Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


560
DDL0040-0003
Progetto di legge Camera n. 40 - testo presentato - (DDL13-40)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C40. TESTIPDL
...C40.
Pag. 14 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC40 ZZ13 ZZRT ZZPR
  Articolo 1.
      Commi 1-3.  La norma prevede il pensionamento
  anticipato di 1.000 lavoratori e dipendenti delle compagnie e
  gruppi portuali e di 1.000 dipendenti degli enti portuali e
  delle aziende dei mezzi meccanici.
      Comma 4. Prevede il pensionamento anticipato di 398
  marittimi ed amministrativi delle società indicate nella
  presente norma.
      Gli oneri, relativi ai ratei di pensione anticipata ed
  all'aumento dell'anzianità contributiva, sono stati
  quantificati sulla base dei seguenti parametri che sono
  indicati nel prospetto riassuntivo:
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 15
 
  Comma 5.  Estensione del trattamento ex articolo 2
  della legge 12 giugno 1984, n.222, ai lavoratori cancellati
  dai registri del lavoro portuale.
      Gli oneri recati dal comma 4 dell'articolo 24 della legge
  28 gennaio 1994, n.84, ammontano a lire 5.460.000.000 all'anno
  per il periodo iniziale per poi decrescere.
      I lavoratori che dovranno usufruire del trattamento
  indicato all'articolo 2 della legge n.222 del 1984 sono pari a
  circa 700 unità e sono destinati a diminuire nel corso dei
  prossimi anni.  La norma infatti riguarda una situazione
  pregressa in fase di esaurimento.
      La stima circa l'onere suindicato scaturisce da una media
  di lavori variabili connessi al livello occupazionale del
  porto di appartenenza ed alla posizione contributiva di
  ciascun lavoratore valutabile nei termini seguenti:
  n.lavoratori ..........................               700
  trattamento integrativo mensile lire ..           600.000 x
  n.mesi ................................                13 =
                                Totale... L.  5.460.000.000
  lire 5.460.000.000 x 10 anni = lire 54.600.000.000.
      A tale onere si provvede attraverso economie derivanti
  dal decreto- legge 8 agosto 1994, n.508, emerse
  successivamente alla sua emanazione.
      Precisamente:
        1.  Lire 4.225.000.000, a seguito della modifica
  apportata all'articolo 1, comma 6, con la quale viene
  stabilito che il trattamento di fine rapporto previsto per i
  dipendenti degli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici,
  posti in pensionamento anticipato, viene posto a carico dei
  predetti enti, se in possesso degli accantonamenti finanziari
  a tale titolo.
      Allo stato risulta che l'ente porto di Palermo e le
  aziende dei mezzi meccanici di Ancona, La Spezia, Livorno e
  Messina provvedono con proprie risorse all'erogazione delle
  competenze dovute a tale titolo ai 65 dipendenti posti in
  pensionamento anticipato:
  n. dipendenti .................                   65 x
  TFR lire ......................           65.000.000 =
                        Totale...    L.  4.225.000.000
      2.  Lire 51.000.000.000 nell'ambito delle disponibilità
  determinatesi sulla base delle richieste pervenute per
  l'applicaziondell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8
  agosto 1994, n.508, relativamente ai trattamenti di fine
  servizio anteriori al 31 gennaio 1990 spettanti ai lavoratori
  delle compagnie portuali.
 
