| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362)
Articoli 1 e 2.
L'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, ha previsto la concessione di contributi in conto capitale
ed in conto interessi per la realizzazione di mercati
agro-alimentari e di centri commerciali all'ingrosso. La
misura del contributo in conto capitale è del 40 per cento
degli investimenti fissi. Per quanto riguarda i contributi in
conto interessi, gli stessi sono determinati sulla base di un
finanziamento agevolato pari al 40 per cento degli
investimenti realizzati per le iniziative ubicate nel
Mezzogiorno ed al 35 per cento per le iniziative ubicate nei
restanti territori. La misura del contributo in conto
interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento per
il Mezzogiorno ed al 50 per cento per i restanti territori.
L'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento dispone
il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6 della legge
n. 517 del 1975 per lire 35.100 milioni nell'anno 1995 per la
concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società
consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano
mercati agro-alimentari all'ingrosso.
L'autorizzazione di spesa di lire 35.100 milioni,
unitamente alle contestuali misure di ottimale utilizzazione
delle risorse esistenti contenute nel comma 2, consente di
continuare nella realizzazione dei mercati già inclusi nella
graduatoria degli interventi approvata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
21 dicembre 1990.
Alla copertura finanziaria degli oneri previsti
dall'articolo 1, comma 1, per l'anno 1995 si provvede
utilizzando l'accantonamento previsto dalla legge finanziaria
1995 nella tabella B a favore del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, come ridotto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Quanto sopra tiene conto dei criteri contenuti nel
deliberato della V Commissione della Camera dei deputati sui
criteri per l'utilizzo dei fondi speciali della legge
finanziaria, trasmesso dal Presidente della stessa Commissione
in data 4 maggio 1995, unitamente al prospetto riepilogativo
dei fondi speciali 1995-1997 con le specifiche delle
finalizzazioni, ridotti dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
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41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, per la quota parte riferita agli incentivi a favore
delle imprese commerciali.
Peraltro si evidenzia che tutti i fondi destinati alle
agevolazioni al commercio vengono utilizzati con il presente
decreto a favore dei mercati agro-alimentari all'ingrosso,
poiché gli interventi a favore delle innovazioni tecnologiche
al commercio sono stati inseriti nella nuova normativa in
favore delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree
depresse di cui al decreto-legge n. 123 del 1995, reiterato
dal decreto-legge n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 341 del 1995 in quanto anche gli aiuti al settore
commerciale devono rispondere ai criteri comunitari.
La destinazione delle risorse ai mercati agro-alimentari
all'ingrosso è giustificata dal loro preminente interesse
pubblico.
Il comma 2 non comporta spesa in quanto prevede il
riutilizzo di fondi già impegnati e non liquidati e la
finalizzazione delle disponibilità esistenti sui capitoli
8043, 8044 e 8045 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla
concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 41 del
1986 esclusivamente a favore dei mercati agro-alimentari
all'ingrosso, in considerazione del rilevante interesse
pubblico alla realizzazione di tali strutture mercantili. Tale
disposizione consentirà di proseguire nella realizzazione del
"Piano mercati" consentendo il completamento del finanziamento
assegnato in misura ridotta per carenza di fondi al mercato di
Verona, in fase di realizzazione, e l'ammissione di nuove ed
importanti iniziative, quali Padova, Rimini, Pordenone, in
precedenza non finanziate per carenza di fondi, nonché del
mercato di Napoli, avente rilevanza nazionale, che, bloccato
inizialmente da problemi di carattere urbanistico, è in
procinto di regolarizzare la propria posizione.
L'articolo 2, comma 6, prevede che, sulle esistenti
autorizzazioni di spesa dei capitoli 8043 e 8044 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, siano concesse al Consorzio obbligatorio per
la realizzazione del collegamento informatico e telematico fra
i mercati agro-alimentari le stesse agevolazioni dei mercati
agro-alimentari ubicati nel Mezzogiorno, nella misura massima
di lire 6 miliardi. La misura del contributo si basa sulla
seguente ipotesi di investimenti che il Consorzio dovrà
realizzare:
Sistema fault-tollerant/ non stop da almeno 30
transazioni contemporanee e/o sistemi FEP di servizio
(hardware o software di base) 4,0 miliardi
Investimenti software applicativo, software banca
dati, sviluppo codifiche prodotti ed EDI 2,0miliardi
Attrezzature e immobili 1,5miliardi
Totale 7,5miliardi
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Il comma 7 dello stesso articolo 2 consente alle società
consortili ammesse alle agevolazioni di cui alla legge n. 41
del 1986 di eliminare dai programmi di investimento le spese
di informatica relative alle funzioni deferite al Consorzio
obbligatorio di cui al comma 1. Tale riduzione di spesa, in
base ai progetti esecutivi e di massima approvati per i dieci
mercati già ammessi alle agevolazioni, è stimata in circa lire
18 miliardi, cui corrisponde una riduzione di contributi per
circa lire 13 miliardi.
