| (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione
del sistema
informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso).
1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il
collegamento informatico e telematico dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita
personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento
informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei
mercati agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte
in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei
prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi
comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e
diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati
internazionali.
2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili
a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la
realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle
agevolazioni previste dal-l'articolo 11, comma 16, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società
gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei
piani regionali.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è
retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le
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deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione
agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono
obbligatori per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che
saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse
richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle
merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono
ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di
partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
alle società consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione
di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento
dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei
territori meridionali e nel limite massimo di lire 6
miliardi.
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
comma 1, le società consortili che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese
relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.
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