                              Pag. 16
 
       Comma 6.  Pensionamento anticipato lavoratori portuali
  - Trattamento di fine servizio ed una tantum.
      La quota necessaria per i lavoratori portuali a copertura
  di detto istituto, pari a lire 91 miliardi, è attinta
  attraverso l'accensione di un mutuo da parte del commissario
  liquidatore delFondo gestione, la cui estinzione si articola
  nell'arco di 10 anni per una somma pari a 15 miliardi,
  comprensiva di capitale ed interessi.
      L'onere indicato, pari a lire 91 miliardi, è comprensivo
  delle seguenti voci, individuate sulla base del valore medio
  del trattamento di fine servizio e dell' una tantum  per
  l'esodo dell'anno 1992:
   TFS (valore medio esodo 1992) .......     Lire 61.000.000
   Una tantum (valore medio esodo 1992)     "   30.000.000
   Costo  pro capite  ..............     Lire 91.000.000
  91.000.000 x 1.000 (lavoratori) = 91 miliardi di lire
      Nell'ambito dei 91 miliardi di lire rientra anche il
  trattamento di fine servizio per i tre ex soci del gruppo
  portabagagli di Olbia, ammontante complessivamente a lire 150
  milioni.
       Dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei
  mezzi meccanici - Trattamento di fine servizio.
       L'onere relativo a detto istituto ammonta per i 1.000
  dipendenti interessati a lire 65 miliardi (lire 65 milioni
  pro capite,  tenuto conto del valore medio del
  trattamento in questione erogato nel corso del precedente
  esodo).
      Tale onere è stato posto a carico della gestione
  commissariale, dato che i relativi costi si articoleranno
  nell'arco di alcuni anni, secondo un piano predisposto dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione, che terrà conto
  delle esigenze degli enti e delle disponibilità della gestione
  commissariale.
      Il trattamento di fine servizio per il personale delle
  società del gruppo Finmare è a carico delle società
  medesime.
      Comma 7.  Trattamento di fine servizio (TFS) pregresso
  dei lavoratori portuali.
      A seguito dell'emendamento presentato ed approvato dalla
  IX Commissione trasporti della Camera e dall'Assemblea circa
  la riassegnazione - anche al fine di agevolarne la
  trasformazione alle compagnie e gruppi portuali del
  Mezzogiorno e del territorio lagunare delle somme dovute
  dall'INPS in attuazione della sentenza della Corte
  costituzionale n.261 del 19 giugno 1991 e del decreto-legge 22
  marzo 1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
  n.151, il comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto-legge è
  stato riformulato, tenendo presenti le disponibilità
  finanziarie, nei limiti di impegno decennali, stanziati al
  riguardo.
      Si rammenta in proposito che in una precedente versione
  del presente comma era stata prevista l'erogazione del
  trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai
 
                              Pag. 17
 
  lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - valutato in
  lire 280 miliardi - utilizzando la somma dovuta dall'INPS a
  titolo di sgravi degli oneri sociali di cui alla citata
  sentenza (lire 160 miliardi, rientranti nell'ambito delle
  disponibilità finanziarie di cui al citato decreto-legge n. 71
  del 1993, convertito dalla legge n.151 del 1993), nonché lire
  150 miliardi connessi alle disponibilità finanziarie previste
  per l'attuazione del presente decreto-legge.  Con l'ammontare
  complessivo di detti importi (lire 160 miliardi più lire 150
  miliardi), pari a lire 310 miliardi, la gestione commissariale
  era stata, pertanto, autorizzata a rimborsare alle compagnie
  le somme maturate per il trattamento di fine servizio al 31
  gennaio 1990, valutate in lire 280 miliardi, ed a rimborsare,
  altresì, all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 in otto rate
  annuali.
      A seguito dell'emendamento sopra richiamato - escluso,
  quindi, l'importo di lire 160 miliardi, peraltro non incidente
  nel contesto finanziario del presente decreto-legge - sono
  rimasti disponibili attualmente lire 150 miliardi, non
  sufficienti a coprire l'onere complessivo connesso al
  trattamento di fine servizio suindicato.
      Pertanto, tenuto conto che su tale stanziamento, già in
  precedenza, erano emerse delle disponibilità finanziarie -
  stante il diverso importo riscontrato per il trattamento di
  fine servizio pregresso a pari a circa lire 183 miliardi - e
  considerato altresì che con le somme residue si era provveduto
  a coprire parte del trattamento dovuto ai sensi dell'articolo
  2 della legge 12 giugno 1984, n.222, ai lavoratori cancellati
  dai registri per inidoneità al lavoro portuale per una
  ammontare pari a lire 51 miliardi (vedi la presente relazione
  al comma 5) ne consegue che, allo stato attuale, risultano
  disponibili lire 99 miliardi (150 miliardi - 51 miliardi).
      Con tale importo di lire 99 miliardi si autorizza,
  quindi, la gestione commissariale del Fondo a rimborsare
  all'INPS in unica soluzione, non essendo più necessario
  seguire la rateizzazione prevista in precedenza e collegata
  alle rate dell'INPS per gli sgravi degli oneri sociali, i
  maggiori oneri emersi a seguito dei pensionamenti anticipati
  effettuati nel triennio 1990/1992 per un importo di lire
  30.705.765.778, nonché a corrispondere alle compagnie ed ai
  gruppi portuali solo la quota del 30 per cento del trattamento
  di fine servizio pregresso, pari a lire 54.775.587.663.
  Pertanto gli oneri posti a carico dello stanziamento previsto
  al riguardo, pari a lire 150 miliardi, risultano, allo stato
  attuale, tenuto conto anche del citato emendamento, i
  seguenti:
  trattamento ex articolo 2 della legge n. 222 del 1984
  a favore dei lavoratori cancellati dai registri per idoneità
  al lavoro portuale ..............       L. 51.000.000.000
  maggiori oneri dovuti all'INPS ai sensi dell'articolo 3 del
  decreto-legge n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 58 del 1990 ......        " 30.705.765.778
  quota del 30 per cento del trattamento di
  fine servizio maturato dai lavoratori
  al 31 gennaio 1990 ..............        " 54.775.587.663
                          Totale...       L.136.481.353.441
 
