| (Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202).
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
1991, n.202, è soppressa la parola: "8" e, dopo il medesimo
comma, è inserito il seguente:
"3- bis. Coloro che in applicazione di quanto
disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme
maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in
diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa
dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si
applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme
per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.".
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