| (Disposizioni relative alla attività delle camere di
commercio).
1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso
delle spese di mantenimento degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato
per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i
criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19
aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1993, n. 191.
2. A completamento dell'intervento statale destinato alla
perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire
10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi
criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644.
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2,
determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "applicando una
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sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per
ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici
giorni." sono sostituite dalle seguenti: "applicando una
sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese
di ritardo o frazione di mese superiore a quindici
giorni.".
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