| (Interventi a favore del settore armatoriale).
1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991,
n.431, è sostituito dal seguente:
" 4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei
contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono
determinati dal Ministero del tesoro.".
Pag. 33
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di
navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in
conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194
del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata
la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23
miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45
miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
| |