| (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della
navigazione).
1. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della
navigazione dopo le parole: "da consegnarsi," sono inserite le
seguenti: " , o da trasmettersi con mezzi elettronici,".
2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della
navigazione è sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data
- sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene
consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al
comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i
documenti di bordo fino al successivo approdo.".
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