| (Disposizioni diverse in materia previdenziale).
1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria
in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito
il requisito contributivo per il diritto alla pensione di
anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e
comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare
applicazione, con effetto dal 1^ gennaio 1996, le
disposizioni in materia di decorrenza della pensione di
anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente:
" a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata
in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità,
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ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate
anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove
conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi
ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità;".
3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati
in mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione
la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23
luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati
prima del 1^ settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma
9, della citata legge n. 223 del 1991, e che non abbiano
raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione
di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di
mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla
data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità
di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
momento della maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione,
i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione, che provvedono a comunicare alla
Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per
l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello
regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce
proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna
regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze,
danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior
periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione.
Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 aprile 1996, n.
180. L'onere di cui alla presente disposizione è posto a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2,
valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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