| Articolo 1.
Commi 1-3. La norma prevede il pensionamento
anticipato di 1.000 lavoratori e dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali e di 1.000 dipendenti degli enti portuali e
delle aziende dei mezzi meccanici.
Comma 4. Prevede il pensionamento anticipato di 398
marittimi ed amministrativi delle società indicate nella
presente norma.
Gli oneri, relativi ai ratei di pensione anticipata ed
all'aumento dell'anzianità contributiva, sono stati
quantificati sulla base dei seguenti parametri che sono
indicati nel prospetto riassuntivo:
... (omissis) ...
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Comma 5. Estensione del trattamento ex articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n.222, ai lavoratori cancellati
dai registri del lavoro portuale.
Gli oneri recati dal comma 4 dell'articolo 24 della legge
28 gennaio 1994, n.84, ammontano a lire 5.460.000.000 all'anno
per il periodo iniziale per poi decrescere.
I lavoratori che dovranno usufruire del trattamento
indicato all'articolo 2 della legge n.222 del 1984 sono pari a
circa 700 unità e sono destinati a diminuire nel corso dei
prossimi anni. La norma infatti riguarda una situazione
pregressa in fase di esaurimento.
La stima circa l'onere suindicato scaturisce da una media
di lavori variabili connessi al livello occupazionale del
porto di appartenenza ed alla posizione contributiva di
ciascun lavoratore valutabile nei termini seguenti:
n.lavoratori .......................... 700
trattamento integrativo mensile lire .. 600.000 x
n.mesi ................................ 13 =
Totale... L. 5.460.000.000
lire 5.460.000.000 x 10 anni = lire 54.600.000.000.
A tale onere si provvede attraverso economie derivanti
dal decreto- legge 8 agosto 1994, n.508, emerse
successivamente alla sua emanazione.
Precisamente:
1. Lire 4.225.000.000, a seguito della modifica
apportata all'articolo 1, comma 6, con la quale viene
stabilito che il trattamento di fine rapporto previsto per i
dipendenti degli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici,
posti in pensionamento anticipato, viene posto a carico dei
predetti enti, se in possesso degli accantonamenti finanziari
a tale titolo.
Allo stato risulta che l'ente porto di Palermo e le
aziende dei mezzi meccanici di Ancona, La Spezia, Livorno e
Messina provvedono con proprie risorse all'erogazione delle
competenze dovute a tale titolo ai 65 dipendenti posti in
pensionamento anticipato:
n. dipendenti ................. 65 x
TFR lire ...................... 65.000.000 =
Totale... L. 4.225.000.000
2. Lire 51.000.000.000 nell'ambito delle disponibilità
determinatesi sulla base delle richieste pervenute per
l'applicaziondell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8
agosto 1994, n.508, relativamente ai trattamenti di fine
servizio anteriori al 31 gennaio 1990 spettanti ai lavoratori
delle compagnie portuali.
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Comma 6. Pensionamento anticipato lavoratori portuali
- Trattamento di fine servizio ed una tantum.
La quota necessaria per i lavoratori portuali a copertura
di detto istituto, pari a lire 91 miliardi, è attinta
attraverso l'accensione di un mutuo da parte del commissario
liquidatore delFondo gestione, la cui estinzione si articola
nell'arco di 10 anni per una somma pari a 15 miliardi,
comprensiva di capitale ed interessi.
L'onere indicato, pari a lire 91 miliardi, è comprensivo
delle seguenti voci, individuate sulla base del valore medio
del trattamento di fine servizio e dell' una tantum per
l'esodo dell'anno 1992:
TFS (valore medio esodo 1992) ....... Lire 61.000.000
Una tantum (valore medio esodo 1992) " 30.000.000
Costo pro capite .............. Lire 91.000.000
91.000.000 x 1.000 (lavoratori) = 91 miliardi di lire
Nell'ambito dei 91 miliardi di lire rientra anche il
trattamento di fine servizio per i tre ex soci del gruppo
portabagagli di Olbia, ammontante complessivamente a lire 150
milioni.
Dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei
mezzi meccanici - Trattamento di fine servizio.
L'onere relativo a detto istituto ammonta per i 1.000
dipendenti interessati a lire 65 miliardi (lire 65 milioni
pro capite, tenuto conto del valore medio del
trattamento in questione erogato nel corso del precedente
esodo).
Tale onere è stato posto a carico della gestione
commissariale, dato che i relativi costi si articoleranno
nell'arco di alcuni anni, secondo un piano predisposto dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, che terrà conto
delle esigenze degli enti e delle disponibilità della gestione
commissariale.
Il trattamento di fine servizio per il personale delle
società del gruppo Finmare è a carico delle società
medesime.
Comma 7. Trattamento di fine servizio (TFS) pregresso
dei lavoratori portuali.
A seguito dell'emendamento presentato ed approvato dalla
IX Commissione trasporti della Camera e dall'Assemblea circa
la riassegnazione - anche al fine di agevolarne la
trasformazione alle compagnie e gruppi portuali del
Mezzogiorno e del territorio lagunare delle somme dovute
dall'INPS in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n.261 del 19 giugno 1991 e del decreto-legge 22
marzo 1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
n.151, il comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto-legge è
stato riformulato, tenendo presenti le disponibilità
finanziarie, nei limiti di impegno decennali, stanziati al
riguardo.
Si rammenta in proposito che in una precedente versione
del presente comma era stata prevista l'erogazione del
trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai
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lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - valutato in
lire 280 miliardi - utilizzando la somma dovuta dall'INPS a
titolo di sgravi degli oneri sociali di cui alla citata
sentenza (lire 160 miliardi, rientranti nell'ambito delle
disponibilità finanziarie di cui al citato decreto-legge n. 71
del 1993, convertito dalla legge n.151 del 1993), nonché lire
150 miliardi connessi alle disponibilità finanziarie previste
per l'attuazione del presente decreto-legge. Con l'ammontare
complessivo di detti importi (lire 160 miliardi più lire 150
miliardi), pari a lire 310 miliardi, la gestione commissariale
era stata, pertanto, autorizzata a rimborsare alle compagnie
le somme maturate per il trattamento di fine servizio al 31
gennaio 1990, valutate in lire 280 miliardi, ed a rimborsare,
altresì, all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 in otto rate
annuali.
A seguito dell'emendamento sopra richiamato - escluso,
quindi, l'importo di lire 160 miliardi, peraltro non incidente
nel contesto finanziario del presente decreto-legge - sono
rimasti disponibili attualmente lire 150 miliardi, non
sufficienti a coprire l'onere complessivo connesso al
trattamento di fine servizio suindicato.
Pertanto, tenuto conto che su tale stanziamento, già in
precedenza, erano emerse delle disponibilità finanziarie -
stante il diverso importo riscontrato per il trattamento di
fine servizio pregresso a pari a circa lire 183 miliardi - e
considerato altresì che con le somme residue si era provveduto
a coprire parte del trattamento dovuto ai sensi dell'articolo
2 della legge 12 giugno 1984, n.222, ai lavoratori cancellati
dai registri per inidoneità al lavoro portuale per una
ammontare pari a lire 51 miliardi (vedi la presente relazione
al comma 5) ne consegue che, allo stato attuale, risultano
disponibili lire 99 miliardi (150 miliardi - 51 miliardi).
Con tale importo di lire 99 miliardi si autorizza,
quindi, la gestione commissariale del Fondo a rimborsare
all'INPS in unica soluzione, non essendo più necessario
seguire la rateizzazione prevista in precedenza e collegata
alle rate dell'INPS per gli sgravi degli oneri sociali, i
maggiori oneri emersi a seguito dei pensionamenti anticipati
effettuati nel triennio 1990/1992 per un importo di lire
30.705.765.778, nonché a corrispondere alle compagnie ed ai
gruppi portuali solo la quota del 30 per cento del trattamento
di fine servizio pregresso, pari a lire 54.775.587.663.
