| 1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la
continuazione delle spese relative alle attività nazionali
previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le
misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente,
nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e
gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per
finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti
dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione
dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e
ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.
2. E' autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la
continuazione delle spese connesse alle attività previste
dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e
ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.
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3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e
2, valutato rispettivamente in lire 1480 milioni annue ed in
lire 1800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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