Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


532
DDL0038-0002
Progetto di legge Camera n. 38 - testo presentato - (DDL13-38)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C38. TESTIPDL
...C38.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC38 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge riunisce
  disposizioni urgenti in materia sociale relative ad interventi
  in favore dei profughi della ex Jugoslavia e del Ruanda ed
  all'attività della cosiddetta "Commissione povertà" istituita
  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
     L'articolo 1 prevede l'ulteriore finanziamento delle
  iniziative in favore degli sfollati dai territori della ex
  Jugoslavia.   L'evolversi della situazione in quel territorio
  da una parte impone la prosecuzione degli interventi
  assistenziali già in corso (i cui finanziamenti sono, allo
 
                               Pag. 2
 
  stato, destinati ad esaurirsi con l'anno in corso) certamente
  necessari tenendo presente che, secondo le stime del Ministero
  dell'interno, al 31 dicembre 1995 erano presenti in Italia
  quasi 60.000 cittadini ex jugoslavi di cui circa 10.000 di
  origine Rom; d'altra parte rende evidente l'esigenza di
  promuovere programmi per il rimpatrio dei profughi, anche in
  relazione ad analoghe iniziative concordate con organizzazioni
  internazionali e della Unione europea.
     Infatti, sulla base degli accordi di Dayton, si è
  concretamente aperta la possibilità di un rimpatrio degli
  sfollati in condizioni di sicurezza; è pertanto necessario che
  a tale graduale operazione (già prevista in via generale dal
  decreto-legge n. 350 del 1992, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 390 del 1992) si proceda fin d'ora, disponendo
  degli strumenti finanziari, amministrativi e contabili che
  risultano necessari.
     A tale fine sono stati predisposti i tre commi
  dell'articolo 1, che consentono, appunto, il reperimento di
  idonee risorse (comma 1), come peraltro già disposto in sede
  di approvazione della manovra finanziaria mediante
  accantonamenti previsti in bilancio nella rubrica relativa
  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il ricorso a nuove
  forme di intervento assistenziale (comma 2); infine le
  occorrenti modifiche contabili (comma 3).
     L'articolo 2 riguarda i profughi ruandesi; infatti risulta
  necessario provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 24
  giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n.
  502, con il quale furono assicurati interventi sanitari,
  medico-specialistici e chirurgici, nonché quelli successivi a
  carattere assistenziale in favore di un gruppo di cittadini
  ruandesi - in maggior parte minori - accolti in Italia a
  seguito dei noti eventi che coinvolsero quel Paese.
     Durante il 1995 è già stato possibile promuovere il
  rimpatrio di alcuni di essi, mentre sono tuttora in assistenza
  68 minori che sono in attesa di accertamenti sanitari di
  controllo e per i quali si stanno verificando le condizioni di
  sicurezza per il rientro in patria.
     L'articolo 3 riguarda la proroga triennale delle funzioni
  della Commissione di indagine sulla povertà e
  sull'emargina-zione di cui alla legge 22 novembre 1990, n.
  354, che si rende necessaria rilevando innanzi tutto come la
  Commissione, la cui attività in base alla legge istitutiva
  (interpretata dal Consiglio di Stato) doveva esplicarsi nel
  corso di due trienni a partire dal 1990, abbia in realtà
  operato, a partire dal 1991, per un triennio solo nella prima
  composizione (presidente il professor Serpellon), mentre nella
  seconda composizione (presidente l'onorevole Carniti) ha
  finora potuto svolgere le proprie funzioni per soli 2 anni;
  ciò è accaduto a causa della data di definitiva approvazione
  della legge n. 354 del 1990.
     D'altronde essa ha già raggiunto significativi e rilevanti
  risultati, che tuttavia necessitano assolutamente di ulteriori
  sviluppi ed approfondimenti.
     Tanto rilevato, giova soprattutto sottolineare che
  siffatta iniziativa appare non solo opportuna ma addirittura
  doverosa poiché il Parlamento, in sede di elaborazione della
  legge finanziaria, ha approvato un emendamento (dell'onorevole
  Antonio Guidi) con cui sono stati accantonati (nella rubrica
  "Presidenza del Consiglio del Ministri") 500 milioni annui per
  gli anni 1996, 1997 e 1998, per l'onere finanziario relativo
  alle spese di funzionamento della Commissione.
     Tale esplicita manifestazione della volontà parlamentare
  di prorogare per un triennio l'attività della Commissione, che
  a causa dello scioglimento delle Camere non ha avuto il tempo
  di consolidarsi nell'approvazione di una legge di proroga,
  resterebbe frustrata se il Governo non provvedesse con una
  decretazione d'urgenza.
     A ciò si aggiunga che il 1996 è stato proclamato dall'ONU
  anno internazionale di lotta all'esclusione sociale, il che
  rende ancora più necessaria la proroga di funzioni della
  Commissione.
     Tutti e tre gli interventi sono finanziati ricorrendo a
  disponibilità di bilancio già esistenti.
 
DATA=960415 FASCID=DDL13-38 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0038 TOTPAG=0009 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=022 PAGFIN=0002 RIGFIN=074 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=003800 00 FASCIDC=13DDL0038 SORTNAV=0003800 000 00000 ZZDDLC38 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati