Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


543
DDL0039-0003
Progetto di legge Camera n. 39 - testo presentato - (DDL13-39)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C39. TESTIPDL
...C39.
Pag. 6 RELAZIONE TECNICA
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC39 ZZ13 ZZRT ZZPR
  (Articolo 11- ter,  comma 2, della legge 5 agosto
                        1978, n. 468,
  introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
                             362)
  Articoli 1 e 2.
      L'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
  41, ha previsto la concessione di contributi in conto capitale
  ed in conto interessi per la realizzazione di mercati
  agro-alimentari e di centri commerciali all'ingrosso.  La
  misura del contributo in conto capitale è del 40 per cento
  degli investimenti fissi.  Per quanto riguarda i contributi in
  conto interessi, gli stessi sono determinati sulla base di un
  finanziamento agevolato pari al 40 per cento degli
  investimenti realizzati per le iniziative ubicate nel
  Mezzogiorno ed al 35 per cento per le iniziative ubicate nei
  restanti territori.  La misura del contributo in conto
  interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento per
  il Mezzogiorno ed al 50 per cento per i restanti territori.
      L'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento dispone
  il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6 della legge
  n. 517 del 1975 per lire 35.100 milioni nell'anno 1995 per la
  concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma
  16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società
  consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano
  mercati agro-alimentari all'ingrosso.
      L'autorizzazione di spesa di lire 35.100 milioni,
  unitamente alle contestuali misure di ottimale utilizzazione
  delle risorse esistenti contenute nel comma 2, consente di
  continuare nella realizzazione dei mercati già inclusi nella
  graduatoria degli interventi approvata con decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
  21 dicembre 1990.
      Alla copertura finanziaria degli oneri previsti
  dall'articolo 1, comma 1, per l'anno 1995 si provvede
  utilizzando l'accantonamento previsto dalla legge finanziaria
  1995 nella tabella B a favore del Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, come ridotto dal
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
      Quanto sopra tiene conto dei criteri contenuti nel
  deliberato della V Commissione della Camera dei deputati sui
  criteri per l'utilizzo dei fondi speciali della legge
  finanziaria, trasmesso dal Presidente della stessa Commissione
  in data 4 maggio 1995, unitamente al prospetto riepilogativo
  dei fondi speciali 1995-1997 con le specifiche delle
  finalizzazioni, ridotti dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
 
                               Pag. 7
 
  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
  n. 85, per la quota parte riferita agli incentivi a favore
  delle imprese commerciali.
      Peraltro si evidenzia che tutti i fondi destinati alle
  agevolazioni al commercio vengono utilizzati con il presente
  decreto a favore dei mercati agro-alimentari all'ingrosso,
  poiché gli interventi a favore delle innovazioni tecnologiche
  al commercio sono stati inseriti nella nuova normativa in
  favore delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree
  depresse di cui al decreto-legge n. 123 del 1995, reiterato
  dal decreto-legge n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
  legge n. 341 del 1995 in quanto anche gli aiuti al settore
  commerciale devono rispondere ai criteri comunitari.
      La destinazione delle risorse ai mercati agro-alimentari
  all'ingrosso è giustificata dal loro preminente interesse
  pubblico.
      Il comma 2 non comporta spesa in quanto prevede il
  riutilizzo di fondi già impegnati e non liquidati e la
  finalizzazione delle disponibilità esistenti sui capitoli
  8043, 8044 e 8045 dello stato di previsione del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla
  concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 41 del
  1986 esclusivamente a favore dei mercati agro-alimentari
  all'ingrosso, in considerazione del rilevante interesse
  pubblico alla realizzazione di tali strutture mercantili.  Tale
  disposizione consentirà di proseguire nella realizzazione del
  "Piano mercati" consentendo il completamento del finanziamento
  assegnato in misura ridotta per carenza di fondi al mercato di
  Verona, in fase di realizzazione, e l'ammissione di nuove ed
  importanti iniziative, quali Padova, Rimini, Pordenone, in
  precedenza non finanziate per carenza di fondi, nonché del
  mercato di Napoli, avente rilevanza nazionale, che, bloccato
  inizialmente da problemi di carattere urbanistico, è in
  procinto di regolarizzare la propria posizione.
      L'articolo 2, comma 6, prevede che, sulle esistenti
  autorizzazioni di spesa dei capitoli 8043 e 8044 dello stato
  di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, siano concesse al Consorzio obbligatorio per
  la realizzazione del collegamento informatico e telematico fra
  i mercati agro-alimentari le stesse agevolazioni dei mercati
  agro-alimentari ubicati nel Mezzogiorno, nella misura massima
  di lire 6 miliardi.    La misura del contributo si basa sulla
  seguente ipotesi di investimenti che il Consorzio dovrà
  realizzare:
  Sistema  fault-tollerant/ non stop da almeno 30
  transazioni contemporanee e/o sistemi FEP di servizio
  (hardware  o  software  di base)      4,0 miliardi
  Investimenti  software  applicativo,  software  banca
  dati, sviluppo codifiche prodotti ed EDI       2,0miliardi
  Attrezzature e immobili                        1,5miliardi
                               Totale            7,5miliardi
 