L'articolo 2 consentirebbe, quindi, sia l'istituzione di
un organismo attraverso il quale sarà possibile conoscere in
tempo reale l'evoluzione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti
agro-alimentari che un risparmio di risorse pari a circa lire
7 miliardi. L'istituzione di tale Consorzio riveste carattere
di particolare urgenza in quanto, altrimenti, le strutture in
fase di realizzazione dovranno singolarmente provvedere in
merito.
Articolo 3.
Come ampiamente evidenziato nella relazione illustrativa
la spesa autorizzata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, pari
complessivamente a 12,5 miliardi di lire nell'anno 1995,
consentirà di corrispondere nell'anno medesimo il contributo
alle camere di commercio a titolo di concorso nelle spese di
mantenimento degli UPICA, il cui onere di mantenimento è
sopportato interamente dal sistema camerale, nonché il
contributo straordinario per sopperire alla carenza di gettito
dei diritti annuali per le camere di commercio con ridotta
base contributiva.
Articolo 5.
L'articolo 5 dispone un ulteriore stanziamento a favore
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativo
ai programmi attinenti gli interventi di cui all'articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, ed approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata
legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo il Piano recentemente
adottato.
L'ulteriore stanziamento mediante mutui consente
l'assunzione di impegni pluriennali correlati ad aggiuntivi
limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno
1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100
miliardi per l'anno 1997 e di lire 100 miliardi per l'anno
1998.
L'assunzione da parte dell'Amministrazione dei relativi
impegni verrà regolata a norma di quanto disposto dallo stesso
articolo 2, commi 6 e 7- bis del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644.
L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo è
valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250
miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e
lire 450 miliardi per l'anno 1998.
La copertura finanziaria di tale onere è assicurata, per
l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
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9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, e, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 6.
La norma si rende necessaria per consentire di
ottimizzare le procedure di liquidazione dell'Ente,
salvaguardandone i cespiti patrimoniali ed al contempo
garantendo la tutela dei diritti dei creditori.
Ciò, in attuazione del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
n. 337, con la quale il Parlamento ha deliberato che:
da un lato, vanno garantiti i diritti dei creditori;
dall'altro, i beni aziendali e strumentali dell'Ente
vanno utilmente recuperati a vantaggio delle amministrazioni
statali interessate.
Ove l'Ente dovesse trarre le risorse necessarie alla
liquidazione debitoria mediante alienazione sul mercato dei
cespiti attivi verrebbe meno il soddisfacimento del predetto
obiettivo di assicurare il mantenimento dell'integrità e della
proficuità del patrimonio dell'Ente mediante acquisizione da
parte dello Stato.
Ove viceversa fosse rispettato il vincolo di assegnare in
comodato a singole amministrazioni i beni immobiliari che
rientrano nella sfera di competenza delle amministrazioni
stesse, verrebbe meno la disponibilità di risorse atte al
soddisfacimento del ceto creditorio.
Il conferimento alla liquidazione della somma prevista
permette il soddisfacimento dei crediti vantati dai fornitori,
consentendo al contempo la concessione a singole
amministrazioni dei beni in comodato, così come disposto dal
Parlamento. Ne conseguono peraltro ulteriori effetti diretti
positivi in termini di tempi complessivi della liquidazione,
poiché il presente momento di difficoltà del mercato
renderebbe difficili le eventuali alienazioni patrimoniali
attuate al fine di rendere disponibili alla liquidazione
risorse per il soddisfacimento dei creditori. La somma
stanziata di lire 120 miliardi nonché i mutui interessati per
circa 250 miliardi, che riassorbono i mutui per 70 miliardi
originariamente autorizzati, rappresentano quindi il quadro
finanziario a favore della liquidazione onde consentire di
contemperare la più rigorosa tutela delle ragioni dei
creditori disposta dal Parlamento in sede di conversione del
decreto-legge n. 240 del 1995 con le finalità generali dello
stesso provvedimento. Allo scopo viene anche congruamente
rivisto il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 240 del 1995 e viene prevista la istituzione
di un organo di controllo sull'attività di liquidazione al
fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla individuazione
dei beni non alienabili sul mercato.
