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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


559
DDL0040-0002
Progetto di legge Camera n. 40 - testo presentato - (DDL13-40)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C40. TESTIPDL
...C40.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC40 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - La riforma dell'ordinamento
  portuale, ormai in fase di attuazione, richiede un ulteriore
  ed urgente intervento dello Stato per consentire la
  trasformazione prevista senza creare traumi sul piano sociale
  e difficoltà nella fase attuativa con conseguenti disagi per
  l'economia portuale.
     Appare evidente come la trasformazione delle compagnie in
  imprese e la trasformazione degli enti ed aziende dei mezzi
  meccanici in autorità portuali, con ruoli rispettivamente
 
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  improntati da una parte all'efficienza ed operatività e
  dall'altra a funzioni d'indirizzo e programmazione,
  presuppongano una riduzione del personale attualmente in
  servizio.
     Con il presente decreto si interviene, pertanto, nel
  settore, per ridurre complessivamente di 2.000 unità gli
  esuberi dei lavoratori delle compagnie portuali e dei
  dipendenti degli enti ed aziende portuali, ed agevolare,
  unitamente alle altre forme previste (avvio in mobilità, in
  distacco, eccetera) il processo di riorganizzazione dei
  porti.
  Articolo 1.
      Commi 1, 2 e 3-  Il pensionamento anticipato dei
  lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali, nonché dei
  dipendenti degli enti viene attuato seguendo, in linea di
  massima, i criteri già adottati nel corso dei precedenti
  esodi.  E' prevista l'individuazione di termini, criteri e
  modalità, da parte del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, sulla base dei quali saranno predisposti i
  progetti di riorganizzazione ed i piani di esodo da parte
  degli enti e delle compagnie portuali.
     Il pensionamento anticipato sarà effettuato, nell'ambito
  delle eccedenze individuate in relazione alla determinazione
  delle piante organiche, tenuto conto delle effettive esigenze
  delle singole realtà.
     Comma 4-  Si procede ad un ulteriore intervento nel
  settore marittimo dell'armamento pubblico utilizzando lo
  strumento del pensionamento anticipato.
     Il comma 17 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio
  1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n.236, prevede la proroga, per il periodo
  1994-1996, delle disposizioni riguardanti il pensionamento
  anticipato, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge
  4 marzo 1989, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge
  5 maggio 1989, n.160, a favore delle società Italia, Lloyd
  triestino, Adriatica, Tirrenia, Toremar, Caremar, Siremar e
  Saremar.
     A seguito della ristrutturazione in atto riguardante il
  Gruppo Finmare e tenuto, altresì, conto della crisi
  occupazionale del settore, si rende necessario estendere tale
  provvedimento anche ai dipendenti delle società Sidermar di
  navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi
  accessori, Almare e Interlogistica, nonché ai dipendenti della
  stessa Finmare.
     Comma 5-  Oltre a disporsi la copertura degli oneri
  recati dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1, si provvede a
  fornire della necessaria copertura finanziaria anche il comma
  4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n.84.  La
  citata norma allinea il trattamento previdenziale dei
  lavoratori portuali cancellati dai registri per inidoneità
  permanente a quello previsto dall'articolo 2 della legge 12
  giugno 1984, n.222, per gli altri lavoratori assistiti
  dall'INPS.
     Comma 6-  Per quanto riguarda la corresponsione del
  trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali
  collegate, è affidato al commissario liquidatore del Fondo
  gestione il compito di provvedere attraverso l'accensione di
  mutui secondo le modalità già previste dal decreto-legge n.6
  del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del
  1990.
     In particolare, è stato ribadito che sono a carico
  dell'erario dello Stato le spettanze per trattamento di fine
  servizio e delle indennità contrattuali collegate previste per
  i lavoratori portuali, mentre per quanto concerne i dipendenti
  delle compagnie è dovuta dal commissario liquidatore la
  corresponsione del solo trattamento di fine rapporto.  Al
  riguardo, stante l'insorgere di eventuale contenzioso, è stata
  data interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n.6 del 1990, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n.58 del 1990.
     E' stato, altresì, stabilito che il commissario provveda
  anche alla corresponsione delle indennità di fine servizio a
  tre soci del gruppo portabagagli di Olbia che, a seguito della
  soppressione del servizio di portabagagli nei porti cabotieri
  di cui alla legge 5 maggio 1989, n.160, ed al conseguente
  trasferimento dei soci nell'ambito della locale compagnia
 
