| 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre
1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze
lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da
Stati esteri, a decorrrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera i- bis), devono recare
sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta
chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la
seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che
danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo
deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta:
chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza
urbana nel vostro comune".".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre
1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e
3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e
pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti
o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari diffusi con
qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che
contengono le sostanze lesive.".
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