| Onorevoli Deputati! - Nei riguardi della legge 28
dicembre 1993, n. 549, relativa alle sostanze che danneggiano
l'ozonosfera, è stata avviata nei confronti del nostro Paese
una procedura di infrazione da parte della Commissione europea
per violazione della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del
28 marzo 1983, sull'obbligo di notifica preventiva di tutti i
provvedimenti nazionali aventi le caratteristiche di norme
tecniche.
La Commissione, contestualmente alla procedura di
infrazione, ha richiesto la sospensione della legge rilevando,
in particolare, che la legge non potrebbe essere fatta valere
nei confronti di terzi che potranno richiedere nelle sedi
giurisdizionali competenti la disapplicazione della norma.
Inoltre, la legge è stata oggetto di un successivo reclamo
da parte della Commissione, con il quale venivano contestati
due profili di incompatibilità con il diritto comunitario. Nel
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reclamo si ribadisce che l'articolo 12 della legge, che fissa
le modalità e i criteri per l'etichettatura dei prodotti
contenenti le sostanze lesive per l'ozono, costituisce una
norma tecnica e, in quanto tale, soggetta a notifica
preventiva da parte dello Stato membro.
In secondo luogo, si rileva che la legge viola l'articolo
30 del Trattato CEE, in quanto le misure previste
dall'articolo 3, comma 4, relative al divieto di produzione,
importazione, esportazione, commercializzazione ed
utilizzazione delle sostanze lesive per l'ozono, denominate
HCFC, HBFC e bromuro di metile, hanno un effetto restrittivo
sugli scambi intracomunitari a fronte di un beneficio
ambientale trascurabile.
Alla luce di tali contestazioni, i termini previsti dalla
legge n. 549 del 1993 sono stati sospesi con il decreto-legge
27 agosto 1994, n. 514, e sue successive reiterazioni, fino al
29 febbraio 1996.
I Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, si sono impegnati con la Commissione CEE ad
apportare le modifiche alla legge citata per renderla conforme
al diritto comunitario.
Inoltre, con la legge 4 ottobre 1994, n. 581, l'Italia ha
ratificato gli emendamenti di Copenaghen al Protocollo di
Montreal. Tali emendamenti stabiliscono misure di controllo
per le sostanze lesive HCFC, HBFC e bromuro di metile, di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge n. 549 del 1993, basate
su criteri sostanzialmente diversi da quelli adottati nella
suddetta legge.
Il 15 dicembre 1994 è stato poi approvato il nuovo
regolamento comunitario (CE) n. 3093/94, del Consiglio, del 15
dicembre 1994, relativo alle sostanze lesive per l'ozono, che
dà attuazione agli emendamenti di Copenaghen, prevedendo
misure analoghe ma più severe (per gli HCFC la fissazione di
quantitativi massimi di consumo si ridurrà fino alla loro
completa eliminazione nel 2015).
All'entrata in vigore di una norma armonizzata a livello
comunitario, non sembra possibile il mantenimento di una legge
nazionale che adotta criteri sostanzialmente in contrasto con
quest'ultimo.
Vista l'imminente scadenza della proroga dei termini (29
febbraio 1996) disposta con il decreto-legge 23 dicembre 1995,
n. 547, e considerato che in assenza di una soluzione
alternativa si ripresenteranno tutte le precedenti difficoltà
di applicazione e le contestazione della Commissione CEE, si
ritiene assolutamente indispensabile intervenire con un
decreto-legge di modifica della legge n. 549 del 1993.
Le motivazioni principali di questo provvedimento si
possono così riassumere:
da un lato è urgente trovare una soluzione definitiva
alla procedura di infrazione in atto da parte della
Commissione CEE, non essendo più possibile mantenere sospesi i
termini della legge;
dall'altro risulta altrettanto urgente eliminare
confusioni ed incertezze riguardo all'applicazione
dell'etichettatura, che si riproporranno in tutta la loro
gravità alla scadenza della proroga. Infatti, l'articolo 12
della legge stabilisce l'etichettatura dei prodotti contenenti
sostanze lesive entro il 1^ luglio 1994, termine sino ad
oggi prorogato. Inoltre, l'articolo 6, comma 8, stabilisce che
l'elenco dei prodotti che contengono sostanze lesive debba
essere fissato per regolamento. In assenza di tale
regolamento, mancano indicazioni certe agli operatori su quale
sia il campo di applicazione della norma.