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  portuale, non sono, per la loro particolare posizione e per la
  situazione deficitaria del fondo del gruppo, riusciti ancora a
  percepire le indennità loro spettanti.  E' stata, infine,
  prevista a carico della gestione commissariale la
  corresponsione del trattamento di fine rapporto a favore dei
  dipendenti degli enti portuali.  Ciò in considerazione del
  fatto che il pensionamento del personale in questione avverrà
  nell'arco del triennio 1994-1996 ed allo scopo di non
  appesantire ulteriormente la grave situazione deficitaria
  degli enti stessi.
     Per quanto concerne la corresponsione delle competenze di
  fine servizio, nella fattispecie in esame, collegata
  necessariamente al riconoscimento da parte dell'INPS del
  diritto al trattamento pensionistico, è stato precisato che
  tale corresponsione non può avvenire nei tempi previsti dalla
  legislazione in materia; pertanto il mancato rispetto dei
  termini non può dare adito, per i predetti motivi, a richieste
  di rivalutazione ed interessi.  Tale norma scaturisce
  dall'esigenza di sanare una serie di vertenze nei confronti
  del Fondo dirette ad ottenere rivalutazione ed interessi sulle
  competenze a tale titolo percepite, vertenze che, per
  giurisprudenza costante, dovrebbero portare alla condanna
  della gestione commissariale con un onere finanziario notevole
  per lo Stato, senz'altro superiore ai 50 miliardi di lire.
  Occorre peraltro precisare che l'adottanda normativa
  stabilisce soltanto un accollo finanziario al Fondo degli
  interventi in questione, risultandone quindi una
  responsabilità del Fondo stesso limitata all'ambito
  finanziario autorizzato dalla normativa medesima, ferma
  restando l'obbligazione in via principale a carico dei
  soggetti tenuti, quali indicati nei commi da 1 a 4.
     Comma 7-  A seguito dell'emendamento presentato ed
  approvato dalla IX Commissione trasporti della Camera e
  dall'Assemblea circa la riassegnazione - anche al fine di
  agevolarne la trasformazione - alle compagnie e gruppi
  portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare delle somme
  dovute dall'INPS in attuazione della sentenza della Corte
  costituzionale n.261 del 19 giugno 1991 e del decreto-legge 22
  marzo 1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
  n.151, il comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto-legge è
  stato riformulato, tenendo presenti le disponibilità
  finanziarie, nei limiti di impegno decennali, stanziati al
  riguardo.
     Si rammenta in proposito che in una precedente versione
  del presente comma era stata prevista l'erogazione del
  trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai
  lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - valutato in
  lire 280 miliardi - utilizzando le somme dovute dall'INPS a
  titolo di sgravi degli oneri sociali di cui alla citata
  sentenza (lire 160 miliardi, rientranti nell'ambito delle
  disponibilità finanziarie di cui al citato decreto-legge n. 71
  del 1993, convertito dalla legge n. 151 del 1993), nonché lire
  150 miliardi connessi alle disponibilità finanziarie previste
  per l'attuazione del presente decreto-legge.  Con l'ammontare
  complessivo di detti importi (lire 160 miliardi più lire 150
  miliardi), pari a lire 310 miliardi, la gestione commissariale
  era stata, pertanto, autorizzata a rimborsare alle compagnie
  le somme maturate per il trattamento di fine servizio al 31
  gennaio 1990, valutate in lire 280 miliardi, ed a rimborsare,
  altresì, all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 in otto rate
  annuali.
     A seguito dell'emendamento sopra richiamato - escluso,
  quindi, l'importo di lire 160 miliardi, peraltro non incidente
  nel contesto finanziario del presente decreto-legge - sono
  rimasti disponibili attualmente lire 150 miliardi non
  sufficienti a coprire l'onere complessivo connesso al
  trattamento di fine servizio suindicato.
     Pertanto, tenuto conto che su tale stanziamento, già in
  precedenza, erano emerse delle disponibilità finanziarie -
  stante il diverso importo riscontrato per il trattamento di
  fine servizio pregresso pari a circa lire 183 miliardi - e
  considerato altresì che con le somme residue si era provveduto
  a coprire parte del trattamento dovuto ai sensi dell'articolo
  2 della legge 12 giugno 1984, n.222, ai lavoratori cancellati
  dai registri per inidoneità al lavoro portuale per un
  ammontare pari a lire 51 miliardi (vedi relazione tecnica al
 
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  comma 5) ne consegue che, allo stato attuale, risultano
  disponibili lire 99 miliardi (150 miliardi meno 51
  miliardi).
     Con tale importo di lire 99 miliardi si autorizza, quindi,
  la gestione commissariale del Fondo a rimborsare all'INPS in
  unica soluzione, non essendo più necessario seguire la
  rateizzazione prevista in precedenza e collegata alle rate
  dell'INPS per gli sgravi degli oneri sociali, i maggiori oneri
  emersi a seguito dei pensionamenti anticipati effettuati nel
  triennio 1990-1992 per un importo di lire 30.705.765.778,
  nonché a corrispondere alle compagnie ed ai gruppi portuali
  solo la quota del 30 per cento del trattamento di fine
  servizio pregresso, pari a lire 54.775.587.663.
     Pertanto gli oneri posti a carico dello stanziamento
  previsto al riguardo, pari a lire 150 miliardi, risultano,
  allo stato attuale, tenuto conto anche del citato emendamento,
  i seguenti:
  lire  51.000.000.000 trattamento ex articolo 2, della legge
  n.222 del 1984, a favore dei lavoratori cancellati dai
  registri per inidoneità al lavoro portuale
  lire  30.705.765.778 maggiori oneri dovuti all'INPS ai sensi
  dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 1990, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n.58 del 1990
  lire  54.775.587.663 quota del 30 per cento del trattamento di
  fine servizio maturato dai lavoratori al 31 gennaio 1990
  lire 136.481.353.441 Totale
     Ne deriva un residuo contabile allo stato attuale di circa
  13,5 miliardi (150 miliardi meno 136,5 miliardi).
     Comma 8 -  Per quanto concerne la cassa integrazione
  guadagni straordinaria si rammenta che il provvedimento di cui
  all'articolo 6, comma 15, del citato decreto-legge n.148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del
  1993 - che prevede l'estensione al settore marittimo di detto
  trattamento - è applicabile solo al personale sospeso entro il
  1993.  Il comma citato prevede un'estensione di tale
  trattamento per il periodo 1994-1996, a favore del personale
  interessato dal piano di ristrutturazione e privatizzazione
  del Gruppo Finmare in via di ridefinizione.
     Comma 9-  Anche per i lavoratori e dipendenti delle
  compagnie portuali si ritiene necessario accompagnare il
  beneficio del pensionamento anticipato con la proroga per
  tutto il 1994 del trattamento straordinario di cassa
  integrazione.
     Stante la crisi dei traffici, che ha ridotto notevolmente
  il livello occupazionale della categoria nel corso del 1993,
  si rende altresì necessaria una integrazione della quota già
  assegnata per il predetto anno, utilizzando, previa
  individuazione delle specifiche esigenze dei singoli scali con
  apposito decreto ministeriale, una parte delle 1.800 unità
  richieste per l'anno 1994.
     Qualora i benefìci non fossero interamente utilizzati
  nell'anno 1994, è prevista la possibilità di prorogarne
  l'applicazione entro il 30 giugno 1995.
     Comma 10-  L'onere relativo alla prosecuzione, fino
  al 31 dicembre 1995, degli adempimenti contrattuali inerenti
  la gestione ed il funzionamento della casa di soggiorno per
  lavoratori portuali in Dovadola, già previsti dal comma 1,
  lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
  1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1990, n.58, ammonta a lire 1.000.000.000.
     Tale onere è posto a carico della gestione commissariale
  per il corrente anno e per l'anno successivo nelle more del
  perfezionamento dei provvedimenti normativi inerenti
  l'imposizione di contribuzioni specifiche da destinare a tale
  scopo, da porre a carico dell'utenza e delle imprese operanti
 
