| (Acquisto e installazione di sistemi di controllo della
radioattività).
1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei
pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro
dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di
adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature
di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della
ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei
contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si
provvede con l'osservanza delle disposizioni previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992,
n. 217, in quanto applicabili.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle
finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione
di sistemi di scintillazione disposti a portale per la
rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso
i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è
addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al
comma 1.
3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce
relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto
a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia
e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante
utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo
stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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