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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


512
DDL0036-0002
Progetto di legge Camera n. 36 - testo presentato - (DDL13-36)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C36. TESTIPDL
...C36.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC36 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Nei riguardi della legge 28
  dicembre 1993, n. 549, relativa alle sostanze che danneggiano
  l'ozonosfera, è stata avviata nei confronti del nostro Paese
  una procedura di infrazione da parte della Commissione europea
  per violazione della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del
  28 marzo 1983, sull'obbligo di notifica preventiva di tutti i
  provvedimenti nazionali aventi le caratteristiche di norme
  tecniche.
     La Commissione, contestualmente alla procedura di
  infrazione, ha richiesto la sospensione della legge rilevando,
  in particolare, che la legge non potrebbe essere fatta valere
  nei confronti di terzi che potranno richiedere nelle sedi
  giurisdizionali competenti la disapplicazione della norma.
     Inoltre, la legge è stata oggetto di un successivo reclamo
  da parte della Commissione, con il quale venivano contestati
  due profili di incompatibilità con il diritto comunitario.  Nel
 
                               Pag. 2
 
  reclamo si ribadisce che l'articolo 12 della legge, che fissa
  le modalità e i criteri per l'etichettatura dei prodotti
  contenenti le sostanze lesive per l'ozono, costituisce una
  norma tecnica e, in quanto tale, soggetta a notifica
  preventiva da parte dello Stato membro.
     In secondo luogo, si rileva che la legge viola l'articolo
  30 del Trattato CEE, in quanto le misure previste
  dall'articolo 3, comma 4, relative al divieto di produzione,
  importazione, esportazione, commercializzazione ed
  utilizzazione delle sostanze lesive per l'ozono, denominate
  HCFC, HBFC e bromuro di metile, hanno un effetto restrittivo
  sugli scambi intracomunitari a fronte di un beneficio
  ambientale trascurabile.
     Alla luce di tali contestazioni, i termini previsti dalla
  legge n. 549 del 1993 sono stati sospesi con il decreto-legge
  27 agosto 1994, n. 514, e sue successive reiterazioni, fino al
  29 febbraio 1996.
     I Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, si sono impegnati con la Commissione CEE ad
  apportare le modifiche alla legge citata per renderla conforme
  al diritto comunitario.
     Inoltre, con la legge 4 ottobre 1994, n. 581, l'Italia ha
  ratificato gli emendamenti di Copenaghen al Protocollo di
  Montreal.  Tali emendamenti stabiliscono misure di controllo
  per le sostanze lesive HCFC, HBFC e bromuro di metile, di cui
  all'articolo 3, comma 4, della legge n. 549 del 1993, basate
  su criteri sostanzialmente diversi da quelli adottati nella
  suddetta legge.
     Il 15 dicembre 1994 è stato poi approvato il nuovo
  regolamento comunitario (CE) n. 3093/94, del Consiglio, del 15
  dicembre 1994, relativo alle sostanze lesive per l'ozono, che
  dà attuazione agli emendamenti di Copenaghen, prevedendo
  misure analoghe ma più severe (per gli HCFC la fissazione di
  quantitativi massimi di consumo si ridurrà fino alla loro
  completa eliminazione nel 2015).
     All'entrata in vigore di una norma armonizzata a livello
  comunitario, non sembra possibile il mantenimento di una legge
  nazionale che adotta criteri sostanzialmente in contrasto con
  quest'ultimo.
     Vista l'imminente scadenza della proroga dei termini (29
  febbraio 1996) disposta con il decreto-legge 23 dicembre 1995,
  n. 547, e considerato che in assenza di una soluzione
  alternativa si ripresenteranno tutte le precedenti difficoltà
  di applicazione e le contestazione della Commissione CEE, si
  ritiene assolutamente indispensabile intervenire con un
  decreto-legge di modifica della legge n. 549 del 1993.
     Le motivazioni principali di questo provvedimento si
  possono così riassumere:
       da un lato è urgente trovare una soluzione definitiva
  alla procedura di infrazione in atto da parte della
  Commissione CEE, non essendo più possibile mantenere sospesi i
  termini della legge;
       dall'altro risulta altrettanto urgente eliminare
  confusioni ed incertezze riguardo all'applicazione
  dell'etichettatura, che si riproporranno in tutta la loro
  gravità alla scadenza della proroga.  Infatti, l'articolo 12
  della legge stabilisce l'etichettatura dei prodotti contenenti
  sostanze lesive entro il 1^ luglio 1994, termine sino ad
  oggi prorogato.  Inoltre, l'articolo 6, comma 8, stabilisce che
  l'elenco dei prodotti che contengono sostanze lesive debba
  essere fissato per regolamento.  In assenza di tale
  regolamento, mancano indicazioni certe agli operatori su quale
  sia il campo di applicazione della norma.
     Il decreto propone, in sostanza, due principali
  modifiche:
       la prima, relativa al controllo di HCFC, HBFC e bromuro
  di metile, demanda alla emanazione di un decreto
  interministeriale la fissazione di criteri e modalità per
  l'eliminazione di dette sostanze, agendo esclusivamente sul
  divieto di utilizzazione articolato per settori, come previsto
  dal regolamento comunitario;
       la seconda, relativa agli obblighi di etichettatura,
  subordina l'entrata in vigore dell'articolo 12 alla emanazione
  di un regolamento attuativo.
 
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     Con tali posticipazioni dei termini di attuazione della
  legge, sarà possibile per l'Italia, tra l'altro, ottemperare
  all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 83/189/CEE
  nei termini ivi previsti.
     Modificando le date previste per l'eliminazione delle
  sostanze della tabella B allegata alla legge n. 549 del 1993,
  viene modificata anche la disciplina per l'incentivazione
  della dismissione anticipata dell'uso di tali sostanze da
  parte delle imprese, contenuta all'articolo 3, comma 6.
     Le altre modifiche proposte riguardano l'abrogazione di
  quelle parti della legge relative alla istituzione del
  deposito cauzionale e del Consorzio obbligatorio per lo
  smaltimento delle sostanze lesive.  Trattandosi di strumenti di
  efficacia ed efficienza limitata non si giustifica la notevole
  attività amministrativa richiesta per la loro istituzione e
  gestione.
     Inoltre, al fine di consentire la partecipazione
  dell'Italia alle attività previste dalla Convenzione e dal
  Protocollo di Montreal sulla protezione della fascia di ozono
  e dalla Convenzione di New York sui cambiamenti climatici,
  viene prevista la prosecuzione dei finanziamenti necessari per
  adempiere ai relativi impegni, più volte sollecitati in sede
  nazionale ed internazionale.
     Con l'articolo 1 del provvedimento in esame vengono
  aggiornati i richiami fatti dalla legge n. 549 del 1993 alle
  modifiche intervenute in sede comunitaria delle norme
  citate.
     L'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 3, commi 3, 4 e
  5, della legge n. 549 del 1993, rimandando a un decreto
  interministeriale l'adozione di misure limitative per
  l'utilizzazione delle sostanze della tabella B allegata alla
  medesima legge, nel rispetto del pertinente regolamento
  comunitario.
     A tale proposito va ribadito che non è stata introdotta
  alcuna data per la cessazione delle produzioni e degli usi
  degli HCFC, in quanto una siffatta indicazione sarebbe stata
  in contrasto sia con quanto previsto dal citato regolamento
  (CE) n. 3093/94, sia con le decisioni del Consiglio dei
  ministri dell'ambiente dell'Unione europea e della Conferenza
  di Vienna del 7 dicembre l995.  L'inserimento nel testo della
  frase: "in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
  programma di eliminazione progressiva del regolamento (CE)"
  assicura il puntuale riferimento ai termini entro i quali è
  consentito l'uso delle sostanze pericolose per l'ozono.
     Con il comma 2, viene sostituito il comma 6 dell'articolo
  3 della legge n. 549 del 1993, relativo alla disciplina per
  l'incentivazione della dismissione anticipata dell'uso delle
  sostanze lesive da parte delle imprese, adeguandola ai nuovi
  termini temporali di cui al comma 3 dello stesso articolo.  Il
  comma 3 stabilisce le sanzioni da erogare in caso di
  violazione del regolamento (CE) n. 3093/94.
     L'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 6, comma 8,
  lettera i),  della legge n. 549 del 1993, richiamando le
  norme comunitarie in materia di smaltimento e riciclo di
  sostanze lesive.  Con il comma 2 viene modificato l'articolo 6,
  comma 8, della medesima legge, introducendo la previsione di
  un regolamento per fissare le modalità di applicazione
  dell'etichettatura.
     Con l'articolo 4 viene sostituito il comma 1 dell'articolo
  12, subordinando l'applicazione dell'obbligo di etichettatura
  all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3.  Viene
  modificata inoltre, per maggiore chiarezza e applicabilità, la
  dicitura riportata sull'etichetta.
     L'articolo 5 abroga le parti della legge riguardanti
  l'istituzione del deposito cauzionale e del Consorzio
  obbligatorio per lo smaltimento delle sostanze lesive.
     L'articolo 6 consente al Ministero dell'ambiente di
  utilizzare le risorse di cui al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, per il
  pagamento dei trust-found e degli altri contributi ai
  Segretariati del protocollo alla Convenzione di Vienna per la
  protezione dell'ozonosfera e della Convenzione sui cambiamenti
  climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con
  legge n. 65 del 1994.
     L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore del
  decreto-legge.
 
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