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  in porto in base alla legge di riforma.
      Comma 11 -  Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono
  autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo
  di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60
  miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.  Al relativo
  onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120
  miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello
  stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
  corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
      Comma 12 -  E' prevista l'esenzione dalle imposte sui
  redditi dei proventi degli enti ed aziende portuali derivanti
  dalle tasse portuali.
     Articolo 2  - La legge 28 gennaio 1994, n.84, recante
  riordino della legislazione in materia portuale, pone un
  problema di coordinamento in ordine alla successione delle
  norme.  Premesso che per l'effettiva costituzione delle
  autorità portuali previste dagli articoli 7 e seguenti della
  legge citata occorrono numerosi provvedimenti amministrativi,
  per la cui emanazione sono richiesti tempi dai 30 ai 60 giorni
  dall'entrata in vigore della legge (a ciò aggiungasi che per
  la nomina dei presidenti sembra richiesto il parere delle
  competenti Commissioni parlamentari), si richiamano in
  particolare:
       l'articolo 27, comma 1, che dispone che "rimangono in
  vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che
  disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro
  trasformazione in società ai sensi dell'articolo 20";
       l'articolo 20, comma 4, che dispone che "i presidenti
  assicurano la continuità della gestione corrente delle
  organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti
  alle organizzazioni portuali ai sensi della normativa vigente"
  non oltre il 31 dicembre 1994;
       l'articolo 20, comma 3, che dispone che per tale data i
  presidenti (preposti all'atto della nomina in base
  all'articolo 20, comma 1, con funzioni di commissari
  governativi alla gestione delle organizzazioni portuali)
  "dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in
  società (...) per l'esercizio, in condizioni di concorrenza,
  di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali,
  della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché
  in altri settori del trasporto o industriali".
     Può ritenersi che le richiamate norme abbiano inteso
  disporre ed assicurare il passaggio dall'attuale al nuovo
  sistema organizzatorio garantendo contestualmente la
  continuità delle attività svolte dalle organizzazioni portuali
  fino alla loro trasformazione in società.
     Di contro, disponendo l'articolo 13, comma 2, che "dal
  1^ gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle
  organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi
  istitutive", e l'articolo 28, commi 4, 5, 6 e 7, che sempre
  dal 1^ gennaio 1994 è trasferito al bilancio dello Stato il
  gettito delle varie tasse e diritti marittimi (salvo il 50 per
  cento delle tasse sulle merci) già di pertinenza degli enti
  portuali, deve constatarsi come in concreto vengano meno le
  entrate necessarie proprio a garantire la continuità della
  gestione e l'organizzazione delle nuove autorità portuali.
     Non essendo il problema risolvibile sul piano
  amministrativo e tenuta presente la grave situazione che si
  verrebbe a determinare negli scali italiani per effetto
  dell'applicazione della nuova normativa, si è reso necessario
  un intervento legislativo urgente per far coincidere il
  termine di vigenza delle norme di carattere finanziario con
  quello entro il quale le organizzazioni portuali dovranno
  trasformarsi in società (articolo 20, comma 3).
     La disposizione non reca ulteriori oneri aggiuntivi a
  carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti
  dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, in quanto i provvedimenti
  posti a carico del bilancio statale avranno concreta
 
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  attuazione solo successivamente all'insediamento delle
  autorità portuali.
     Al comma 2 viene differita al 31 dicembre 1995
  l'operatività della delega alle regioni a statuto ordinario
  delle funzioni amministrative sul litorale marittimo di cui
  all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.616 del 1977, disposta dall'articolo 6 del decreto-legge
  n.400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  dicembre 1993, n.494.
     Il citato articolo 6 ha fissato al 19 dicembre 1994 il
  termine ultimo affinché il Governo proceda agli adempimenti
  necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni
  amministrative alle regioni, stabilendo altresì che decorso
  tale termine siano queste ultime a provvedere al rilascio ed
  al rinnovo delle concessioni demaniali marittime per fini
  turistici e ricreativi.
     Siffatta scadenza ha colto, però, le regioni del tutto
  impreparate, sia per la mancanza di norme di coordinamento che
  disciplinino le modalità attuative della delega in parola, sia
  per la carenza di idonee strutture amministrative necessarie a
  consentire l'ordinato espletamento delle pertinenti
  funzioni.
     Pertanto, alla data suindicata, sulle regioni ha gravato
  un notevole carico di lavoro, che esse potranno smaltire
  verosimilmente in tempi lunghi, con grave disagio per l'utenza
  e con pregiudizio per l'erario, in conseguenza
  dell'inevitabile ritardo nel versamento dei canoni demaniali.
  Di qui l'esigenza di prorogare il termine fissato
  dall'articolo 6 del citato decreto-legge n.400 del 1993.
     La legge n.84 del 1994, entrata in vigore il 19 febbraio
  1994, prevede all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di
  termini in materia di riscossione della cosiddetta tassa
  portuale a partire dal 1^ gennaio 1994.  Si riscontrano
  difficoltà di applicazione, oltre che per la retroattività
  sopra richiamata, anche per la mancata indicazione delle
  aliquote applicabili nei porti in cui la tassa in questione
  risulta estesa.  Pertanto, al fine di superare tali difficoltà,
  con i commi 3 e 4 vengono spostate al 1^ luglio 1994 le
  decorrenze di applicazione delle suddette tasse.
      Articolo 3.  - L'articolo in questione riporta alcune
  modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n.84, recante il
  riordinamento della legislazione portuale.
     La legge n.84 del 1994 è stata approvata dal Parlamento
  sul finire della XI legislatura, in un momento di notevole
  produzione legislativa che non ha consentito di tenere conto
  della evoluzione legislativa del momento.  Infatti
  l'applicazione della legge ha trovato notevoli intralci sia
  per gli aspetti cronologici degli adempimenti previsti, sia
  per le necessità di coordinamento con altre disposizioni
  legislative.  Con l'articolo 3 del decreto-legge vengono
  pertanto apportate le seguenti modifiche alle singole
  disposizioni della citata legge n.84 del 1994.
     La modifica introdotta alla lettera a) del comma 1
  dell'articolo 6 della legge n.84 del 1994 ha lo scopo di
  meglio delineare le competenze dell'autorità marittima
  rispetto a quelle affidate dalla legge all'autorità portuale,
  attribuendo a quest'ultima il potere di regolamentare
  attraverso ordinanze.
     Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 la modifica
  si è resa necessaria per accelerare l' iter procedurale
  di nomina del presidente dell'autorità portuale, costituita ai
  sensi del comma 5 dell'articolo 20, come sostituito dal comma
  11 dell'articolo 3 del presente decreto.
     Poiché ai commissari delle organizzazioni portuali
  nominati ai sensi dell'articolo 20, è affidata anche la
  gestione delle autorità portuali, al comma 3, si dispone che i
  presidenti delle autorità portuali, una volta nominati,
  assumono anche i compiti dei commissari.
     All'articolo 11 della legge n.84 del 1994, per quanto
  concerne il collegio dei revisori dei conti, la necessità
  della modifica è derivata dal fatto che il registro dei
  revisori contabili, composto secondo i criteri ed i requisiti
  di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, non
  risultava allora ancora pubblicato; tuttavia si ritiene di
  salvaguardare l'interesse sostanziale tutelato dalla norma,
  consistente nello standard  professionale garantito
  dall'iscrizione al suddetto registro mediante il possesso dei
 
