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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


547
DDL0039-0007
Progetto di legge Camera n. 39 - testo presentato - (DDL13-39)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C39. TESTIPDL
...C39.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1996. Disposizioni urgenti per le attività produttive.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC39 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione
                         del sistema
      informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso). 
      1.  E' istituito il Consorzio obbligatorio per il
  collegamento informatico e telematico dei mercati
  agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita
  personalità giuridica.  Il Consorzio ha il compito di:
         a)  realizzare un sistema di collegamento
  informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei
  mercati agro-alimentari all'ingrosso;
         b)  gestire e diffondere le informazioni raccolte
  in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei
  prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
         c)  provvedere al collegamento con organismi
  comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e
  diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati
  internazionali.
      2.  Al Consorzio devono partecipare le società consortili
  a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la
  realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle
  agevolazioni previste dal-l'articolo 11, comma 16, della legge
  28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società
  gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei
  piani regionali.
      3.  Il Consorzio non ha fini di lucro ed è
  retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Le
 
                              Pag. 16
 
  deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione
  agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono
  obbligatori per tutti i partecipanti.
      4.  Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che
  saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse
  richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
      5.  Le quote di partecipazione al Consorzio sono
  determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle
  merceologie presenti nei mercati.  I costi di gestione sono
  ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di
  partecipazione possedute.
      6.  A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui
  all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
  alle società consortili a partecipazione maggioritaria di
  capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
  all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione
  di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento
  dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui
  all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
  41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei
  territori meridionali e nel limite massimo di lire 6
  miliardi.
      7.  Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
  comma 1, le società consortili che realizzano mercati
  agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
  all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
  41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese
  relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.
 
DATA=960417 FASCID=DDL13-39 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0039 TOTPAG=0021 TOTDOC=0017 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=029 PAGFIN=0016 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=003900 00 FASCIDC=13DDL0039 SORTNAV=0003900 000 00000 ZZDDLC39 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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