| (Disposizioni previdenziali per i giornalisti).
1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo
24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, le
disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981,
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n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare
applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti
del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre
fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al
prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, l'integrazione contributiva a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"G. Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione, non
può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che
abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i
65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non
superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non
sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino
già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della
medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi
lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla
concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al
giornalista.
3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera
b) del primo comma dell'articolo 37 della citata legge
n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti
dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende
individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato
e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, accordi sindacali
relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui
all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con
contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non
superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei
praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa
integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.
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