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  requisiti prescritti per la predetta iscrizione.
     Circa le modifiche agli articoli 9 e 15, si ritiene
  opportuno evidenziare la inadeguatezza e la difficoltà
  applicativa delle norme riguardanti la designazione dei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei
  lavoratori in seno al comitato portuale (articolo 9, comma 1,
  lettera i))  ed alle commissioni consultive (articolo 15,
  comma 1).
     In particolare, per quanto riguarda la designazione dei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali nell'ambito del
  comitato portuale, tale designazione deve, in base alla legge
  in oggetto, essere effettuata unitariamente da tutte le
  organizzazioni di categoria.
     Ciò implica una complessa procedura ed una lunga
  consultazione tra le organizzazioni interessate, dal momento
  che il numero delle organizzazioni stesse risulta essere
  particolarmente elevato ed i rappresentanti da designare
  unitariamente sono solo tre.
     A quanto sopra si aggiunge l'ulteriore difficoltà
  costituita dal fatto che la designazione deve, in sede di
  prima applicazione, pervenire al presidente dell'autorità
  portuale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge (articolo 9, comma 2) e che, in assenza di tale
  designazione, il comitato potrà regolarmente operare anche
  senza i rappresentanti delle categorie imprenditoriali.
     Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l'eccessiva
  severità di una simile normativa che, da un lato, impedisce
  alle organizzazioni di categoria di giungere in tempi brevi ad
  una designazione unitaria e, dall'altro, penalizza tale
  mancata designazione consentendo un regolare funzionamento del
  comitato anche in assenza dei rappresentanti di dette
  categorie.
     Per quanto riguarda invece la istituzione delle
  commissioni consultive, disciplinata dall'articolo 15, comma
  1, tale articolo, nel rinviare alle disposizioni contenute
  all'articolo 9, comma 1, lettera i), prevede le stesse
  anomalie sopra indicate, con l'aggravante che nei porti ove
  non ha sede l'autorità portuale, i rappresentanti
  imprenditoriali sono soltanto quelli delle imprese portuali
  autorizzate o concessionarie, con l'esclusione quindi delle
  imprese armatoriali, degli agenti marittimi e raccomandatari,
  degli spedizionieri e degli autotrasportatori.
     Tale esclusione appare del tutto irrazionale dal momento
  che le competenze assegnate alle commissioni consultive non
  variano in funzione della presenza o meno nello scalo
  dell'autorità portuale ed è quindi del tutto incomprensibile
  l'esclusione dei rappresentanti delle categorie
  imprenditoriali sopra indicate dalle commissioni istituite nei
  porti ove non hanno sede le predette autorità.
     L'articolo 9, comma 1, lettera l), prevede che i
  rappresentanti dei lavoratori siano designati tra coloro che
  sono alle dipendenze delle imprese che operano nel porto, con
  elezione a scrutinio segreto con voto singolo.  Tale procedura
  assolutamente complessa pone seri problemi ai fini
  dell'applicazione dovendosi individuare criteri e modalità
  oggettivi sui quali, peraltro, non è facile raggiungere
  un'intesa fra le stesse organizzazioni sindacali.
     Al comma 9, che modifica l'articolo 15, comma 3, della
  legge n.84 del 1994, vengono specificati i compiti della
  commissione consultiva centrale, con la conseguente
  individuazione delle amministrazioni interessate che vengono
  chiamate a far parte della commissione stessa.
     Le modifiche proposte agli articoli in questione si
  ritiene rappresentino la soluzione più idonea.
     In relazione al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18
  della legge n.84 del 1994, la modifica è proposta nella
  considerazione che la concessione delle aree e delle banchine
  comprese nell'ambito portuale viene rilasciata alle imprese di
  cui all'articolo 16, comma 3.  Pertanto le predette
  concessioni, riguardando esclusivamente operazioni portuali in
  senso stretto, non rendono pertinente il richiamo ad attività
  relative ai passeggeri.
     Viene poi sostituito l'articolo 20 della legge 28 gennaio
  1994, n.84, in considerazione della constatata esigenza di
  prevedere un sistema più efficace per assicurare il passaggio
 