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      Il comma 7 dello stesso articolo 2 consente alle società
  consortili ammesse alle agevolazioni di cui alla legge n. 41
  del 1986 di eliminare dai programmi di investimento le spese
  di informatica relative alle funzioni deferite al Consorzio
  obbligatorio di cui al comma 1.  Tale riduzione di spesa, in
  base ai progetti esecutivi e di massima approvati per i dieci
  mercati già ammessi alle agevolazioni, è stimata in circa lire
  18 miliardi, cui corrisponde una riduzione di contributi per
  circa lire 13 miliardi.
      L'articolo 2 consentirebbe, quindi, sia l'istituzione di
  un organismo attraverso il quale sarà possibile conoscere in
  tempo reale l'evoluzione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti
  agro-alimentari che un risparmio di risorse pari a circa lire
  7 miliardi.  L'istituzione di tale Consorzio riveste carattere
  di particolare urgenza in quanto, altrimenti, le strutture in
  fase di realizzazione dovranno singolarmente provvedere in
  merito.
  Articolo 3.
      Come ampiamente evidenziato nella relazione illustrativa
  la spesa autorizzata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, pari
  complessivamente a 12,5 miliardi di lire nell'anno 1995,
  consentirà di corrispondere nell'anno medesimo il contributo
  alle camere di commercio a titolo di concorso nelle spese di
  mantenimento degli UPICA, il cui onere di mantenimento è
  sopportato interamente dal sistema camerale, nonché il
  contributo straordinario per sopperire alla carenza di gettito
  dei diritti annuali per le camere di commercio con ridotta
  base contributiva.
  Articolo 5.
      L'articolo 5 dispone un ulteriore stanziamento a favore
  degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, del
  decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativo
  ai programmi attinenti gli interventi di cui all'articolo 3,
  primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985,
  n. 808, ed approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata
  legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo il Piano recentemente
  adottato.
      L'ulteriore stanziamento mediante mutui consente
  l'assunzione di impegni pluriennali correlati ad aggiuntivi
  limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno
  1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100
  miliardi per l'anno 1997 e di lire 100 miliardi per l'anno
  1998.
      L'assunzione da parte dell'Amministrazione dei relativi
  impegni verrà regolata a norma di quanto disposto dallo stesso
  articolo 2, commi 6 e 7- bis del decreto-legge 23
  settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 novembre 1994, n. 644.
      L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo è
  valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250
  miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e
  lire 450 miliardi per l'anno 1998.
      La copertura finanziaria di tale onere è assicurata, per
  l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
 
                               Pag. 9
 
  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
  l'anno 1995, e, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Articolo 6.
      La norma si rende necessaria per consentire di
  ottimizzare le procedure di liquidazione dell'Ente,
  salvaguardandone i cespiti patrimoniali ed al contempo
  garantendo la tutela dei diritti dei creditori.
      Ciò, in attuazione del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
  240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
  n. 337, con la quale il Parlamento ha deliberato che:
        da un lato, vanno garantiti i diritti dei creditori;
        dall'altro, i beni aziendali e strumentali dell'Ente
  vanno utilmente recuperati a vantaggio delle amministrazioni
  statali interessate.
      Ove l'Ente dovesse trarre le risorse necessarie alla
  liquidazione debitoria mediante alienazione sul mercato dei
  cespiti attivi verrebbe meno il soddisfacimento del predetto
  obiettivo di assicurare il mantenimento dell'integrità e della
  proficuità del patrimonio dell'Ente mediante acquisizione da
  parte dello Stato.
      Ove viceversa fosse rispettato il vincolo di assegnare in
  comodato a singole amministrazioni i beni immobiliari che
  rientrano nella sfera di competenza delle amministrazioni
  stesse, verrebbe meno la disponibilità di risorse atte al
  soddisfacimento del ceto creditorio.
      Il conferimento alla liquidazione della somma prevista
  permette il soddisfacimento dei crediti vantati dai fornitori,
  consentendo al contempo la concessione a singole
  amministrazioni dei beni in comodato, così come disposto dal
  Parlamento.  Ne conseguono peraltro ulteriori effetti diretti
  positivi in termini di tempi complessivi della liquidazione,
  poiché il presente momento di difficoltà del mercato
  renderebbe difficili le eventuali alienazioni patrimoniali
  attuate al fine di rendere disponibili alla liquidazione
  risorse per il soddisfacimento dei creditori.  La somma
  stanziata di lire 120 miliardi nonché i mutui interessati per
  circa 250 miliardi, che riassorbono i mutui per 70 miliardi
  originariamente autorizzati, rappresentano quindi il quadro
  finanziario a favore della liquidazione onde consentire di
  contemperare la più rigorosa tutela delle ragioni dei
  creditori disposta dal Parlamento in sede di conversione del
  decreto-legge n. 240 del 1995 con le finalità generali dello
  stesso provvedimento.  Allo scopo viene anche congruamente
  rivisto il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 del
  decreto-legge n. 240 del 1995 e viene prevista la istituzione
  di un organo di controllo sull'attività di liquidazione al
  fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla individuazione
  dei beni non alienabili sul mercato.
  Articolo 7.
      La norma autorizza per l'anno 1995 una spesa di lire 60
  miliardi, quale quota parte italiana, che consentirà, in
 
