| 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle
vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente a
finanziare i centri di sostegno e di accoglienza di cui al
medesimo comma 1, nell'espletamento della loro attività, dei
servizi prestati e delle forme di pubblicità. La finalità dei
centri deve consistere nel fornire alle vittime cittadine
italiane e straniere, di violenze carnali, maltrattamenti ed
abusi, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle
situazioni di pericolo, nonché per ricreare condizioni di vita
autonoma e serena, all'interno o al di fuori della famiglia,
orientamenti legali, consulenza psicologica ed assistenza
sociale, assistenza alle donne in tutte le azioni legali,
sociali ed istituzionali, che esse liberamente riterranno di
intraprendere, ed ospitalità, qualora essi siano anche centri
di accoglienza con strutture adeguate alla stessa.
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