| (Cooperazione aerospaziale).
1. Al fine di sviluppare le attività nel campo
aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione
internazionale nel settore, con l'obiettivo di integrazione
con l'ASI - Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare
opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA - Centro italiano di
ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto
dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184,
promuove, d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti
locali territorialmente interessati, secondo criteri di
autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la
realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo,
l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali,
mediante costituzione di un apposito consorzio. Il consorzio
promuove in particolare le attività informative, formative e
produttive connesse, anche attraverso l'educazione
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tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la
simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione
spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette
intese di cooperazione internazionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le amministrazioni statali vigilanti
provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal
CIRA, d'intesa con l'ASI.
2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi
dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica
e spaziale compatibile con la pianificazione strategica
pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei
a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle
strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non
utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di
cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al
perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio
1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di
cui alla legge stessa.
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