                              Pag. 10
 
  collaborazione con altri Paesi mediterranei (Spagna e Grecia),
  di realizzare un programma satellitare per la prevenzione di
  catastrofi naturali ed il monitoraggio dell'inquinamento del
  mare Mediterraneo.  L'autorizzazione di spesa si basa su
  ipotesi di investimenti che si dovranno realizzare in Italia
  nel modo seguente:
  Fase A, progetto e realizzazione P.F.M. ...  L. 22 miliardi
   Progetto e realizzazione radar ...........   "  5 miliardi
  Progetto piattaforma e costruzione elementi
  critici 1^ unità volo .....................   " 30 miliardi
  Progetto segmento terreno .................   "  3 miliardi
                                   Totale ...  L. 60 miliardi
 
                              Pag. 11
 
  RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI RILEVAMENTO DELLA
  RICADUTA RADIOATTIVA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
                            FUOCO
      Lo schema generale della rete, per il territorio
  nazionale, dovrebbe esssere costituito da:
        N. 1 Centro nazionale di controllo, gestione dati e
  mappatura dei livelli di dose e contaminazione rilevati.
        N. 6 centri distrettuali di controllo e gestione dei
  dati con relativa mappatura locale dei livelli di dose e di
  contaminazione.  Ovviamente, l'accesso ai dati è consentito a
  diversi livelli di password e con priorità distinte tra
  Centro nazionale e centri distrettuali.
        N. 1200 stazioni di misura dell'intensità di
  esposizione e di dose gamma mod.  XR-29C.
        N. 160 stazioni di misura della contaminazione alfabeta
  del particolato atmosferico radioattivo mod. 293P.
        N. 20 stazioni per la misura dello iodio-131 mod.
  2931.
  Programma realizzativo e relativi costi economici.
  A)  Implementazione delle 300 stazioni XR-29C con un kit
  di modifica con il modello più aggiornato, per consentire a
  tali stazioni anche la trasmissione remota dei dati via
  radio/linea telefonica (ITAPAC) .......   L.  2.700 milioni
  B)  Acquisto ed installazione di 900 stazioni XR-29C
  ultima generazione (con trasmissione dati) per ultimare il
  programma di completamento della rete nazionale
  di emergenza ..........................    " 20.350 milioni
  C)  Acquisto ed installazione di 160 stazioni (mod.
  293P) da collocare nei distretti in luoghi opportunamente
  scelti in base alla loro rappresentatività, per la misura
  della radioattività alfa e beta presente nel particolato
  atmosferico (con discriminazione tra i contributi naturale ed
  artificiale) raccolto su filtro circolare  standard,
  adatto alla conservazione ed eventuali misure
  off-line  ...........................    " 13.300 milioni
 
                              Pag. 12
 
  D)  Acquisto ed installazione di 20 stazioni di misura
  (mod. 2931) dello iodio radioattivo (I-131), tipicamente
  presente subito dopo qualsiasi  fall-out  radioattivo
  prodotto da incidente in impianto
  nucleare ..............................   L.  1.450 milioni
  E)  Realizzazione di 6 centri distrettuali collegati via
  radio e via cavo (ITAPAC) ciascuno basato su n. 2 PC tipo
  Pentium 100 MHz per la gestione remota ed acquisizione
  dati, con mappatura locale dei livelli di dose e di
  contaminazione alfa, beta, gamma e iodio   "  1.660 milioni
  F)  Realizzazione del Centro nazionale di controllo
  costituito dallo stesso  hardware  dei centri
  distrettuali, ma con capacità di memorizzazione ed analisi dei
  dati notevolmente più elevata, con possibilità di gestione
  remota ed acquisizione dati, mappature distrettuali e
  nazionale dei livelli di dose e di contaminazione alfa, beta,
  gamma e iodio .........................    "    540 milioni
                   Totale complessivo ...   L. 40.000 milioni
               TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI
  Descrizione                                   Costo
                                              in milioni
  Implementazione delle 300 stazioni XR-29C.......    2.700
    Acquisizione di 900 stazioni XR-29C ..........   20.350
    Acquisizione di 160 stazioni 293P ............   13.300
    Acquisizione di 20 stazioni 2931 .............    1.450
    Realizzazione di 6 centri distrettuali .......    1.660
    Realizzazione del Centro nazionale ...........      540
                            Totale complessivo ...   40.000
 
DATA=960417 FASCID=DDL13-39 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0039 TOTPAG=0021 TOTDOC=0017 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=003900 00 FASCIDC=13DDL0039 SORTNAV=0003900 000 00000 ZZDDLC39 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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