| (Interventi in favore dei profughi ruandesi).
1. Per il finanziamento degli interventi di assistenza,
anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in
Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito, dalla legge
8 agosto 1994, n. 502, è autorizzata la spesa di 1 miliardo di
lire per l'anno 1996.
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