| 1. I centri di cui alla presente legge sono gestiti da
enti ed associazioni non a scopo di lucro che abbiano tra le
loro finalità principali la lotta alla violenza contro le
donne ed i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle
vittime, e che dimostrino di disporre esclusivamente di
personale femminile adeguato per i compiti predetti. Con tali
enti od associazioni l'ente erogatore del finanziamento
stipula apposite convenzioni.
2. I centri mantengono costanti e funzionali rapporti con
le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la
prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso
ospedaliero, Arma dei carabinieri, commissariati di pubblica
sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi
pubblici di assistenza legale ed alloggiativa e strutture
scolastiche operanti nel territorio.
3. I centri, anche in collaborazione con altri soggetti,
tra cui strutture pubbliche, possono predisporre progetti di
formazione ed organizzare corsi per le operatrici del centro e
per tutto il personale delle strutture che, per motivi di
lavoro viene, o potrebbe venire a contatto, con situazioni di
violenza.
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