Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


542
DDL0039-0002
Progetto di legge Camera n. 39 - testo presentato - (DDL13-39)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C39. TESTIPDL
...C39.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC39 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il decreto è finalizzato ad un
  intervento di urgenza nel settore delle attività produttive,
  realizzato con il recupero di fondi già stanziati in bilancio
  e che altrimenti andrebbero in economia, e ad alcuni
  correttivi in materia di attività delle camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura.
     Gli articoli 1 e 2 sono relativi al rifinanziamento di
  interventi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari
  all'ingrosso.  La razionalizzazione e l'ammodernamento del
  sistema di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e
  non alimentari risultano indispensabili, anche dopo
  l'abbattimento delle barriere commerciali che ha dato il via
  al mercato unico europeo.  La legge 28 febbraio 1986, n. 41,
  con la creazione di 15 centri commerciali all'ingrosso, ha
  contribuito in modo decisivo all'ammodernamento del sistema
  nazionale di distribuzione all'ingrosso dei prodotti non
  alimentari.  Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso dei
  prodotti agro-alimentari (frutta, verdura, carne, pesce,
  trasformati, fiori e piante), si è nella fase di realizzazione
  delle nuove strutture per le quali sono stati impegnati tutti
  i fondi disponibili.  Per riuscire a creare un sistema
 
                               Pag. 2
 
  integrato dei mercati agro-alimentari è necessario completare
  il piano degli interventi e mettere a punto alcuni strumenti
  operativi.  Si provvede ora, oltre al rifinanziamento
  dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
  41, relativo alla concessione di agevolazioni finanziarie per
  la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla
  istituzione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
  gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari
  all'ingrosso al fine di garantire l'integrazione delle
  strutture mercantili inserite nel piano nazionale e nei piani
  regionali di settore, conseguendo nel contempo sinergie e
  riduzione di costi.
     L'articolo 1, comma 1, dispone un rifinanziamento del
  Fondo per il credito agevolato al commercio di cui
  all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per lire
  35.100 milioni per l'anno 1995, finalizzati alla concessione
  delle agevolazioni di cui alla legge n. 41 del 1986 ai mercati
  agro-alimentari all'ingrosso.
     Il comma 2 ottimizza l'utilizzo delle autorizzazioni di
  spesa dei capitoli 8043, 8044 e 8045 nel limite di 48.500
  milioni dello stato di previsione del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevedendo la
  possibilità di riutilizzo dei fondi impegnati e non liquidati
  a favore dei centri commerciali all'ingrosso e destinando le
  disponibilità residue ai tre capitoli a favore dei mercati
  agro-alimentari all'ingrosso, fatte salve le somme da
  attribuire alle società promotrici di centri commerciali
  all'ingrosso per le quali deve essere assunto formale impegno
  di spesa.  Lo stanziamento di lire 48.500 milioni destinato
  dalla finanziaria del 1995 al rifinanziamento del Fondo
  nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui
  all'articolo 3- octies  della legge 27 marzo 1987, n. 121,
  viene destinato alla concessione delle agevolazioni di cui
  alla legge n. 41 del 1986 ai mercati agro-alimentari
  all'ingrosso.  E' da precisare a tale proposito che le
  agevolazioni di cui alla legge n. 121 del 1987, operanti su
  tutto il territorio nazionale, risultano attualmente in
  contrasto con le disposizioni comunitarie e che a favore delle
  imprese commerciali ubicate nei territori di cui agli
  obiettivi 1, 2 e 5- b  sono stati previsti interventi
  agevolativi di contenuto analogo dall'articolo 9 del
  decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 341 del 1995.
     L'articolo 2 prevede la istituzione di un Consorzio
  obbligatorio per la realizzazione e la gestione della rete
  informatica e telematica dei mercati all'ingrosso.
  L'istituzione di tale Consorzio è necessaria per realizzare la
  rete informatica dei mercati agro-alimentari all'ingrosso per
  gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da
  assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi
  all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e conoscere in tempo
  reale l'evoluzione dei relativi prezzi.  La creazione del
  Consorzio riveste particolare urgenza in quanto sono in fase
  di avanzata realizzazione alcune strutture mercantili che,
  altrimenti, sarebbero costrette alla effettuazione di
  rilevanti interventi di hardware e software con
  duplicazione della spesa.
     Il comma 1 prevede la istituzione del Consorzio fissandone
  anche i compiti.
     Con il comma 2 si obbliga alla partecipazione al Consorzio
  le società consortili che realizzano i mercati agro-alimentari
  all'ingrosso con i benefici della legge 28 febbraio 1986, n.
  41, e gli altri enti o società che gestiscono i mercati
  agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
     Il comma 3 stabilisce che il Consorzio non ha fini di
  lucro e che lo stesso è retto da uno statuto che sarà
  approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  Inoltre prevede per tutti i partecipanti
  l'obbligo del rispetto delle deliberazioni degli organi del
  Consorzio stesso in relazione agli scopi previsti dalla
  legge.
     Il comma 4 rende possibile al Consorzio prestare servizi a
  chi dovesse richiederli.
     Il comma 5 fissa le modalità per determinare le quote di
  partecipazione e la ripartizione dei costi di gestione.
     Il comma 6 prevede la possibilità per il Consorzio
  obbligatorio di beneficiare delle stesse agevolazioni previste
  dalla legge n. 41 del 1986 per la realizzazione dei mercati
 
