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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


525
DDL0037-0003
Progetto di legge Camera n. 37 - testo presentato - (DDL13-37)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C37. TESTIPDL
...C37.
Pag. 3 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC37 ZZ13 ZZRT ZZPR
      Articolo 1, comma 1 - Pensioni di anzianità
  (contributi volontari).
      La norma è diretta a mantenere per le pensioni di
  anzianità le decorrenze precedentemente previste rispetto
  all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.  Ciò per i
  soggetti che hanno maturato il requisito dei 35 anni di
  anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, mediante il
  versamento di contribuzione volontaria autorizzata prima del
  28 settembre 1994.
      In base alle informazioni acquisite sul piano
  amministrativo sul numero e sull'importo delle pensioni di
  anzianità liquidate con decorrenza 1995 sono stati
  quantificati i seguenti maggiori oneri:
                      ...  (omissis) ...
 
                               Pag. 4
 
  Articolo 1, comma 2 - Pensioni d'annata
  ("finestre").
      La norma in oggetto intende estendere, ai fini
  dell'accesso al pensionamento d'anzianità, la deroga alle
  norme sulle "finestre" a coloro che:
        sono stati collocati in mobilità entro il 17 agosto
  1995 in base alle procedure avviate successivamente al 28
  settembre 1994;
        sono stati collocati in mobilità successivamente al 17
  agosto 1995 in base alle procedure avviate antecedentemente a
  tale data.
    Parametri:
  Lavoratori interessati ..........             n. 4.000
  Periodo medio di anticipazione pensione         mesi 4
  Pensione media per 4 mesi .......     lire 8,3 milioni
  Mancata erogazione mobilità per
  4 mesi ..........................     lire 5,0 milioni
  Costo medio individuale provvedimento lire 3,3 milioni
        COSTO COMPLESSIVO (in c.t.)     lire 13 miliardi
  Articolo 2, comma 1 - Proroga della cassa integrazione nei
  settori dei giornali periodici.
      Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'accesso ai
  trattamenti di cassa integrazione di giornalisti dipendenti da
  società editrici di periodici negli ultimi due anni e tenuto
  anche conto degli accordi sindacali recentemente sottoscritti,
  si può ipotizzare un ricorso alla cassa integrazione, nel
  periodo di proroga previsto (due anni), mediamente di 70
  giornalisti.  Ciò comporterebbe per l'INPGI un costo annuo di
  circa lire 2,7 miliardi.
  Articolo 2, comma 2 - Prepensionamenti.
      La normativa vigente, relativa all'articolo 37 della
  legge n. 416 del 1981, prevede un'integrazione del requisito
  contributivo ai fini pensionistici fino a 15 anni, comportando
  che al giornalista, per effetto della suddetta integrazione,
  vengono attribuiti contributi per periodi anche successivi al
  compimento del 65^ anno di età.
      La variazione proposta prevede un'integrazione
  contributiva massima di 5 anni e comunque non superiore alla
  differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica del soggetto.
      Per valutare gli effetti di economia si è tenuto presente
  che il valore medio della pensione per ogni anno di
  integrazione è pari, sulla base della vigente legislazione, a
  lire 3.600.000 e che i giornalisti interessati, sulla scorta
  delle richieste degli ultimi due anni, potrebbero essere circa
  120.
 
                               Pag. 5
 
      Nell'ipotesi del permanere della normativa vigente ne
  conseguirebbe, quindi, una spesa per anticipazioni di pensione
  di circa 8 anni, con un costo annuo di lire 3,5 miliardi
  circa.
      Sulla scorta della normativa proposta si può ipotizzare
  invece un incremento contributivo di soli 4 anni, con un costo
  medio di circa lire 1,7 miliardi.  Pertanto ne deriverebbe una
  economia annuale di circa lire 1,7 miliardi.
  Articolo 2, comma 4 - Estensione dei benefìci della
  fiscalizzazione degli oneri sociali per soggetti assunti
  dalle liste di disoccupazione.
      Per quanto riguarda l'estensione fino al 31 dicembre 1998
  dei benefìci di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n.
  223 del 1991, sulla scorta degli iscritti nelle liste di
  disoccupazione (circa 1.700) e degli accordi contrattuali
  siglati dalla FNSI e dalla FIEG, che prevedono il
  riassorbimento di 300 giornalisti nell'arco di un triennio, si
  può ipotizzare un costo di circa lire 8 miliardi, in parte
  compensato dalle economie per mancate prestazioni.
      In ogni caso, si segnala, con riferimento all'intero
  articolo, che nel bilancio dell'INPGI si evidenziano, per il
  prossimo triennio, avanzi finanziari per circa lire 47
  miliardi per l'anno 1996, lire 73 miliardi per l'anno 1997 e
  lire 91 miliardi per l'anno 1998.
 
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