Pertanto gli oneri posti a carico dello stanziamento previsto
al riguardo, pari a lire 150 miliardi, risultano, allo stato
attuale, tenuto conto anche del citato emendamento, i
seguenti:
trattamento ex articolo 2 della legge n. 222 del 1984
a favore dei lavoratori cancellati dai registri per idoneità
al lavoro portuale .............. L. 51.000.000.000
maggiori oneri dovuti all'INPS ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 58 del 1990 ...... " 30.705.765.778
quota del 30 per cento del trattamento di
fine servizio maturato dai lavoratori
al 31 gennaio 1990 .............. " 54.775.587.663
Totale... L.136.481.353.441
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Comma 8. Cassa integrazione straordinaria per
personale dipendente delle società del gruppo Finmare.
Il trattamento in questione, già previsto a favore di
detta categoria per l'anno 1993 con l'articolo 6, comma 15,
del decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, non essendo stato
affatto utilizzato, viene esteso al periodo 1994-1996
nell'ambito dei limiti degli stanziamenti già previsti a tale
titolo nel richiamato decreto-legge n.148 del 1993. Pertanto
per tale comma non sussiste alcun ulteriore onere a carico
dell'erario dello Stato.
Comma 9. Cassa integrazione straordinaria - 1.800
lavoratori portuali.
Il trattamento massimo di integrazione salariale è pari a
lire 1.248.000 mensili, aumentato dall'accredito contributivo,
correlato ai salari medi contrattuali fissati per la giornata
retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti, pari
mediamente a lire 97.346 per l'anno 1994, secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17
dicembre 1986, n.873, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 febbraio 1987, n.26.
Contribuzione:
GR media lire 97.346;
97.346 x 26 giorni x 12 mesi = lire 30.371.952;
30.371.952 (imponibile annuo) x 27 per cento = lire
8.200.427;
lire 14.976.000 + lire 8.200.427 = lire 23.176.427
pro capite;
lire 23.176.427 x 1.800 unità = lire 41.717.568.600
(42 miliardi).
Tenuto conto degli slittamenti temporali derivanti dal
meccanismo di rendicontazione dell'INPS, delle modalità di
rimborso sia del mutuo che delle somme relative ai trattamenti
di fine servizio, gli oneri sono modulati secondo il prospetto
allegato alla presente relazione.
Comma 10. Gestione casa di soggiorno di
Dovadola.
La prosecuzione della gestione della casa di soggiorno di
Dovadola a tutto il 31 dicembre 1995 comporterà l'onere di un
miliardo di lire a carico della gestione commissariale del
Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali.
Articolo 4.
La norma prevede l'aumento del contributo annuo a favore
del Centro internazionale radio-medico di un miliardo e 50
milioni di lire a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
A tale onere si provvede con i fondi iscritti sul
capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
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Articolo 5.
Il previsto importo di lire 6.500 milioni rappresenta un
limite massimo di spesa determinato sulla base di una stima
degli oneri per il noleggio del mezzo di trasporto necessario
per la spedizione straordinaria in favore delle popolazioni
del Ruanda e per l'acquisto dei relativi generi alimentari e
materiali di prima assistenza.
Articolo 6, comma 2.
La disposizione è finalizzata a far fronte alla diversa
composizione degli sgravi contributivi e quindi con un
rimborso di una somma inferiore all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (capitolo 3656) e di contro un maggiore
aggravio di costi a carico delle società esercenti
collegamenti con le isole e quindi della sovvenzione (capitolo
3651).
Per lo Stato la spesa complessiva è sempre la stessa, ma
risulta opportuno che gli importi di copertura confluiscano su
un unico capitolo (3651) anziché mantenere due capitoli con
una macchinosa procedura di travaso dal capitolo 3656 al
capitolo 3651.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO ONERI
(in miliardi di lire)
... (omissis) ...
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