| 1. Il trattamento pensionistico riservato alle vittime di
violenza carnale consumata in occasione di eventi bellici è di
natura non reversibile e si intende parificato a quello
previsto dalla tabella C allegata al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, per le invalidità ascritte alla
prima categoria.
2. Il termine per la presentazione delle domande da
inviare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle
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pensioni di guerra, ai fini del conseguimento del trattamento
pensionistico di cui all'articolo 1, scade decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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