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  dall'attuale al nuovo sistema organizzatorio della
  portualità.
     A tale scopo si prevede, fino alla data di insediamento
  del presidente e del comitato dell'autorità portuale, il
  commissariamento delle organizzazioni portuali.
     Tra i compiti affidati ai commissari vi è anche quello di
  procedere alla dismissione di attività operative svolte dalle
  organizzazioni portuali, oltreché con la trasformazione di
  queste ultime in società private, anche con l'affidamento di
  tali attività in concessione a soggetti diversi.  Nell'attuale
  fase di transizione dal sistema degli enti portuali
  (organizzazioni portuali) alle costituite autorità portuali,
  si è reso necessario chiarire che i due enti considerati sono
  un unico soggetto, anche ai fini tributari (comma 5).
     L'articolo 20 della legge n.84 del 1994, come sostituito
  dal presente decreto, dispone la costituzione delle autorità
  portuali dal 1^ gennaio 1995, nei porti di cui all'articolo
  2 della stessa legge n.84 del 1994.
     Una lettura restrittiva della norma potrebbe escludere la
  nomina dei commissari delle autorità portuali di Ravenna,
  Taranto, Catania e Marina di Carrara, trattandosi di porti nei
  quali non preesisteva un'organizzazione portuale.  Con il comma
  6 del nuovo testo dell'articolo 20 si prevede espressamente la
  nomina degli organi commissariali nei citati porti per
  consentire l'effettivo avvio istituzionale delle nuove
  autorità anche nelle sedi prive di organizzazione portuale.
     La nuova formulazione dell'articolo 21 della legge n.84
  del 1994, recata dal comma 13 dell'articolo 3, mentre non
  innova allo spirito della norma che va a sostituire, ne rende
  più chiara l'interpretazione e l'applicazione.
     L'eliminazione della società holding mira ad
  impedire che le società che potranno derivare dalle ex
  compagnie portuali restino collegate attraverso nessi
  funzionali capaci di ricostituire il precedente regime
  monopolistico.
     Inoltre, la modifica dell'articolo 21 si è resa
  necessaria, in relazione a specifiche indicazioni pervenute
  dalla Commissione CEE, ed urgente per evitare che nel
  frattempo le compagnie si trasformino secondo la disciplina
  dettata dalla legge n.84 del 1994, nel testo finora
  vigente.
     Nella norma è indicato quale elemento determinante, ai
  fini della non applicazione delle disposizioni sanzionatorie,
  l'aver adottato la delibera di trasformazione ed aver
  presentato la relativa richiesta al tribunale competente.
     Viene disciplinata, pertanto, la fase di transizione che
  intercorre dalla delibera di trasformazione, alla iscrizione
  nel registro di imprese.
     Per tale periodo di transizione è stata prevista la
  continuità di vigenza delle norme del regolamento marittimo
  afferenti gli organi di gestione e di controllo del regolare
  funzionamento delle compagnie mantenendo fermi i compiti di
  vigilanza e di controllo da parte delle autorità che li hanno
  esercitati finora.
     La modifica apportata all'articolo 23, comma 1, della
  citata legge n.84 del 1994, ha lo scopo di venire incontro ad
  esigenze di carattere occupazionale legate ad alcuni
  lavoratori che, iscritti nel registro degli avventizi, non
  hanno ottenuto la successiva iscrizione nei registri di cui
  all'articolo 150 del regolamento sulla navigazione marittima
  per mancanza di uno dei requisiti prescritti.  Questi elementi,
  poche unità appartenenti solo ad alcune compagnie, in base
  alla dizione del vigente articolo 23, non possono entrare a
  far parte del nuovo organismo societario perché non iscritti
  nei registri di cui al citato articolo 150.  L'abolizione di
  tale requisito consentirebbe anche il loro passaggio, peraltro
  doveroso, essendo i predetti in forza presso la compagnia di
  appartenenza da anni, lavorando e turnando con gli altri
  lavoratori alle stesse condizioni retributive (comma 14).
     All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, della medesima
  legge n.84 del 1994, per un mero errore non è stato indicato,
  tra gli articoli che saranno abrogati dopo il centonovantesimo
  giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge,
  l'articolo 111, commi primo, secondo e terzo, del codice della
 
                               Pag. 9
 
  navigazione.  A ciò si provvede appunto con il comma 16
  dell'articolo 3 del decreto-legge.
      Articolo 4.-  Il Centro internazionale radio-medico
  svolge attività assistenziale a titolo gratuito da oltre
  cinquanta anni a favore dei marittimi di tutto il mondo.
     L'attività istituzionale del Centro è pertanto intesa
  all'erogazione di servizi di pubblica utilità che assumono
  notevole rilevanza per la salvaguardia della vita umana in
  mare nelle aree prive di strutture sanitarie.
     Per tale motivo il Centro ha goduto fin dalla sua
  costituzione della contribuzione ordinaria dello Stato fissata
  con la legge n.27 del 1985 in 450 milioni di lire.
     Tale contribuzione è ormai assolutamente insufficiente
  perché l'ente possa continuare nella sua meritoria
  attività.
     Con il disposto dell'articolo 4 il contributo viene
  elevato di un miliardo e 50 milioni a decorrere dal 1^
  gennaio 1994.
     Il relativo onere è posto a carico dello stanziamento
  iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del
  Ministero dei trasporti e della navigazione.
      Articolo 5.-  Nel quadro delle iniziative del
  Governo italiano a favore del Ruanda, il Ministro dei
  trasporti e della navigazione è stato autorizzato ad
  organizzare una spedizione straordinaria di generi di prima
  necessità, approvvigionando viveri, medicine e quant'altro
  necessario all'assistenza delle popolazioni locali,
  assicurando il trasporto via mare.
     Al comma 3, si prevede il completamento degli interventi a
  favore delle popolazioni del Ruanda attraverso il contributo
  operativo di una associazione umanitaria impegnata negli aiuti
  verso il terzo mondo, da rimborsare al termine delle attività
  sulla base di apposita relazione.
      Articolo 6.-  L'articolo 2, comma 4, della legge
  n.431 del 1991 prevede che i mutui per la corresponsione dei
  contributi finalizzati alla ristrutturazione e
  razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, siano
  stipulati ad un tasso d'interesse non superiore a quello
  fissato con decreto del Ministro del tesoro.
     L'ultimo decreto aveva previsto quale tasso di riferimento
  il 10,25 per cento, livello ritenuto dagli istituti bancari
  del tutto non remunerativo in relazione all'andamento del
  mercato finanziario; la conseguenza è stata che i mutui
  autorizzati dall'amministrazione marittima, nel periodo
  considerato dalla legge, si trovano praticamente bloccati; di
  qui la necessità di una norma più flessibile che possa
  adattarsi a rapidi mutamenti del mercato finanziario (comma
  1).
     Il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali disposto
  dalla legge n.21 del 1994 e dal decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994
  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.194 del 20 agosto
  1994) comporta a partire dal 1^ luglio una loro degressività
  anche per le società di navigazione del Gruppo Finmare
  esercenti collegamenti con le isole.
     Di conseguenza gli stanziamenti previsti per tali finalità
  sono ora sovradimensionati, mentre risultano ora insufficienti
  quelli per le sovvenzioni di esercizio dei servizi
  convenzionati.  Nel comma 2 si dispone che lo stanziamento sia
  posto a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del
  Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994,
  1995, 1996 e 1997, rispettivamente per lire 11 miliardi, 23
  miliardi, 27 miliardi e 45 miliardi.
      Articolo 7. - Secondo una consuetudine esistente da
  tempo immemorabile nell'ambito portuale, una percentuale della
  provvigione corrisposta dagli armatori agli spedizionieri per
  l'acquisizione del nolo marittimo viene erogata dagli
  spedizionieri ai dipendenti delle agenzie marittime per la
  collaborazione prestata.
     Infatti le ditte di spedizione, per mancanza di una
  propria struttura organizzativa, si avvalgono delle
  prestazioni dei dipendenti delle agenzie marittime per
  l'espletamento delle pratiche inerenti l'imbarco delle
  merci.
     L'erogazione di detta somma, chiamata "decimo di
  senseria", avviene al di fuori del rapporto di lavoro in
  essere tra agente marittimo e suoi dipendenti.  L'agente
  marittimo, pur versando la predetta somma ai dipendenti, vi
 
