| (Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello
Stato).
1. La compensazione tra i debiti per trattamenti
pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie
dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli
articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e
3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, a
decorrere dall'esercizio 1994 compreso, sulla base delle
risultanze del bilancio della società, revisionato da società
di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli,
alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate
nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con
il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994.
Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre
1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del
patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre
1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78,
dopo le parole: "prestiti obbligazionari" sono inserite le
seguenti: "per operazioni di locazione finanziaria".
3. Al fine di consentire il completamento delle procedure
concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di
cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385,
continuano ad applicarsi per l'anno 1996.
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