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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


529
DDL0037-0007
Progetto di legge Camera n. 37 - testo presentato - (DDL13-37)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C37. TESTIPDL
...C37.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC37 ZZ13 ZZDL ZZPR
       (Disposizioni previdenziali per i giornalisti).
      1.  Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo
  24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, le
  disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981,
 
                               Pag. 9
 
  n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare
  applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti
  del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre
  fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2.  Per il personale giornalistico che farà ricorso al
  prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera
  b),  della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
  modificazioni, l'integrazione contributiva a carico
  dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
  "G.  Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione, non
  può essere superiore a cinque anni.  Per i giornalisti che
  abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è
  maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i
  65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non
  superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili.  Non
  sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino
  già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
  obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della
  medesima.  I contributi assicurativi riferiti a periodi
  lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della
  pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla
  concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al
  giornalista.
      3.  La previgente normativa, prevista dalla citata lettera
  b)  del primo comma dell'articolo 37 della citata legge
  n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti
  dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende
  individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato
  e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale, antecedentemente alla data di
  entrata in vigore del presente decreto, accordi sindacali
  relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui
  all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
      4.  Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con
  contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non
  superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei
  praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa
  integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di
  cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.
 
DATA=960415 FASCID=DDL13-37 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0037 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=051 PAGFIN=0009 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=003700 00 FASCIDC=13DDL0037 SORTNAV=0003700 000 00000 ZZDDLC37 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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