Articolo 7.
La norma autorizza per l'anno 1995 una spesa di lire 60
miliardi, quale quota parte italiana, che consentirà, in
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collaborazione con altri Paesi mediterranei (Spagna e Grecia),
di realizzare un programma satellitare per la prevenzione di
catastrofi naturali ed il monitoraggio dell'inquinamento del
mare Mediterraneo. L'autorizzazione di spesa si basa su
ipotesi di investimenti che si dovranno realizzare in Italia
nel modo seguente:
Fase A, progetto e realizzazione P.F.M. ... L. 22 miliardi
Progetto e realizzazione radar ........... " 5 miliardi
Progetto piattaforma e costruzione elementi
critici 1^ unità volo ..................... " 30 miliardi
Progetto segmento terreno ................. " 3 miliardi
Totale ... L. 60 miliardi
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RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI RILEVAMENTO DELLA
RICADUTA RADIOATTIVA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO
Lo schema generale della rete, per il territorio
nazionale, dovrebbe esssere costituito da:
N. 1 Centro nazionale di controllo, gestione dati e
mappatura dei livelli di dose e contaminazione rilevati.
N. 6 centri distrettuali di controllo e gestione dei
dati con relativa mappatura locale dei livelli di dose e di
contaminazione. Ovviamente, l'accesso ai dati è consentito a
diversi livelli di password e con priorità distinte tra
Centro nazionale e centri distrettuali.
N. 1200 stazioni di misura dell'intensità di
esposizione e di dose gamma mod. XR-29C.
N. 160 stazioni di misura della contaminazione alfabeta
del particolato atmosferico radioattivo mod. 293P.
N. 20 stazioni per la misura dello iodio-131 mod.
2931.
Programma realizzativo e relativi costi economici.
A) Implementazione delle 300 stazioni XR-29C con un kit
di modifica con il modello più aggiornato, per consentire a
tali stazioni anche la trasmissione remota dei dati via
radio/linea telefonica (ITAPAC) ....... L. 2.700 milioni
B) Acquisto ed installazione di 900 stazioni XR-29C
ultima generazione (con trasmissione dati) per ultimare il
programma di completamento della rete nazionale
di emergenza .......................... " 20.350 milioni
C) Acquisto ed installazione di 160 stazioni (mod.
293P) da collocare nei distretti in luoghi opportunamente
scelti in base alla loro rappresentatività, per la misura
della radioattività alfa e beta presente nel particolato
atmosferico (con discriminazione tra i contributi naturale ed
artificiale) raccolto su filtro circolare standard,
adatto alla conservazione ed eventuali misure
off-line ........................... " 13.300 milioni
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D) Acquisto ed installazione di 20 stazioni di misura
(mod. 2931) dello iodio radioattivo (I-131), tipicamente
presente subito dopo qualsiasi fall-out radioattivo
prodotto da incidente in impianto
nucleare .............................. L. 1.450 milioni
E) Realizzazione di 6 centri distrettuali collegati via
radio e via cavo (ITAPAC) ciascuno basato su n. 2 PC tipo
Pentium 100 MHz per la gestione remota ed acquisizione
dati, con mappatura locale dei livelli di dose e di
contaminazione alfa, beta, gamma e iodio " 1.660 milioni
F) Realizzazione del Centro nazionale di controllo
costituito dallo stesso hardware dei centri
distrettuali, ma con capacità di memorizzazione ed analisi dei
dati notevolmente più elevata, con possibilità di gestione
remota ed acquisizione dati, mappature distrettuali e
nazionale dei livelli di dose e di contaminazione alfa, beta,
gamma e iodio ......................... " 540 milioni
Totale complessivo ... L. 40.000 milioni
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI
Descrizione Costo
in milioni
Implementazione delle 300 stazioni XR-29C....... 2.700
Acquisizione di 900 stazioni XR-29C .......... 20.350
Acquisizione di 160 stazioni 293P ............ 13.300
Acquisizione di 20 stazioni 2931 ............. 1.450
Realizzazione di 6 centri distrettuali ....... 1.660
Realizzazione del Centro nazionale ........... 540
Totale complessivo ... 40.000
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