte
degli organi della procedura concorsuale.
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