                              Pag. 18
 
      Comma 8.  Cassa integrazione straordinaria per
  personale dipendente delle società del gruppo Finmare.
      Il trattamento in questione, già previsto a favore di
  detta categoria per l'anno 1993 con l'articolo 6, comma 15,
  del decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, non essendo stato
  affatto utilizzato, viene esteso al periodo 1994-1996
  nell'ambito dei limiti degli stanziamenti già previsti a tale
  titolo nel richiamato decreto-legge n.148 del 1993.  Pertanto
  per tale comma non sussiste alcun ulteriore onere a carico
  dell'erario dello Stato.
      Comma 9.  Cassa integrazione straordinaria - 1.800
  lavoratori portuali.
      Il trattamento massimo di integrazione salariale è pari a
  lire 1.248.000 mensili, aumentato dall'accredito contributivo,
  correlato ai salari medi contrattuali fissati per la giornata
  retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti, pari
  mediamente a lire 97.346 per l'anno 1994, secondo i criteri
  stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17
  dicembre 1986, n.873, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 13 febbraio 1987, n.26.
      Contribuzione:
        GR media lire 97.346;
        97.346 x 26 giorni x 12 mesi = lire 30.371.952;
        30.371.952 (imponibile annuo) x 27 per cento = lire
  8.200.427;
        lire 14.976.000 + lire 8.200.427 = lire 23.176.427
  pro capite;
         lire 23.176.427 x 1.800 unità = lire 41.717.568.600
  (42 miliardi).
      Tenuto conto degli slittamenti temporali derivanti dal
  meccanismo di rendicontazione dell'INPS, delle modalità di
  rimborso sia del mutuo che delle somme relative ai trattamenti
  di fine servizio, gli oneri sono modulati secondo il prospetto
  allegato alla presente relazione.
      Comma 10.  Gestione casa di soggiorno di
  Dovadola.
      La prosecuzione della gestione della casa di soggiorno di
  Dovadola a tutto il 31 dicembre 1995 comporterà l'onere di un
  miliardo di lire a carico della gestione commissariale del
  Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali.
  Articolo 4.
      La norma prevede l'aumento del contributo annuo a favore
  del Centro internazionale radio-medico di un miliardo e 50
  milioni di lire a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
      A tale onere si provvede con i fondi iscritti sul
  capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei
  trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti
  capitoli per gli anni successivi.
 
                              Pag. 19
 
  Articolo 5.
      Il previsto importo di lire 6.500 milioni rappresenta un
  limite massimo di spesa determinato sulla base di una stima
  degli oneri per il noleggio del mezzo di trasporto necessario
  per la spedizione straordinaria in favore delle popolazioni
  del Ruanda e per l'acquisto dei relativi generi alimentari e
  materiali di prima assistenza.
  Articolo 6, comma 2.
      La disposizione è finalizzata a far fronte alla diversa
  composizione degli sgravi contributivi e quindi con un
  rimborso di una somma inferiore all'Istituto nazionale della
  previdenza sociale (capitolo 3656) e di contro un maggiore
  aggravio di costi a carico delle società esercenti
  collegamenti con le isole e quindi della sovvenzione (capitolo
  3651).
      Per lo Stato la spesa complessiva è sempre la stessa, ma
  risulta opportuno che gli importi di copertura confluiscano su
  un unico capitolo (3651) anziché mantenere due capitoli con
  una macchinosa procedura di travaso dal capitolo 3656 al
  capitolo 3651.
 
                              Pag. 20
 
                 PROSPETTO RIASSUNTIVO ONERI
                    (in miliardi di lire)
                      ...  (omissis) ...
 
DATA=960418 FASCID=DDL13-40 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0040 TOTPAG=0040 TOTDOC=0025 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0020 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=004000 00 FASCIDC=13DDL0040 SORTNAV=0004000 000 00000 ZZDDLC40 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati