| (Conservazione di somme in bilancio).
1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545,
7553, 7559, 7561, 7563, 7904 e 7911 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno,
possono essere impegnate nell'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n.
215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale
affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel
comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno
attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della
medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la
citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.
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