| Onorevoli Deputati! - Il decreto è finalizzato ad un
intervento di urgenza nel settore delle attività produttive,
realizzato con il recupero di fondi già stanziati in bilancio
e che altrimenti andrebbero in economia, e ad alcuni
correttivi in materia di attività delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Gli articoli 1 e 2 sono relativi al rifinanziamento di
interventi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari
all'ingrosso. La razionalizzazione e l'ammodernamento del
sistema di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e
non alimentari risultano indispensabili, anche dopo
l'abbattimento delle barriere commerciali che ha dato il via
al mercato unico europeo. La legge 28 febbraio 1986, n. 41,
con la creazione di 15 centri commerciali all'ingrosso, ha
contribuito in modo decisivo all'ammodernamento del sistema
nazionale di distribuzione all'ingrosso dei prodotti non
alimentari. Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso dei
prodotti agro-alimentari (frutta, verdura, carne, pesce,
trasformati, fiori e piante), si è nella fase di realizzazione
delle nuove strutture per le quali sono stati impegnati tutti
i fondi disponibili. Per riuscire a creare un sistema
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integrato dei mercati agro-alimentari è necessario completare
il piano degli interventi e mettere a punto alcuni strumenti
operativi. Si provvede ora, oltre al rifinanziamento
dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, relativo alla concessione di agevolazioni finanziarie per
la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla
istituzione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari
all'ingrosso al fine di garantire l'integrazione delle
strutture mercantili inserite nel piano nazionale e nei piani
regionali di settore, conseguendo nel contempo sinergie e
riduzione di costi.
L'articolo 1, comma 1, dispone un rifinanziamento del
Fondo per il credito agevolato al commercio di cui
all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per lire
35.100 milioni per l'anno 1995, finalizzati alla concessione
delle agevolazioni di cui alla legge n. 41 del 1986 ai mercati
agro-alimentari all'ingrosso.
Il comma 2 ottimizza l'utilizzo delle autorizzazioni di
spesa dei capitoli 8043, 8044 e 8045 nel limite di 48.500
milioni dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevedendo la
possibilità di riutilizzo dei fondi impegnati e non liquidati
a favore dei centri commerciali all'ingrosso e destinando le
disponibilità residue ai tre capitoli a favore dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, fatte salve le somme da
attribuire alle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso per le quali deve essere assunto formale impegno
di spesa. Lo stanziamento di lire 48.500 milioni destinato
dalla finanziaria del 1995 al rifinanziamento del Fondo
nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui
all'articolo 3- octies della legge 27 marzo 1987, n. 121,
viene destinato alla concessione delle agevolazioni di cui
alla legge n. 41 del 1986 ai mercati agro-alimentari
all'ingrosso. E' da precisare a tale proposito che le
agevolazioni di cui alla legge n. 121 del 1987, operanti su
tutto il territorio nazionale, risultano attualmente in
contrasto con le disposizioni comunitarie e che a favore delle
imprese commerciali ubicate nei territori di cui agli
obiettivi 1, 2 e 5- b sono stati previsti interventi
agevolativi di contenuto analogo dall'articolo 9 del
decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 341 del 1995.
L'articolo 2 prevede la istituzione di un Consorzio
obbligatorio per la realizzazione e la gestione della rete
informatica e telematica dei mercati all'ingrosso.
L'istituzione di tale Consorzio è necessaria per realizzare la
rete informatica dei mercati agro-alimentari all'ingrosso per
gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da
assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi
all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e conoscere in tempo
reale l'evoluzione dei relativi prezzi. La creazione del
Consorzio riveste particolare urgenza in quanto sono in fase
di avanzata realizzazione alcune strutture mercantili che,
altrimenti, sarebbero costrette alla effettuazione di
rilevanti interventi di hardware e software con
duplicazione della spesa.
Il comma 1 prevede la istituzione del Consorzio fissandone
anche i compiti.
Con il comma 2 si obbliga alla partecipazione al Consorzio
le società consortili che realizzano i mercati agro-alimentari
all'ingrosso con i benefici della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e gli altri enti o società che gestiscono i mercati
agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
Il comma 3 stabilisce che il Consorzio non ha fini di
lucro e che lo stesso è retto da uno statuto che sarà
approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Inoltre prevede per tutti i partecipanti
l'obbligo del rispetto delle deliberazioni degli organi del
Consorzio stesso in relazione agli scopi previsti dalla
legge.
Il comma 4 rende possibile al Consorzio prestare servizi a
chi dovesse richiederli.
Il comma 5 fissa le modalità per determinare le quote di
partecipazione e la ripartizione dei costi di gestione.
Il comma 6 prevede la possibilità per il Consorzio
obbligatorio di beneficiare delle stesse agevolazioni previste
dalla legge n. 41 del 1986 per la realizzazione dei mercati
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agro-alimentari, nella misura delle iniziative ubicate nei
territori meridionali, entro il limite massimo di lire 6
miliardi di contributi.