                              Pag. 10
 
  provvede per conto degli spedizionieri.
     Stante l'intreccio delle posizioni dei soggetti sopra
  indicati, si è sviluppato un lungo contenzioso; di qui
  l'esigenza di introdurre la disposizione dell'articolo 7 che
  consente di risolvere la situazione sopra rappresentata,
  salvaguardando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite
  dalle categorie interessate, senza determinare alcun onere per
  l'erario.
      Articolo 8. - L'articolo 3, comma 10- ter,  del
  decreto-legge 16 giugno 1994, n.378, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.498, prevede, tra
  l'altro, l'abrogazione a decorrere dal 1^ gennaio 1995 del
  comma 2- quater  dell'articolo 17 della legge 6 marzo
  1976, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni, che
  introduceva l'esenzione dal pagamento della tassa di
  stazionamento per le imbarcazioni che svolgono l'attività di
  volontariato sopra descritta.
     Tale abrogazione era inquadrata in un complessivo generale
  disegno volto a ridurre sensibilmente gli importi della tassa
  di stazionamento per tutti gli utenti, eliminando al tempo
  stesso tutti i regimi speciali che prevedevano riduzione od
  esenzione dal pagamento della tassa stessa.
     Da una indagine svolta per conoscere l'esatta portata del
  fenomeno in discussione è emerso che l'attività sanitaria e di
  pronto soccorso mediante imbarcazioni da diporto è limitata
  nel numero degli enti interessati e nel numero di unità navali
  dagli stessi utilizzate.
     Considerato quindi che il minor gettito per l'erario dello
  Stato derivante dal ripristino della precedente esenzione è da
  considerarsi di modesta entità, tale da non porre problemi,
  con le norme in questione si vogliono agevolare enti ed
  associazioni di volontariato per l'opera meritoria che essi
  svolgono nella prevenzione degli incidenti e per l'assistenza
  ed il soccorso.
      Articolo 9. - L'articolo 1, comma 3, della legge 12
  luglio 1991, n.202, che ha convertito il decreto-legge n.151
  del 1991, stabilisce che coloro i quali nell'anno 1991, in
  applicazione del citato decreto-legge, abbiano corrisposto
  somme maggiori di quelle dovute per il pagamento della tassa
  di stazionamento, possono computare l'eccedenza in diminuzione
  dell'ammontare del versamento dovuto per l'anno successivo
  (1992).
     Tale disposizione tuttavia, ai sensi della norma stessa,
  non può trovare applicazione qualora le maggiori somme versate
  superino l'importo dovuto per l'anno successivo; in tal caso
  gli interessati avrebbero dovuto richiedere il rimborso
  dell'eccedenza versata, procedendo contestualmente al
  pagamento del tributo per il 1992, se dovuto.
     E' stato constatato che in alcuni casi i soggetti che
  avevano corrisposto nel 1991 somme maggiori al dovuto,
  superiori all'importo della corrispondente tassa da versare
  per il periodo successivo, non hanno effettuato alcun
  versamento per l'anno 1992, avendo praticato di fatto una
  compensazione tra le due somme, in contrasto con quanto
  previsto con la succitata legge n.202 del 1991.
     Il suesposto comportamento ha concretizzato la fattispecie
  del mancato pagamento della tassa di stazionamento che prevede
  la sanzione di una sovrattassa pari a tre volte la tassa
  dovuta oltre alla corresponsione del tributo evaso.
     Si è potuto rilevare, inoltre, che taluni diportisti sono
  ricorsi alla compensazione anche per gli anni 1993 e 1994, in
  violazione della legge 12 luglio 1991, n.202.
     Al fine di sanare le situazioni di cui sopra e di evitare
  pesanti sanzioni per l'utenza che ha sostanzialmente
  soddisfatto le pretese erariali dello Stato, l'articolo 9
  dispone apposita modifica alla citata legge n.202 del 1991, in
  considerazione anche dei chiari ed univoci segnali a favore
  della nautica da diporto, contenuti nella recente legge 8
  agosto 1994, n.498, settore che sta faticosamente tentando di
  uscire dalla crisi in cui versa, anche a causa di una
  "vessatoria" politica fiscale attuata negli anni passati.
      Articolo 10.  - La tromba d'aria ed il fortunale
  abbattutisi a Genova nei giorni 31 agosto e 14 settembre 1994
  hanno provocato gravi danni agli impianti del porto.
 
