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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5120
DDL0267-0002
Progetto di legge Camera n. 267 - testo presentato - (DDL13-267)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C267. TESTIPDL
...C267.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC267 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'istituto referendario è a
  tutt'oggi l'espressione più viva e diretta della volontà
  popolare: sono ancora sentiti, nonostante gli anni, gli echi
  delle grandi campagne referendarie in materia di diritti
  civili: ci riferiamo ai  referendum  sull'aborto e sul
  divorzio, e più recentemente, se pur con valutazioni politiche
  assai diverse, in materia elettorale, con la consultazione sul
  sistema maggioritario.
     Forse proprio questa caratteristica dei "vecchi"
  referendum,  la loro vasta eco, è il fattore
  discriminante che ci spinge oggi a voler intervenire sulla
  normativa dell'istituto referendario, che ha sensibilmente
  perduto la sua funzione originaria e da strumento di
  mobilitazione e affermazione della volontà popolare su grandi
  temi e princìpi democratici, si va rivelando un cavilloso
  meccanismo, a volte distortivo, o una sorta di abdicazione
  legislativa del Parlamento.
     Se il  referendum  va senz'altro salvaguardato, un uso
  improprio rischia di produrre effetti opposti, quali la caduta
  di interesse popolare e la sempre minore partecipazione dei
  cittadini al voto.
     Ci sembra opportuno sottolineare l'inaudita
  intensificazione delle consultazioni referendarie, in
  particolare quando la richiesta di abrogazione o conservazione
  riguarda leggi o parti di esse che necessiterebbero di
  dibattito e confronto e i cui argomenti non possono essere
  risolti in maniera così radicale.
     Per questi motivi proponiamo alcune modifiche alla
 
                               Pag. 2
 
  normativa vigente, vale a dire: 1) l'innalzamento ad un
  milione del numero di firme richiesto per l'ammissione di un
  referendum,  in primo luogo per una giusta compensazione
  rispetto alle 500.000 firme fissate nel 1946 con una
  popolazione che risaliva all'epoca a poco più della metà di
  quella di oggi e in secondo luogo quale discriminante per
  verificare la forte rilevanza di un tema sottoposto a
  richiesta di  referendum  nella coscienza popolare; 2)
  l'obbligo di procedere per singoli articoli o singoli commi
  quando si intende abrogare parzialmente una legge; 3) un tetto
  massimo di cinque  referendum  in un'unica consultazione
  annuale, al fine di evitare di generare confusione e
  incomprensione su tematiche le più disparate negli
  elettori.
     Un'ultima richiesta è rivolta a questo Parlamento, nella
  speranza che condivida quanto da noi esposto e, nell'interesse
  di tutti, collabori alla formazione di una nuova e più equa
  disciplina dell'istituto referendario.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-267 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0267 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=026700 00 FASCIDC=13DDL0267 SORTNAV=0026700 000 00000 ZZDDLC267 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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