| (Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori
della ex Jugoslavia).
1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di
carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1
del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e
successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire
forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste
dal comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge, nonché
quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai
centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli
stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione
degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a
promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio.
3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati
anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso
l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione
di bilancio del Ministero dell'interno.
| |