Il decreto propone, in sostanza, due principali
modifiche:
la prima, relativa al controllo di HCFC, HBFC e bromuro
di metile, demanda alla emanazione di un decreto
interministeriale la fissazione di criteri e modalità per
l'eliminazione di dette sostanze, agendo esclusivamente sul
divieto di utilizzazione articolato per settori, come previsto
dal regolamento comunitario;
la seconda, relativa agli obblighi di etichettatura,
subordina l'entrata in vigore dell'articolo 12 alla emanazione
di un regolamento attuativo.
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Con tali posticipazioni dei termini di attuazione della
legge, sarà possibile per l'Italia, tra l'altro, ottemperare
all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 83/189/CEE
nei termini ivi previsti.
Modificando le date previste per l'eliminazione delle
sostanze della tabella B allegata alla legge n. 549 del 1993,
viene modificata anche la disciplina per l'incentivazione
della dismissione anticipata dell'uso di tali sostanze da
parte delle imprese, contenuta all'articolo 3, comma 6.
Le altre modifiche proposte riguardano l'abrogazione di
quelle parti della legge relative alla istituzione del
deposito cauzionale e del Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento delle sostanze lesive. Trattandosi di strumenti di
efficacia ed efficienza limitata non si giustifica la notevole
attività amministrativa richiesta per la loro istituzione e
gestione.
Inoltre, al fine di consentire la partecipazione
dell'Italia alle attività previste dalla Convenzione e dal
Protocollo di Montreal sulla protezione della fascia di ozono
e dalla Convenzione di New York sui cambiamenti climatici,
viene prevista la prosecuzione dei finanziamenti necessari per
adempiere ai relativi impegni, più volte sollecitati in sede
nazionale ed internazionale.
Con l'articolo 1 del provvedimento in esame vengono
aggiornati i richiami fatti dalla legge n. 549 del 1993 alle
modifiche intervenute in sede comunitaria delle norme
citate.
L'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 3, commi 3, 4 e
5, della legge n. 549 del 1993, rimandando a un decreto
interministeriale l'adozione di misure limitative per
l'utilizzazione delle sostanze della tabella B allegata alla
medesima legge, nel rispetto del pertinente regolamento
comunitario.
A tale proposito va ribadito che non è stata introdotta
alcuna data per la cessazione delle produzioni e degli usi
degli HCFC, in quanto una siffatta indicazione sarebbe stata
in contrasto sia con quanto previsto dal citato regolamento
(CE) n. 3093/94, sia con le decisioni del Consiglio dei
ministri dell'ambiente dell'Unione europea e della Conferenza
di Vienna del 7 dicembre l995. L'inserimento nel testo della
frase: "in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
programma di eliminazione progressiva del regolamento (CE)"
assicura il puntuale riferimento ai termini entro i quali è
consentito l'uso delle sostanze pericolose per l'ozono.
Con il comma 2, viene sostituito il comma 6 dell'articolo
3 della legge n. 549 del 1993, relativo alla disciplina per
l'incentivazione della dismissione anticipata dell'uso delle
sostanze lesive da parte delle imprese, adeguandola ai nuovi
termini temporali di cui al comma 3 dello stesso articolo. Il
comma 3 stabilisce le sanzioni da erogare in caso di
violazione del regolamento (CE) n. 3093/94.
L'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 6, comma 8,
lettera i), della legge n. 549 del 1993, richiamando le
norme comunitarie in materia di smaltimento e riciclo di
sostanze lesive. Con il comma 2 viene modificato l'articolo 6,
comma 8, della medesima legge, introducendo la previsione di
un regolamento per fissare le modalità di applicazione
dell'etichettatura.
Con l'articolo 4 viene sostituito il comma 1 dell'articolo
12, subordinando l'applicazione dell'obbligo di etichettatura
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3. Viene
modificata inoltre, per maggiore chiarezza e applicabilità, la
dicitura riportata sull'etichetta.
L'articolo 5 abroga le parti della legge riguardanti
l'istituzione del deposito cauzionale e del Consorzio
obbligatorio per lo smaltimento delle sostanze lesive.
L'articolo 6 consente al Ministero dell'ambiente di
utilizzare le risorse di cui al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, per il
pagamento dei trust-found e degli altri contributi ai
Segretariati del protocollo alla Convenzione di Vienna per la
protezione dell'ozonosfera e della Convenzione sui cambiamenti
climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con
legge n. 65 del 1994.
L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore del
decreto-legge.
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