| (Differimento di termini).
1. Il termine del 1^ gennaio 1994 previsto
dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5,
della legge 28 gennaio 1994, n.84, recante riordino della
legislazione in materia portuale, è differito al 1^ gennaio
1995.
2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, ai fini
dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative
alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, è prorogato
al 31 dicembre 1995.
3. Il termine del 1^ gennaio 1994 previsto
dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n.84,
concernente il riordino della legislazione in materia
portuale, è differito al 1^ luglio 1994.
4. Dalla stessa data del 1^ luglio 1994 la tassa di cui
al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84,
si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in
data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente
vigente.
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