| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996,
1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo. 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispone,
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con proprio decreto, l'erogazione dei finanziamenti del Fondo
di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le somme del Fondo di cui all'articolo 1 eventualmente
non utilizzate nell'anno di riferimento sono nuovamente
assegnate al Fondo per l'anno successivo.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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