| (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n.84, recante
disposizioni
per il riordino della legislazione in materia portuale).
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994, n.84, è sostituita dalla seguente:
" a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14, delle altre attività commerciali e
industriali esercitate nei porti, con potere di
regolamentazione attraverso ordinanze;".
2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28
gennaio 1994, n.84, è sostituito dai seguenti: "In sede di
prima applicazione della presente legge la terna di cui al
comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della
navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le
designazioni già pervenute devono essere comunque confermate
qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a
nuova designazione.".
3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è
aggiunto il seguente comma:
"2- bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma
2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo
20, commi 1, 2 e 3.".
4. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono sostituite
dalle seguenti:
" i) da sei rappresentanti delle seguenti
categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito
portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del
rappresentante di cui al n.6) che è designato dal Comitato
centrale dell'Albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei
quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano
nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione
della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino
al 31 dicembre 1996.".
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5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28
gennaio 1994, n.84, è sostituito dal seguente: "In sede di
prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al
presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data
di nomina del presidente.".
6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31
dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono
nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti
prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, dietro
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n.15.".
7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, è sostituito dal seguente:
" 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione è istituita in ogni porto una commissione
consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei
dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione
portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate
all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei
porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei
lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione
è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero,
laddove non istituita, dal comandante del porto.".
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28
gennaio 1994, n.84, è aggiunto il seguente:
" 1- bis. La designazione dei rappresentanti dei
lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali
indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e
della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento
dell'organo.".
9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, è sostituito dal seguente:
" 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione è istituita la commissione consultiva
centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo
e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione,
che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre
rappresentanti delle regioni marittime designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente
del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un
ufficiale superiore del Comando generale del corpo di
capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero
della sanità e dal presidente dell'Associazione porti
italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti
consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione
portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa
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sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione
ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e
dalle commissioni consultive locali. La designazione dei
membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento
dell'organo.".
10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, è sostituito dal seguente:
" 1. L'autorità portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e
le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni
portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da
parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di
funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le
concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi
canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il
medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità
di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i
concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata
della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle
aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore
delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti
all'atto della concessione.".
11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è
sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Costituzione delle autorità portuali e
successione delle società alle organizzazioni portuali).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per
ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra
persone aventi competenza nel settore, con particolare
riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle
realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario,
commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e
gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che
all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi
dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i
decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle
organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente
dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi
dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la
dismissione delle attività operative delle organizzazioni
portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni
medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi
previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile,
ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di
concessioni ad imprese che presentino un programma di
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utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture
delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni
di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle
operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei
servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o
industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i
dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o
delle società derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali società delle
società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle
società costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in
leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese
autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18
delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque
posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri
alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle
risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni
vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della
presente legge, anche sulla base di apposite direttive del
Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando
l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini
prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al
più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una
situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle
organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata
dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti in materia.
5. Le autorità portuali dei porti di cui
all'articolo 2, sono costituite dal 1^ gennaio 1995 e da
tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad
esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio
marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come
individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento
degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di
cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni
portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità
portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data
della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma
2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono
considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto;
successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano
alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso
dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in
corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì
nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna,
Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento
degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro
sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono
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preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di
consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in
particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono
prioritariamente alla definizione delle strutture e
dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e
comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri
compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al
presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro
funzioni, delle strutture e del personale delle locali
autorità marittime.".
12. La parola "commissari" di cui all'articolo 3, comma
8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n.400, 8 agosto 1994,
n.508, e 21 ottobre 1994, n.586, deve essere interpretata come
"ufficio commissariale", comprensiva di eventuali commissari
aggiunti.
13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Trasformazione in società delle
compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi
portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o
più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel
libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per
l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni
portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i
tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga
all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere
prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno 1996;
c) in una società secondo i tipi previsti nel
libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo
scopo della mera gestione, sulla base dei beni già
appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che
le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le
concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1
hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le
cooperative costituite su iniziativa dei membri delle
compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in
vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti
alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o
cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione
succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i
rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai
dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie
portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto
di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data
facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto
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disposto nei commi successivi per le società costituite dai
soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed
i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa
vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di
maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere
attività di impresa.
7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti
portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono
la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che
entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la
delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma
1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al
competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non
potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995,
n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di
iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle
compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure
di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui
al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli
stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al
controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi
di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti
porti.".
14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, è sostituito dal seguente:
" 1. I lavoratori portuali e gli addetti in
servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in
continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui
all'articolo 21.".
15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio
1994, n.84, le parole: "1^ gennaio 1993" e le parole: "dal
1991" sono sostituite con le parole: "1^ gennaio 1995" e
"dal 1994".
16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, è sostituito dal seguente:
" 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico
approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.3095, e del
relativo regolamento di attuazione, approvato con regio
decreto 26 settembre 1904, n.713, che siano incompatibili con
le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo
comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della
navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo
20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì
abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110,
primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e
terzo comma; 112; 116, primo comma, n.2); 1171, n.1); 1172 del
codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel
libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n.328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della
navigazione sono abrogati a decorrere dal 1^ gennaio
1996.".
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