Il comma 7 consente alle società consortili ammesse alle
agevolazioni di cui alla legge n. 41 del 1986 di eliminare dai
programmi di investimento le spese di informatica relative
alle funzioni riferite al Consorzio obbligatorio di cui al
comma 1. Tale riduzione di spesa è stimata, per i dieci
mercati già ammessi, in circa 18 miliardi di lire, cui
corrisponde una riduzione di contributi per circa 13 miliardi
di lire.
L'articolo 3 concerne l'attività delle camere di
commercio. I commi 1, 2 e 3 sono relativi al finanziamento
dell'attività delle stesse. Il decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di
finanziamento delle camere di commercio (convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480)
prevedeva, all'articolo 1, la corresponsione agli enti
camerali di un contributo, quantificato in lire 38 miliardi
per il 1995 a titolo di concorso nelle spese di mantenimento
degli UPICA, organi periferici del Ministero dell'industria
operanti presso le stesse camere che ne sopportano interamente
i relativi oneri.
Lo stesso decreto-legge, altresì, prevedeva a titolo di
completamento dell'intervento perequativo statale la
corresponsione di un contributo straordinario di lire 20
miliardi per sopperire alla carenza di gettito del diritto
annuale per le camere di commercio con ridotta base
contributiva.
La copertura di dette spese, per un totale di lire 58
miliardi, era stata assicurata mediante prelevamento dagli
accantonamenti iscritti in tabella A della legge finanziaria
1995 sotto le voci Ministero dell'industria per lire 33
miliardi, Ministero di grazia e giustizia per lire 12,5
miliardi e Ministero della pubblica istruzione per lire 12,5
miliardi.
Il ricorso agli accantonamenti relativi ai due suddetti
Ministeri si era reso necessario a seguito del parziale
utilizzo, per lire 26 miliardi, dell'accantonamento di tabella
A della finanziaria 1995 relativo al Ministero dell'industria
per la copertura dell'incremento dell'assegnazione di fondi ai
comuni stabilito dal decreto-legge n. 355 del 1995.
In sede di conversione in legge del decreto-legge,
l'autorizzazione di spesa complessiva è stata decurtata da
lire 58 miliardi a lire 45,5 miliardi per il solo motivo che
non è stata ritenuta compatibile la copertura della stessa per
lire 12,5 miliardi a carico dell'accantonamento in tabella A
della finanziaria 1995 relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
Nella seduta del 15 novembre 1995 la Camera dei deputati
ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il
Governo "ad attivare le necessarie iniziative per reintegrare
gli stanziamenti originariamente previsti per le camere di
commercio".
Poiché nel frattempo è stato possibile rinvenire una
diversa copertura per il suindicato ammontare di lire 12,5
miliardi, si provvede a reintegrare il finanziamento delle
camere di commercio per riportarlo all'iniziale previsione per
il 1995 di lire 38 miliardi per il mantenimento degli UPICA e
di lire 20 miliardi per l'intervento perequativo.
Il comma 4 modifica il terzo comma dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che, in
caso di ritardo nel pagamento del diritto annuale camerale,
prevede l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento del
diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese
superiore a quindici giorni.
L'aliquota comporta una eccessiva penalizzazione, senza
precedenti nella normativa vigente, nei confronti delle
imprese ritardatarie nel pagamento del diritto annuale.
La disposizione contenuta nel comma 4 abbassa l'aliquota
della sovrattassa dal 5 per cento al 2 per cento pari ad un
interesse annuo del 24 per cento, misura che, dato l'attuale
livello del costo del denaro appare da un lato sufficiente a
compensare gli enti camerali del mancato introito del diritto
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annuale da parte delle ditte inadempienti e dall'altro
rappresenta nei confronti delle medesime un'efficace remora
all'evasione o al ritardo essendo superiore al tasso di
interesse debitorio del sistema bancario.
L'articolo 4 consente l'impegnabilità nell'esercizio 1996
delle somme iscritte in conto residui sui seguenti
capitoli:
7545: credito agevolato al settore industriale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976
(lire 51,3 miliardi);
7553: interventi per l'industria aeronautica, di cui
alla legge n. 808 del 1985 (lire 60 miliardi);
7559: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, di cui alla legge n. 215 del 1992 (lire 28,5
miliardi);
7561: interventi per la razionalizzazione dell'industria
bellica, di cui alla legge n. 237 del 1993 (lire 120
miliardi);
7563: Fondo speciale di reindustrializzazione, di cui
alla legge n. 181 del 1989 (lire 50 miliardi);
7904: interventi a sostegno dei progetti di investimento
per iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse,
comportanti il reimpiego della manodopera esodata dai bacini
in crisi, di cui alla legge n. 221 del 1990 (lire 74
miliardi);
7911: interventi a sostegno di programmi di recupero
ambientale di compendi immobiliari legati alle attività
minerarie dismesse nonché dei progetti di riabilitazione
ambientale nei bacini minerari interessati, di cui alla legge
n. 204 del 1993 (lire 43 miliardi).
In assenza di tale norma, le predette disponibilità
sarebbero poste in economia alla chiusura del presente
esercizio. Il mancato impegno delle somme iscritte in
bilancio, nei termini previsti dalle vigenti norme di
contabilità, è da imputare ai ritardi connessi alla
complessità della istruttoria, ovvero alla recente emanazione
delle norme attuative.
