| 1. Ogni anno, entro il mese di marzo, a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della
legge stessa.
2. Le regioni sono tenute a fornire, sulla base di
questionari stabiliti dal Ministro, le informazioni necessarie
entro il mese di febbraio di ciascun anno.
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