| Articolo 1, comma 1 - Pensioni di anzianità
(contributi volontari).
La norma è diretta a mantenere per le pensioni di
anzianità le decorrenze precedentemente previste rispetto
all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995. Ciò per i
soggetti che hanno maturato il requisito dei 35 anni di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, mediante il
versamento di contribuzione volontaria autorizzata prima del
28 settembre 1994.
In base alle informazioni acquisite sul piano
amministrativo sul numero e sull'importo delle pensioni di
anzianità liquidate con decorrenza 1995 sono stati
quantificati i seguenti maggiori oneri:
... (omissis) ...
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Articolo 1, comma 2 - Pensioni d'annata
("finestre").
La norma in oggetto intende estendere, ai fini
dell'accesso al pensionamento d'anzianità, la deroga alle
norme sulle "finestre" a coloro che:
sono stati collocati in mobilità entro il 17 agosto
1995 in base alle procedure avviate successivamente al 28
settembre 1994;
sono stati collocati in mobilità successivamente al 17
agosto 1995 in base alle procedure avviate antecedentemente a
tale data.
Parametri:
Lavoratori interessati .......... n. 4.000
Periodo medio di anticipazione pensione mesi 4
Pensione media per 4 mesi ....... lire 8,3 milioni
Mancata erogazione mobilità per
4 mesi .......................... lire 5,0 milioni
Costo medio individuale provvedimento lire 3,3 milioni
COSTO COMPLESSIVO (in c.t.) lire 13 miliardi
Articolo 2, comma 1 - Proroga della cassa integrazione nei
settori dei giornali periodici.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'accesso ai
trattamenti di cassa integrazione di giornalisti dipendenti da
società editrici di periodici negli ultimi due anni e tenuto
anche conto degli accordi sindacali recentemente sottoscritti,
si può ipotizzare un ricorso alla cassa integrazione, nel
periodo di proroga previsto (due anni), mediamente di 70
giornalisti. Ciò comporterebbe per l'INPGI un costo annuo di
circa lire 2,7 miliardi.
Articolo 2, comma 2 - Prepensionamenti.
La normativa vigente, relativa all'articolo 37 della
legge n. 416 del 1981, prevede un'integrazione del requisito
contributivo ai fini pensionistici fino a 15 anni, comportando
che al giornalista, per effetto della suddetta integrazione,
vengono attribuiti contributi per periodi anche successivi al
compimento del 65^ anno di età.
La variazione proposta prevede un'integrazione
contributiva massima di 5 anni e comunque non superiore alla
differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica del soggetto.
Per valutare gli effetti di economia si è tenuto presente
che il valore medio della pensione per ogni anno di
integrazione è pari, sulla base della vigente legislazione, a
lire 3.600.000 e che i giornalisti interessati, sulla scorta
delle richieste degli ultimi due anni, potrebbero essere circa
120.
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Nell'ipotesi del permanere della normativa vigente ne
conseguirebbe, quindi, una spesa per anticipazioni di pensione
di circa 8 anni, con un costo annuo di lire 3,5 miliardi
circa.
Sulla scorta della normativa proposta si può ipotizzare
invece un incremento contributivo di soli 4 anni, con un costo
medio di circa lire 1,7 miliardi. Pertanto ne deriverebbe una
economia annuale di circa lire 1,7 miliardi.
Articolo 2, comma 4 - Estensione dei benefìci della
fiscalizzazione degli oneri sociali per soggetti assunti
dalle liste di disoccupazione.
Per quanto riguarda l'estensione fino al 31 dicembre 1998
dei benefìci di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991, sulla scorta degli iscritti nelle liste di
disoccupazione (circa 1.700) e degli accordi contrattuali
siglati dalla FNSI e dalla FIEG, che prevedono il
riassorbimento di 300 giornalisti nell'arco di un triennio, si
può ipotizzare un costo di circa lire 8 miliardi, in parte
compensato dalle economie per mancate prestazioni.
In ogni caso, si segnala, con riferimento all'intero
articolo, che nel bilancio dell'INPGI si evidenziano, per il
prossimo triennio, avanzi finanziari per circa lire 47
miliardi per l'anno 1996, lire 73 miliardi per l'anno 1997 e
lire 91 miliardi per l'anno 1998.
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