                              Pag. 11
 
     I danni subiti dal porto di Genova hanno determinato una
  gravissima emergenza operativa che ha comportato la chiusura,
  per ragioni di sicurezza, dell'intero ponte Libia e delle vie
  allo stesso asservite.  Di qui l'esigenza di una specifica
  norma che finanzi, con ogni urgenza, i lavori di ripristino
  delle opere ed impianti danneggiati.
      Articolo 11.  - Al fine di portare a compimento i
  progetti inseriti nell'accordo Stato-regione Marche,
  sottoscritto dai Ministri pro tempore  dei trasporti e
  navigazione, del tesoro e dei lavori pubblici, tra cui quelli
  relativi all'ammodernamento e potenziamento del porto di
  Ancona, occorre mantenere la disponibilità di tutti i fondi
  all'uopo stanziati.  Con l'articolo 11 si provvede quindi alla
  conservazione dei fondi stanziati nell'esercizio 1994 sui
  capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori
  pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione,
  consentendo il loro utilizzo negli esercizi 1995 e 1996.
      Articolo 12.-  Tale articolo dispone una proroga
  ulteriore della gestione commissariale di liquidazione
  dell'ente "Colombo '92", sia per quanto riguarda le funzioni
  del commissario, sia per la gestione del personale, sia per
  gli interventi conservativi e manutentivi del patrimonio.
  L'articolo in esame prevede inoltre l'indennizzo
  all'organizzazione portuale di Genova degli oneri sopportati
  in occasione della esposizione colombiana tenutasi a Genova
  nel 1992.  Si tratta, in particolare, degli oneri derivanti
  dalla messa a disposizione dei beni - manufatti, aree,
  attrezzature e specchi acquei - imposta all'allora Consorzio
  autonomo del porto, dalla legge 23 agosto 1988, n.373.  In
  relazione ad essa il Consorzio autonomo del porto ha dovuto
  dismettere immobili in cui si svolgevano attività produttive,
  trasferire attività svolte dallo stesso Consorzio autonomo del
  porto o esercitate da privati, esercitate su beni del demanio
  marittimo.  Al riguardo è sorto un contenzioso tra le parti cui
  si pone fine con le disposizioni contenute nei commi citati.
  Si tratta infatti di un contenzioso tra enti pubblici entrambi
  sovvenzionati dallo Stato ed alle cui passività lo Stato deve
  far fronte.  Viene previsto il differimento del termine del 30
  settembre 1995, al 31 dicembre 1995, per dar modo di ultimare
  le operazioni di liquidazione del predetto ente.
      Articolo 13.  - Al comma 1 si dispone che determinati
  stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 1994, in conto
  competenza e in conto residui, possano essere utilizzati
  nell'esercizio successivo.  Si tratta di stanziamenti disposti,
  tra l'altro, per dare attuazione alle disposizioni sugli
  interventi del settore cantieristico ed armatoriale di cui
  alla legge 14 giugno 1989, n.234, e all'articolo 39 della
  legge 31 dicembre 1982, n.979.  Al comma 2 si mantengono in
  bilancio fondi relativi ad interventi per opere e manutenzione
  straordinaria degli aeroporti nazionali.  Al comma 3 per la
  realizzazione del catasto del demanio marittimo si stabilisce
  che i fondi iscritti sul capitolo 3924 possano essere
  utilizzati negli esercizi 1995 e 1996.  Al comma 4 si prevede
  che i fondi dei capitoli 3958 e 7763 possono essere utilizzati
  nell'esercizio 1995.  Infine al comma 5, si prevede che i fondi
  dei capitolo 7294 per gli anni 1994 e 1995 possano essere
  utilizzati entro l'anno 1996.
      Articolo 14. - L'eccidio dei sette marittimi
  italiani verificatosi in Algeria il 7 luglio 1994, ha
  determinato forte emozione nell'opinione pubblica ed una grave
  e dolorosa situazione nelle famiglie delle vittime.  Con la
  legge 9 novembre 1994, n.628, sono stati disposti interventi
  urgenti in favore delle suddette famiglie.  Sembra ora doveroso
  che lo Stato riconosca alle stesse famiglie e agli eredi dei
  marittimi la concessione "alla memoria" della medaglia d'onore
  per lunga navigazione di primo grado "oro".  Peraltro, il
  decreto luogotenenziale 1^ marzo 1945, n.127, riconosce tale
  onorificenza solo ai marittimi che abbiano compiuto 20 anni di
  navigazione.  In relazione a ciò, i marittimi deceduti in
  Algeria non potrebbero ricevere tale onorificenza in quanto
  nessuno di loro ha maturato il requisito richiesto.  Con
  l'articolo in questione si dispone la concessione della
 
                              Pag. 12
 
  medaglia d'onore di primo grado, anche a favore dei marittimi
  barbaramente uccisi in Algeria.
      Articolo 15.  - Nella risoluzione FAL.3 (21) adottata
  il 1^ maggio 1992 nell'ambito della convenzione sulle
  facilitazioni al traffico marittimo internazionale (Londra, 9
  aprile 1965) si raccomanda che le autorità pubbliche, nello
  svolgimento delle formalità concernenti il traffico marittimo,
  consentano o facilitino l'utilizzo di tecniche di trasmissione
  elettronica delle informazioni.  Gli articoli 179 e 181 del
  codice della navigazione impongono invece procedure che
  rendono difficoltose le formalità di ammissione a pratica e di
  partenza delle navi dai porti nazionali, con conseguenti
  onerosi ritardi.  Con la norma in questione le disposizioni dei
  citati articoli 179 e 181 vengono adeguate ai moderni mezzi di
  trasmissione ora a disposizione delle navi oltre che alle
  raccomandazioni contenute nella risoluzione sopra
  ricordata.
     Articolo 16. - Il decreto del Ministro dei trasporti
  e della navigazione 21 settembre 1994, n.731, recante norme
  per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da
  diporto, all'articolo 8, dispone che i componenti
  dell'equipaggio, quando richiesto, devono appartenere alla
  gente di mare o della navigazione interna e devono essere in
  possesso di un titolo professionale marittimo o della
  navigazione interna idoneo al comando delle unità ad essi
  affidate.
     Tenuto conto degli aspetti peculiari della navigazione da
  diporto, si è resa necessaria l'introduzione nell'ordinamento
  attuale di un titolo professionale specifico per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, sia per la
  navigazione marittima sia per la navigazione interna.
     L'articolo 16 istituisce i titoli professionali citati e
  stabilisce i requisiti per il loro conseguimento (commi da 1 a
  5).
     I commi 6 e 7 stabiliscono l'estensione delle abilitazioni
  conseguite.
     Il comma 8 prevede una norma transitoria che consente di
  acquisire i titoli di cui trattasi senza sostenere il relativo
  esame purché i soggetti interessati dimostrino di avere
  esercitato il comando su una unità da diporto adibita al
  noleggio per un periodo determinato, tale da assicurare una
  adeguata professionalità.
     Al comma 9 vengono previste particolari agevolazioni per
  il conseguimento dei titoli stessi per gli appartenenti alle
  Forze armate ed ai Vigili del fuoco in presenza di particolari
  requisiti.
     Articolo 17. - L'intento è quello di arginare,
  tramite la fissazione di un livello di potenza più realistico,
  la deplorevole prassi del cosiddetto "depotenziamento",
  consistente nel mettere in commercio motori per natanti di
  notevole potenza effettiva, omologati però per potenze
  inferiori, allo scopo di evitare l'obbligo di abilitazione
  alla guida.
     Si propone, pertanto di fissare un limite massimo di
  potenza per la guida senza abilitazione lievemente superiore a
  quello vigente, inserendo inoltre una norma che vieta
  espressamente l'omologazione di motori che, sulla base delle
  caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una
  potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la
  medesima omologazione è stata richiesta.
     Si è infine introdotta una disposizione di raccordo tra
  l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, e l'articolo
  20 della stessa legge.
     Articolo 18. - Nell'ambito del piano triennale
  1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima
  del Ministero, approvato con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 4 novembre 1994, è prevista, per il
  Ministero dei trasporti e della navigazione, la realizzazione
  di un sistema informatico che costituirà lo strumento
  conoscitivo e decisionale per mantenere coerenza tra i
  programmi operativi dell'intera amministrazione, lo sviluppo
  delle risorse umane, l'utilizzo di quelle finanziarie e il
  controllo di gestione, previa integrazione dei sistemi
  attualmente in funzione nei vari settori dell'Amministrazione
  dei trasporti e della navigazione; per quanto concerne il
  settore della navigazione marittima, è prevista, in
  particolare, la realizzazione della rete di telecomunicazioni
  e del sistema operativo di comando e controllo della
 
