| (Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e
carta).
1. Per consentire l'accelerazione delle procedure
liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è
autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria
dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del
tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli
previste dalla legislazione vigente, mutui decennali,
nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di
ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40
miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui
previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto
1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal
fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40
miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 337, le parole: "30 giugno 1996" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Fino a tale
data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione
dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza,
rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di
presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole, alimentari e forestali e
dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi
sono posti a carico della liquidazione.
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