                               Pag. 3
 
  agro-alimentari, nella misura delle iniziative ubicate nei
  territori meridionali, entro il limite massimo di lire 6
  miliardi di contributi.
     Il comma 7 consente alle società consortili ammesse alle
  agevolazioni di cui alla legge n. 41 del 1986 di eliminare dai
  programmi di investimento le spese di informatica relative
  alle funzioni riferite al Consorzio obbligatorio di cui al
  comma 1.  Tale riduzione di spesa è stimata, per i dieci
  mercati già ammessi, in circa 18 miliardi di lire, cui
  corrisponde una riduzione di contributi per circa 13 miliardi
  di lire.
     L'articolo 3 concerne l'attività delle camere di
  commercio.  I commi 1, 2 e 3 sono relativi al finanziamento
  dell'attività delle stesse.  Il decreto-legge 18 settembre
  1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di
  finanziamento delle camere di commercio (convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480)
  prevedeva, all'articolo 1, la corresponsione agli enti
  camerali di un contributo, quantificato in lire 38 miliardi
  per il 1995 a titolo di concorso nelle spese di mantenimento
  degli UPICA, organi periferici del Ministero dell'industria
  operanti presso le stesse camere che ne sopportano interamente
  i relativi oneri.
     Lo stesso decreto-legge, altresì, prevedeva a titolo di
  completamento dell'intervento perequativo statale la
  corresponsione di un contributo straordinario di lire 20
  miliardi per sopperire alla carenza di gettito del diritto
  annuale per le camere di commercio con ridotta base
  contributiva.
     La copertura di dette spese, per un totale di lire 58
  miliardi, era stata assicurata mediante prelevamento dagli
  accantonamenti iscritti in tabella A della legge finanziaria
  1995 sotto le voci Ministero dell'industria per lire 33
  miliardi, Ministero di grazia e giustizia per lire 12,5
  miliardi e Ministero della pubblica istruzione per lire 12,5
  miliardi.
     Il ricorso agli accantonamenti relativi ai due suddetti
  Ministeri si era reso necessario a seguito del parziale
  utilizzo, per lire 26 miliardi, dell'accantonamento di tabella
  A della finanziaria 1995 relativo al Ministero dell'industria
  per la copertura dell'incremento dell'assegnazione di fondi ai
  comuni stabilito dal decreto-legge n. 355 del 1995.
     In sede di conversione in legge del decreto-legge,
  l'autorizzazione di spesa complessiva è stata decurtata da
  lire 58 miliardi a lire 45,5 miliardi per il solo motivo che
  non è stata ritenuta compatibile la copertura della stessa per
  lire 12,5 miliardi a carico dell'accantonamento in tabella A
  della finanziaria 1995 relativo al Ministero della pubblica
  istruzione.
     Nella seduta del 15 novembre 1995 la Camera dei deputati
  ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il
  Governo "ad attivare le necessarie iniziative per reintegrare
  gli stanziamenti originariamente previsti per le camere di
  commercio".
     Poiché nel frattempo è stato possibile rinvenire una
  diversa copertura per il suindicato ammontare di lire 12,5
  miliardi, si provvede a reintegrare il finanziamento delle
  camere di commercio per riportarlo all'iniziale previsione per
  il 1995 di lire 38 miliardi per il mantenimento degli UPICA e
  di lire 20 miliardi per l'intervento perequativo.
     Il comma 4 modifica il terzo comma dell'articolo 34 del
  decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che, in
  caso di ritardo nel pagamento del diritto annuale camerale,
  prevede l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento del
  diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese
  superiore a quindici giorni.
     L'aliquota comporta una eccessiva penalizzazione, senza
  precedenti nella normativa vigente, nei confronti delle
  imprese ritardatarie nel pagamento del diritto annuale.
     La disposizione contenuta nel comma 4 abbassa l'aliquota
  della sovrattassa dal 5 per cento al 2 per cento pari ad un
  interesse annuo del 24 per cento, misura che, dato l'attuale
  livello del costo del denaro appare da un lato sufficiente a
  compensare gli enti camerali del mancato introito del diritto
 
