| (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo
'92").
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente
"Colombo '92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto
1988, n.373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative
esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di
conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo
limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n.58, e successive modificazioni ed integrazioni, che
provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del
commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
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presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a
credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante
compensazione delle partite in sospeso a debito di
quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e
rivalutazioni.
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