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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5118
DDL0266-0003
Progetto di legge Camera n. 266 - testo presentato - (DDL13-266)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C266. TESTIPDL
...C266.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC266 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art.  77. - Il Governo non può, senza delegazione
  delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
  legge ordinaria.
     Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza
  di legge in casi di necessità e d'urgenza concernenti la
  sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di
  norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in
  vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi
  della Comunità europea quando dalla mancata tempestiva
  adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello
  Stato per inadempimento di obblighi comunitari.  Il Governo
  deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere
  chiedendo la conversione in legge.  Le Camere, anche se
  sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
  cinque giorni.
     Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare
  disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
  ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
  illegittime dalla Corte costituzionale.
     I decreti devono contenere misure di immediata
  applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
     Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in
  legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di
  pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto
  attiene alla copertura degli oneri finanziari.  I regolamenti
  parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri
  necessari.
     I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
  quarantacinque giorni non sono convertiti in legge.  I decreti
  non convertiti in legge non sono rinnovabili.  Le Camere
  possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
  sulla base dei decreti non convertiti".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-266 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0266 TOTPAG=0002 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0002 RIGFIN=038 UPAG=SI PAGEIN=2 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=026600 00 FASCIDC=13DDL0266 SORTNAV=0026600 000 00000 ZZDDLC266 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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