                               Pag. 4
 
  annuale da parte delle ditte inadempienti e dall'altro
  rappresenta nei confronti delle medesime un'efficace remora
  all'evasione o al ritardo essendo superiore al tasso di
  interesse debitorio del sistema bancario.
     L'articolo 4 consente l'impegnabilità nell'esercizio 1996
  delle somme iscritte in conto residui sui seguenti
  capitoli:
       7545: credito agevolato al settore industriale, di cui
  al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976
  (lire 51,3 miliardi);
       7553: interventi per l'industria aeronautica, di cui
  alla legge n. 808 del 1985 (lire 60 miliardi);
       7559:  Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
  femminile, di cui alla legge n. 215 del 1992 (lire 28,5
  miliardi);
       7561: interventi per la razionalizzazione dell'industria
  bellica, di cui alla legge n. 237 del 1993 (lire 120
  miliardi);
       7563:  Fondo speciale di reindustrializzazione, di cui
  alla legge n. 181 del 1989 (lire 50 miliardi);
       7904: interventi a sostegno dei progetti di investimento
  per iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse,
  comportanti il reimpiego della manodopera esodata dai bacini
  in crisi, di cui alla legge n. 221 del 1990 (lire 74
  miliardi);
       7911: interventi a sostegno di programmi di recupero
  ambientale di compendi immobiliari legati alle attività
  minerarie dismesse nonché dei progetti di riabilitazione
  ambientale nei bacini minerari interessati, di cui alla legge
  n. 204 del 1993 (lire 43 miliardi).
     In assenza di tale norma, le predette disponibilità
  sarebbero poste in economia alla chiusura del presente
  esercizio.  Il mancato impegno delle somme iscritte in
  bilancio, nei termini previsti dalle vigenti norme di
  contabilità, è da imputare ai ritardi connessi alla
  complessità della istruttoria, ovvero alla recente emanazione
  delle norme attuative.
     L'articolo 5 concerne il settore dell'industria
  aeronautica.  La necessità di sviluppo dell'industria
  aeronautica ha reso necessaria l'elaborazione di una strategia
  basata su programmi di azione aziendali in aree di
  riconosciuta eccellenza da concretizzare in specifici
  progetti.  Il Governo ha recentemente presentato le linee di
  indirizzo di questa strategia volta a mantenere al comparto
  aeronautico nazionale una collocazione adeguata nel contesto
  dei Paesi industrializzati più avanzati.  Diviene allora
  prioritario adottare iniziative volte ad evitare che la base
  tecnologica nazionale sia compromessa proprio in quei settori
  produttivi a più alto contenuto tecnologico e con positive
  prospettive commerciali.  A tal fine è necessario rendere
  operativi i fondi, stanziati in tabella B della legge 23
  dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) e della legge
  28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), destinati
  al finanziamento di programmi necessari per il completamento
  del nuovo modello della difesa nazionale, purché compatibili
  con i filoni di sviluppo tecnologico, capaci di diffusione
  trasversale delle tecnologie, individuati dal Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le
  previsioni dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre
  1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  novembre 1994, n. 644.  Il comma 1 indirizza le risorse
  accantonate a favore del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato al finanziamento di programmi che
  rientrino nella tipologia di cui all'articolo 3, primo comma,
  lettera a),  della legge n. 808 del 1985 e coerenti con
  le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
  settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 novembre 1994, n. 644.  Al comma 2 si prevede la
  predisposizione della norma finanziaria per la utilizzazione
  degli stanziamenti previsti al fine di dare copertura agli
  interventi di cui al comma 1.
     L'articolo 6, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa
  e per la carta, è finalizzato a consentire la ottimizzazione
  delle procedure di liquidazione dell'Ente, salvaguardandone i
 
