| 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono
ripartite annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione
territoriale dei centri di sostegno e di accoglienza,
garantendone l'istituzione nei comuni dell'Italia meridionale,
centrale e settentrionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e
soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici,
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di stupri e di abusi sessuali all'interno o al di fuori della
famiglia, nel rispetto delle competenze degli enti locali in
materia assistenziale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dettano norme ed
emanano provvedimenti per il finanziamento o per la nuova
istituzione dei centri di sostegno, di consulenza e di
accoglienza e delle case rifugio di cui all'articolo 1, comma
2.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano determinano, con proprie leggi:
a) le modalità per accedere ai finanziamenti di
cui al comma 1;
b) i criteri di ripartizione delle somme;
c) i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento da parte dei centri di sostegno o di accoglienza
già operanti nel territorio o di nuova istituzione.
4. I fondi di cui al comma 1 devono essere ripartiti tra i
centri richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di
ciascun anno.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono delegare alle province od ai comuni
l'erogazione ai centri delle somme ad esse trasferite ai sensi
del comma 1.
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