| (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore
aeronautico).
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808,
secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed
altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti
interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire
mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed
i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo
2- ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli
ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per
l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100
miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno
1998.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per
l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450
miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30
miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per
l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450
miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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