| (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime ed interne).
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli
115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti,
rispettivamente, il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio,
nonché il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento
per la navigazione interna, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria della
gente di mare;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l'obbligo scolastico;
d) essere in possesso del certificato limitato
RTF;
e) essere in possesso delle abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma,
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da
diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le
suddette patenti devono essere in regolare corso di
validità;
f) non aver riportato condanne per i reati di cui
all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328;
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g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti
e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle
unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi
antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni
di primo soccorso.
3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo
professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei
periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.328. La commissione di esame è composta dai membri previsti
per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca
per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista
designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega
navale italiana.
4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria del
personale nelle acque interne;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l'obbligo scolastico;
d) essere in possesso delle abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di
distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni ed
integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare
corso di validità;
e) non aver riportato condanne per i reati di cui
all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la
navigazione interna, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1949, n.631;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti
e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle
unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi
antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni
di primo soccorso.
5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo
professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei
periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere.
La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli
esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un
esperto velista designato dalla Federazione italiana della
vela o dalla Lega navale italiana.
6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a
vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa,
nonché nelle acque interne.
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7. Il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore
ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e
promiscue.
8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da
diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi
complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in
vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti
previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il
rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato
deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto
autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità
da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il
titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della
marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i
sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato
e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità
navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal
servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli
professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri
requisiti previsti dai detti commi.
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