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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5111
DDL0265-0004
Progetto di legge Camera n. 265 - testo presentato - (DDL13-265)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C265. TESTIPDL
...C265.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC265 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono
  ripartite annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, tra
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
  modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione
  territoriale dei centri di sostegno e di accoglienza,
  garantendone l'istituzione nei comuni dell'Italia meridionale,
  centrale e settentrionale.
     2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e
  soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici,
 
                               Pag. 4
 
  di stupri e di abusi sessuali all'interno o al di fuori della
  famiglia, nel rispetto delle competenze degli enti locali in
  materia assistenziale, entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, dettano norme ed
  emanano provvedimenti per il finanziamento o per la nuova
  istituzione dei centri di sostegno, di consulenza e di
  accoglienza e delle case rifugio di cui all'articolo 1, comma
  2.
     3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano determinano, con proprie leggi:
         a)  le modalità per accedere ai finanziamenti di
  cui al comma 1;
         b)  i criteri di ripartizione delle somme;
         c)  i termini per la presentazione delle domande di
  finanziamento da parte dei centri di sostegno o di accoglienza
  già operanti nel territorio o di nuova istituzione.
     4.  I fondi di cui al comma 1 devono essere ripartiti tra i
  centri richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di
  ciascun anno.
     5.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano possono delegare alle province od ai comuni
  l'erogazione ai centri delle somme ad esse trasferite ai sensi
  del comma 1.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-265 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0265 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=023 PAGFIN=0004 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=026500 00 FASCIDC=13DDL0265 SORTNAV=0026500 000 00000 ZZDDLC265 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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