| 1. L'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La pensione, assegno o indennità
di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto
risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da
parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della
guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica,
perdita di un congiunto o danni anche non patrimoniali
derivanti da violenza carnale".
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