| (Interventi urgenti a favore del settore portuale e
marittimo).
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, è integrato di
1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di
cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.6 del
1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti
degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre
1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data
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di entrata in vigore del presente decreto, individua termini,
criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle
eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e
gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e
maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto
determina le dotazioni organiche e relative eccedenze,
suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di
specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi
predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in
prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali
che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993
è consentito il recupero volontario delle marche contributive
relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo
Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza
di eccedenze.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1- bis e 8, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, ed agli
articoli 8- bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del
decreto-legge 17 dicembre 1986, n.873, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.26. Ai
lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è
concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza
tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai
ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età,
ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di
contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di
cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di
incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti
pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di
pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i
quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato,
l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un
supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di
cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del
personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali
elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi
oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in
prepensionamento ai sensi del presente decreto.
4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui
all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996,
anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione,
Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori,
Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima
(Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di
età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di
quaranta anni di contribuzione previdenziale.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti
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dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28
gennaio 1994, n.84, sono posti a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli
istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita
rendicontazione annuale.
6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento
di fine servizio e delle indennità contrattuali e del
trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento
anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei
lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto
Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo,
fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il
commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire
91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n.103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.230, e le
successive disposizioni relative alla corresponsione delle
competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi
portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine
rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio
dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma
5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2,
limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi
meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini
finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi
comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono
soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
7. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5
è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali,
sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta
per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31
gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a
lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata,
altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778
ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al
pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle
compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n.58, nel triennio 1990-1992.
8. I termini per la presentazione delle domande per
l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui
al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati
al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo
delle somme stanziate allo scopo.
9. Il beneficio di integrazione salariale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992,
n.370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n.428, è
concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità,
ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993.
Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno
1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo
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onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed
è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato
decreto-legge n.370 del 1992, risultino non conformi alla
normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le
procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e
gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, provvede
agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal
presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico
della gestione commissariale di cui al comma 5.
11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono
autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo
di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo
onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120
miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi
conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni
portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio
1994, n.84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
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