| Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento reca
disposizioni diverse quanto ad oggetto e contenuto degli
interventi, ma tutte accumunate dalla necessità e dall'urgenza
di definire, con tempestività, delicati assetti normativi sia
in materia previdenziale che di interventi a sostegno del
reddito.
Con l'articolo 1 vengono salvaguardate le aspettative dei
lavoratori che hanno avuto accesso alle forme di contribuzione
volontaria in data anteriore alla normativa volta a prevedere
la sospensione temporanea del diritto al trattamento
pensionistico di anzianità (legge 23 dicembre 1994, n. 724)
disponendo al comma 1, per coloro che abbiano maturato il
diritto alla pensione di anzianità nel periodo di prosecuzione
volontaria ed entro la fine del 1995, l'applicazione, dal 1^
gennaio 1996, delle disposizioni vigenti in materia di
pensionamento di anzianità anteriormente alla legge 8 agosto
1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico.
Nella medesima ottica devono leggersi le misure disposte
dai commi 2 e 3 destinati a spiegare i propri effetti nei
confronti di quei lavoratori che, fuoriusciti dal circuito
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produttivo per situazioni di crisi ed attualmente sprovvisti
degli ordinari trattamenti di sostegno al reddito, per
scadenza dei termini di fruizione, si trovano anche nella
condizione di non poter accedere al trattamento pensionistico
a causa delle modifiche intervenute in materia di requisiti
anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto a
pensione.
L'articolo 2 definisce taluni aspetti previdenziali del
rapporto di lavoro nel settore giornalistico.
In particolare, in considerazione delle difficoltà
finanziarie che l'intero comparto dell'informazione sta
attraversando, viene prorogato al 31 dicembre 1997 l'apposito
intervento di sostegno al reddito già previsto in favore dei
lavoratori del settore, costituito dall'ammissione alla cassa
integrazione guadagni straordinaria (comma 1).
Per altro verso, avuto riguardo agli effetti di spesa
connessi ai benefìci del pensionamento anticipato cui si
sarebbe dovuto far fronte con adeguamenti di natura
contributiva, non è stato possibile conservare gli ampi
accrediti figurativi già in vigore che, con la disposizione
del comma 2, vengono delimitati ad un beneficio non superiore
ad un quinquennio.
Naturalmente vengono comunque salvaguardate le posizioni
dei lavoratori già posti in prepensionamento, appartenenti ad
aziende che abbiano trasmesso agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, precedentemente all'entrata
in vigore delle presenti disposizioni, gli accordi sindacali
relativi al riconoscimento delle causali di intervento (comma
3). Infine, con una misura diretta ad ampliare la sfera di
operatività degli strumenti di sostegno al reddito, si
provvede ad estendere anche nel settore del giornalismo
professionista, nei casi in cui i lavoratori fruiscano del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o
della indennità di disoccupazione, la disposizione recata
dall'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, volta a
concedere ai datori di lavoro che assumono lavoratori in
mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non
superiore ad un anno, le medesime agevolazioni contributive
spettanti per l'assunzione degli apprendisti. Naturalmente la
norma, in coerenza con il generale sistema di protezione del
reddito, preordinato a sopperire con immediatezza alle
situazioni di emergenza, ha carattere di temporaneità,
essendone disposta la vigenza fino al 31 dicembre 1998.
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