                              Pag. 13
 
  navigazione, comprendente, tra l'altro, l'attuazione del
  sottosistema controllo del traffico marittimo e il
  potenziamento e lo sviluppo del sottosistema automazione
  ricerca e soccorso, indispensabili ai fini della sicurezza del
  traffico marittimo e della ricerca e soccorso in mare.
     Articolo 19. - Fin dall'entrata in vigore della
  legge 5 febbraio 1992, n.104, gli adempimenti a carico dei
  titolari di strutture balneari si sono presentati di difficile
  attuazione, e ciò in quanto mentre per tutti gli altri settori
  gli obblighi di adeguamento operavano soltanto nei confronti
  delle nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, per gli
  stabilimenti balneari l'obbligo di adattamento riguardava
  indistintamente tutte le strutture, anche quelle esistenti,
  indipendentemente dalle dimensioni, dalle loro particolari
  caratteristiche e dalla conformazione del territorio.
     Tali difficoltà già indussero il legislatore ad
  individuare delle soluzioni di differimento dell'obbligo di
  ottemperanza in presenza, in particolare, di specifiche e
  notevoli difficoltà derivanti dalla morfologia del
  territorio.
     Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 4 dicembre
  1993, n.494, consentivano, inoltre, di tener conto della
  notevole consistenza degli interventi necessari e degli
  eccessivi oneri che ne sarebbero derivati, prevedendo che i
  requisiti di visitabilità fossero garantiti non da tutti gli
  stabilimenti balneari, ma da quelli appositamente individuati
  per tratti omogenei di litarale prevedendo anche la
  ripartizione delle relative spese tra tutti i concessionari
  della stessa zona, discriminando, peraltro, rispetto a quelle
  strutture che essendo isolate non potevano giovarsi della
  ripartizione degli oneri.
     I meccanismi previsti dal citato articolo 9 non hanno
  tuttavia consentito, in molti casi, soprattutto in Liguria,
  nella costiera sorrentina e nella costiera amalfitana, di
  pervenire a soluzioni congrue.  E' da tenere presente, inoltre,
  che sia in questi che in altri casi, non è stato possibile
  ottemperare alle disposizioni di legge anche a motivo delle
  difficoltà per i concessionari di ottenere le prescritte
  concessioni edilizie.
     Ove tali ostacoli non siano tempestivamente rimossi, molti
  degli stabilimenti balneari, specialmente quelli situati in
  aree difficilmente accessibili, si troveranno
  nell'impossibilità di operare, con grave danno per gli
  operatori del settore nonché per la stessa utenza che non
  potrebbe disporre dei relativi servizi.
     Pertanto è stato predisposto il testo dell'articolo 19,
  con il quale si assegna, per un verso, un nuovo termine per il
  perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 9
  citato e, per l'altro verso, si dispone che i necessari
  interventi siano semplificati sotto il profilo della normativa
  urbanistica sottoponendoli ad autorizzazione del sindaco
  anziché al regime della concessione edilizia.
     Con il comma 1, si proroga al 31 dicembre 1995 il termine
  per l'individuazione, da parte delle autorità marittime e
  portuali, degli stabilimenti che, ai sensi dell'articolo 9 del
  decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n.494 del 1993, devono dotarsi delle strutture per
  rendere gli impianti balneari "visitabili" ai sensi
  dell'articolo 23, comma 3, della legge n.104 del 1992.
     Con il comma 2 - considerate le obiettive difficoltà
  riscontrate soprattutto in funzione dell'incidenza della
  disciplina urbanistica per la costruzione delle opere previste
  dalla citata legge n.104 del 1992 - si assegna un nuovo
  termine di decorrenza dell'obbligo di adeguamento per quegli
  impianti di balneazione i quali non abbiano al momento avuto
  la possibilità di dotarsi delle previste strutture.
     Con il comma 3 - per evitare ulteriori difficoltà per
  l'esecuzione dei progetti di adeguamento - si determina
  legislativamente l'assoggettabilità delle relative iniziative
  a semplice autorizzazione del sindaco nei termini previsti
  dagli articoli 4 e 7 della legge n.13 del 1989.
     La disposizione che si propone non comporta maggiori spese
  né minori entrate per il bilancio dello Stato.
 
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