| (Assistenza alle popolazioni del Ruanda).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è
autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa
vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di
generi alimentari e di materiali di prima necessità per
l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i
compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale
delle capitanerie di porto.
2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno
1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Per assicurare il completamento dell'attività di cui
al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si
avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di
spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione
di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta
associazione, al termine delle attività svolte, sulla base di
apposita relazione.
4. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui
del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del
medesimo stato di previsione.
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