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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


528
DDL0037-0006
Progetto di legge Camera n. 37 - testo presentato - (DDL13-37)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C37. TESTIPDL
...C37.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC37 ZZ13 ZZDL ZZPR
       (Disposizioni diverse in materia previdenziale).
      1.  Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria
  in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito
  il requisito contributivo per il diritto alla pensione di
  anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e
  comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare
  applicazione, con effetto dal 1^ gennaio 1996, le
  disposizioni in materia di decorrenza della pensione di
  anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
  della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2.  La lettera a)  del comma 32 dell'articolo 1 della
  legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente:
  " a)  per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata
  in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità,
 
                               Pag. 8
 
  ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate
  anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove
  conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi
  ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di
  mobilità;".
      3.  Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati
  in mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione
  la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati
  prima del 1^ settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma
  9, della citata legge n. 223 del 1991, e che non abbiano
  raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione
  di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di
  mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla
  data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità
  di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita,
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
  momento della maturazione del diritto alla pensione di
  vecchiaia.  Per poter beneficiare della presente disposizione,
  i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e
  della massima occupazione, che provvedono a comunicare alla
  Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per
  l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello
  regionale.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce
  proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna
  regione.  Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e
  della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze,
  danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior
  periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione.
  Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 aprile 1996, n.
  180.  L'onere di cui alla presente disposizione è posto a
  carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4.  All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2,
  valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1996, si provvede
  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta
  l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del
  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.
      5.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=960415 FASCID=DDL13-37 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0037 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=003700 00 FASCIDC=13DDL0037 SORTNAV=0003700 000 00000 ZZDDLC37 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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