L'articolo 5 concerne il settore dell'industria
aeronautica. La necessità di sviluppo dell'industria
aeronautica ha reso necessaria l'elaborazione di una strategia
basata su programmi di azione aziendali in aree di
riconosciuta eccellenza da concretizzare in specifici
progetti. Il Governo ha recentemente presentato le linee di
indirizzo di questa strategia volta a mantenere al comparto
aeronautico nazionale una collocazione adeguata nel contesto
dei Paesi industrializzati più avanzati. Diviene allora
prioritario adottare iniziative volte ad evitare che la base
tecnologica nazionale sia compromessa proprio in quei settori
produttivi a più alto contenuto tecnologico e con positive
prospettive commerciali. A tal fine è necessario rendere
operativi i fondi, stanziati in tabella B della legge 23
dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) e della legge
28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), destinati
al finanziamento di programmi necessari per il completamento
del nuovo modello della difesa nazionale, purché compatibili
con i filoni di sviluppo tecnologico, capaci di diffusione
trasversale delle tecnologie, individuati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le
previsioni dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644. Il comma 1 indirizza le risorse
accantonate a favore del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato al finanziamento di programmi che
rientrino nella tipologia di cui all'articolo 3, primo comma,
lettera a), della legge n. 808 del 1985 e coerenti con
le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644. Al comma 2 si prevede la
predisposizione della norma finanziaria per la utilizzazione
degli stanziamenti previsti al fine di dare copertura agli
interventi di cui al comma 1.
L'articolo 6, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, è finalizzato a consentire la ottimizzazione
delle procedure di liquidazione dell'Ente, salvaguardandone i
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cespiti patrimoniali in uno con la tutela dei diritti dei
creditori. Ciò, in attuazione della recente legge 3 agosto
1995, n. 337, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 1995, n.240, con la quale il
Parlamento ha deliberato che, da un lato, vanno garantiti i
diritti dei creditori; dall'altro, i beni aziendali e
strumentali dell'Ente vanno utilmente recuperati a vantaggio
delle amministrazioni statali interessate. Ove viceversa
l'Ente dovesse trarre le risorse necessarie alla liquidazione
debitoria mediante l'alienazione dei cespiti attivi sul
mercato, non mancherebbero di determinarsi effetti negativi
sia nei tempi complessivi di liquidazione, sia sul piano
quantitativo delle risorse finanziarie acquisibili con
operazioni di alienazioni patrimoniali nel presente momento di
difficoltà del mercato, sia infine con l'annullamento del
predetto obiettivo di assicurare il mantenimento
dell'integrità e della proficuità del patrimonio dell'Ente
mediante acquisizione da parte dello stesso Stato. La somma
stanziata di lire 120 miliardi nonché i mutui autorizzati per
circa 250 miliardi vogliono appunto rappresentare il quadro
finanziario della liquidazione onde consentire di contemperare
la più rigorosa tutela delle ragioni dei creditori disposta
dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 240
del 1995, con le finalità generali dello stesso provvedimento
prevedenti la utilizzazione e successivo passaggio al demanio
dei beni patrimoniali dell'Ente rientranti nella sfera di
competenza di ciascuna amministrazione dello Stato
interessata. Allo scopo, il termine di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 240 del 1995 è stato
congruamente rivisto, mentre è stata prevista la istituzione
di un organo di controllo sulle complessive attività.
Con la disposizione di cui all'articolo 7 viene affidata
all'ASI la realizzazione del Programma di osservazione
satellitare autorizzando la quota iniziale del finanziamento
necessario per la realizzazione del Programma medesimo.
L'articolo 8 concerne la SpA Ferrovie dello Stato. Il
testo proposto non ha subito modifiche rispetto al testo in
scadenza e, quindi, non si è tenuto conto del dibattito
parlamentare, in quanto il saldo debitorio delle Ferrovie
dello Stato non è suscettibile di mero aggiornamento ad epoca
successiva a quella di rilevazione.
All'articolo 9 si prevede la promozione da parte del CIRA
(Centro italiano di ricerche aerospaziali), d'intesa con l'ASI
e gli enti locali territorialmente interessati, di un progetto
concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle
tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito
consorzio.
Con l'articolo 10 si autorizza l'attuazione di un
programma di rinnovamento degli impianti utilizzati dal Corpo
dei vigili del fuoco allo scopo di potenziare una più efficace
rete di rilevamento e controllo della ricaduta della
radioattività. Il comma 2 prevede la installazione di sistemi
di scintillazione disposti a portale presso i valichi di
frontiera per la rilevazione automatica della radioattività.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede all'acquisto e alla installazione di tali sistemi,
con una previsione di spesa valutata in lire 5 miliardi per il
1994.
L'articolo 11 si propone di dare definitiva sistemazione
agli apporti del tesoro alla GEPI SpA, a seguito della diretta
attribuzione al Tesoro stesso delle azioni della GEPI.
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