                               Pag. 5
 
  cespiti patrimoniali in uno con la tutela dei diritti dei
  creditori.  Ciò, in attuazione della recente legge 3 agosto
  1995, n. 337, di conversione, con modificazioni, del
  decreto-legge 21 giugno 1995, n.240, con la quale il
  Parlamento ha deliberato che, da un lato, vanno garantiti i
  diritti dei creditori; dall'altro, i beni aziendali e
  strumentali dell'Ente vanno utilmente recuperati a vantaggio
  delle amministrazioni statali interessate.  Ove viceversa
  l'Ente dovesse trarre le risorse necessarie alla liquidazione
  debitoria mediante l'alienazione dei cespiti attivi sul
  mercato, non mancherebbero di determinarsi effetti negativi
  sia nei tempi complessivi di liquidazione, sia sul piano
  quantitativo delle risorse finanziarie acquisibili con
  operazioni di alienazioni patrimoniali nel presente momento di
  difficoltà del mercato, sia infine con l'annullamento del
  predetto obiettivo di assicurare il mantenimento
  dell'integrità e della proficuità del patrimonio dell'Ente
  mediante acquisizione da parte dello stesso Stato.  La somma
  stanziata di lire 120 miliardi nonché i mutui autorizzati per
  circa 250 miliardi vogliono appunto rappresentare il quadro
  finanziario della liquidazione onde consentire di contemperare
  la più rigorosa tutela delle ragioni dei creditori disposta
  dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 240
  del 1995, con le finalità generali dello stesso provvedimento
  prevedenti la utilizzazione e successivo passaggio al demanio
  dei beni patrimoniali dell'Ente rientranti nella sfera di
  competenza di ciascuna amministrazione dello Stato
  interessata.  Allo scopo, il termine di cui al comma 3
  dell'articolo 1 del decreto-legge n. 240 del 1995 è stato
  congruamente rivisto, mentre è stata prevista la istituzione
  di un organo di controllo sulle complessive attività.
     Con la disposizione di cui all'articolo 7 viene affidata
  all'ASI la realizzazione del Programma di osservazione
  satellitare autorizzando la quota iniziale del finanziamento
  necessario per la realizzazione del Programma medesimo.
     L'articolo 8 concerne la SpA Ferrovie dello Stato.  Il
  testo proposto non ha subito modifiche rispetto al testo in
  scadenza e, quindi, non si è tenuto conto del dibattito
  parlamentare, in quanto il saldo debitorio delle Ferrovie
  dello Stato non è suscettibile di mero aggiornamento ad epoca
  successiva a quella di rilevazione.
     All'articolo 9 si prevede la promozione da parte del CIRA
  (Centro italiano di ricerche aerospaziali), d'intesa con l'ASI
  e gli enti locali territorialmente interessati, di un progetto
  concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle
  tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito
  consorzio.
     Con l'articolo 10 si autorizza l'attuazione di un
  programma di rinnovamento degli impianti utilizzati dal Corpo
  dei vigili del fuoco allo scopo di potenziare una più efficace
  rete di rilevamento e controllo della ricaduta della
  radioattività.  Il comma 2 prevede la installazione di sistemi
  di scintillazione disposti a portale presso i valichi di
  frontiera per la rilevazione automatica della radioattività.
  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  provvede all'acquisto e alla installazione di tali sistemi,
  con una previsione di spesa valutata in lire 5 miliardi per il
  1994.
     L'articolo 11 si propone di dare definitiva sistemazione
  agli apporti del tesoro alla GEPI SpA, a seguito della diretta
  attribuzione al Tesoro stesso delle azioni della GEPI.
 
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