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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


517
DDL0036-0007
Progetto di legge Camera n. 36 - testo presentato - (DDL13-36)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C36. TESTIPDL
...C36.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996. Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
Pag. 8 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC36 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28
  dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:
        " 3.  Entro il 31 marzo 1996, con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
  stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
  programma di eliminazione progressiva del regolamento (CE) n.
  3093/1994: la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di
  sostanze di cui alla tabella A  allegata alla presente
  legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di
  impianti già venduti ed installati alla data di entrata in
  vigore della presente legge ed i tempi e le modalità per la
  cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla
  tabella  B  allegata alla presente legge, e sono altresì
  individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla
  indicata tabella  B,  relativamente ai quali possono
  essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente
  comma.".
      2.  Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
  1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
        " 4. Le imprese che intendono cessare la
  produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
  tabella  B,  allegata alla presente legge, prima dei
  termini prescritti, possono concludere appositi accordi di
  programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli
  incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
  all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che
  saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro
  dell'ambiente.".
      3.  Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
  1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
        " 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al
  presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con
  l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate
  per fini produttivi, importate o commercializzate.  Nei casi
  più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione
  o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività
  costituente illecito.".
 
DATA=960413 FASCID=DDL13-36 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0036 TOTPAG=0010 TOTDOC=0012 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=003600 00 FASCIDC=13DDL0036 SORTNAV=0003600 000 00000 ZZDDLC36 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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