| (Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.).
1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in
attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al
patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo
complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la
quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato
al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è
trasferito ad aumento del capitale sociale della società
stessa.
2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è
esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento
del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto,
è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100
milioni.
3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a.,
di cui al comma 1.
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