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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


563
DDL0040-0006
Progetto di legge Camera n. 40 - testo presentato - (DDL13-40)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C40. TESTIPDL
...C40.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n.202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996. Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC40 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Interventi urgenti a favore del settore portuale e
                         marittimo).
      1.  Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
  decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, è integrato di
  1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle
  compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
  Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione
  istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di
  cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.6 del
  1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti
  degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
  intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
  rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre
  1996.
      2.  Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data
 
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  di entrata in vigore del presente decreto, individua termini,
  criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle
  eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e
  gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e
  maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992.  Con decreto
  determina le dotazioni organiche e relative eccedenze,
  suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di
  specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi
  predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto
  dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in
  prospettiva.  Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali
  che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993
  è consentito il recupero volontario delle marche contributive
  relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo
  Stato.  E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza
  di eccedenze.
      3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1- bis  e 8, del
  decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, ed agli
  articoli 8- bis  e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del
  decreto-legge 17 dicembre 1986, n.873, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.26.  Ai
  lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è
  concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo
  massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza
  tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai
  ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età,
  ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di
  contribuzione previdenziale.  Ai trattamenti pensionistici di
  cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di
  incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti
  pensionistici di anzianità.  Per i lavoratori titolari di
  pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i
  quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato,
  l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un
  supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di
  cui al presente comma.  Il trattamento pensionistico del
  personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali
  elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
  fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi
  oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in
  prepensionamento ai sensi del presente decreto.
      4.  I trattamenti di pensionamento anticipato di cui
  all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996,
  anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione,
  Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori,
  Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima
  (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino,
  intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
  dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a
  quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
  lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di
  età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di
  quaranta anni di contribuzione previdenziale.
      5.  Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti
 
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  dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28
  gennaio 1994, n.84, sono posti a carico della gestione
  commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
  lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli
  istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita
  rendicontazione annuale.
      6.  L'onere connesso alla corresponsione del trattamento
  di fine servizio e delle indennità contrattuali e del
  trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento
  anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei
  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei
  lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto
  Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo,
  fa carico alla gestione di cui al comma 5.  A tal fine il
  commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di
  cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
  n.58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire
  91 miliardi.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
  primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n.103, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.230, e le
  successive disposizioni relative alla corresponsione delle
  competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi
  portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine
  rapporto.  L'onere connesso alle competenze di fine servizio
  dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
  meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma
  5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2,
  limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi
  meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini
  finanziari.  Le competenze di cui al presente comma, ivi
  comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono
  soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
      7.  La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5
  è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali,
  sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta
  per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31
  gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a
  lire 54.775.587.663.  La medesima gestione è autorizzata,
  altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778
  ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al
  pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle
  compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
  22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 marzo 1990, n.58, nel triennio 1990-1992.
      8.  I termini per la presentazione delle domande per
  l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui
  al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati
  al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo
  delle somme stanziate allo scopo.
      9.  Il beneficio di integrazione salariale di cui
  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992,
  n.370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n.428, è
  concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità,
  ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993.
  Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno
  1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995.  Il relativo
 
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  onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed
  è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.  Qualora
  gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato
  decreto-legge n.370 del 1992, risultino non conformi alla
  normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le
  procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e
  gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
      10.  Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4,
  comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, provvede
  agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
  gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
  Dovadola fino al 31 dicembre 1995.  L'onere derivante dal
  presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico
  della gestione commissariale di cui al comma 5.
      11.  Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono
  autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo
  di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60
  miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.  Al relativo
  onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120
  miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello
  stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
  corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
      12.  Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi
  conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
  meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni
  portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio
  1994, n.84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
 
DATA=960418 FASCID=DDL13-40 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0040 TOTPAG=0040 TOTDOC=0025 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0022 RIGINIZ=022 PAGFIN=0025 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=004000 00 FASCIDC=13DDL0040 SORTNAV=0004000 000 00000 ZZDDLC40 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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