| 1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:
" 3. Entro il 31 marzo 1996, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
programma di eliminazione progressiva del regolamento (CE) n.
3093/1994: la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di
sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di
impianti già venduti ed installati alla data di entrata in
vigore della presente legge ed i tempi e le modalità per la
cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B allegata alla presente legge, e sono altresì
individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla
indicata tabella B, relativamente ai quali possono
essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente
comma.".
2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 4. Le imprese che intendono cessare la
produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B, allegata alla presente legge, prima dei
termini prescritti, possono concludere appositi accordi di
programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli
incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che
saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente.".
3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al
presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate
per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi
più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione
o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività
costituente illecito.".
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