| (Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei
mercati
agro-alimentari all'ingrosso).
1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre
1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno
1995 per la concessione alle società consortili a
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che
realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle
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agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo
11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite
di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi
capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono
utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la
realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la
concessione delle agevolazioni finanziarie previste
dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto
in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti
alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso
riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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