Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


578
DDL0040-0021
Progetto di legge Camera n. 40 - testo presentato - (DDL13-40)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C40. TESTIPDL
...C40.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n.202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996. Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC40 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
                    marittime ed interne).
      1.  Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli
  115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato
  con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti,
  rispettivamente, il titolo professionale marittimo di
  conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio,
  nonché il titolo professionale di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
  interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento
  per la navigazione interna, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.
      2.  Per conseguire il titolo professionale marittimo di
  conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
  occorrono i seguenti requisiti:
         a)  essere iscritto nella terza categoria della
  gente di mare;
         b)  aver compiuto i 21 anni di età;
         c)  aver assolto l'obbligo scolastico;
         d)  essere in possesso del certificato limitato
  RTF;
         e)  essere in possesso delle abilitazioni al
  comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
  distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma,
  della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
  modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da
  diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le
  suddette patenti devono essere in regolare corso di
  validità;
         f)  non aver riportato condanne per i reati di cui
  all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
  328;
 
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         g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
  teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti
  e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle
  unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi
  antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni
  di primo soccorso.
      3.  Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo
  professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei
  periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
  n.328.  La commissione di esame è composta dai membri previsti
  per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca
  per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista
  designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega
  navale italiana.
      4.  Per conseguire il titolo professionale di conduttore
  per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
  interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:
         a)  essere iscritto nella terza categoria del
  personale nelle acque interne;
         b)  aver compiuto i 21 anni di età;
         c)  aver assolto l'obbligo scolastico;
         d)  essere in possesso delle abilitazioni al
  comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di
  distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11
  febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni ed
  integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare
  corso di validità;
         e)  non aver riportato condanne per i reati di cui
  all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la
  navigazione interna, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 28 giugno 1949, n.631;
         f)  aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
  teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti
  e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle
  unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi
  antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni
  di primo soccorso.
      5.  Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo
  professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei
  periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere.
  La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli
  esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un
  esperto velista designato dalla Federazione italiana della
  vela o dalla Lega navale italiana.
      6.  Il titolo professionale marittimo di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando
  delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a
  vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
  acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa,
  nonché nelle acque interne.
 
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      7.  Il titolo professionale di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
  interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
  adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore
  ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e
  promiscue.
      8.  Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da
  diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi
  complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in
  vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti
  previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il
  rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato
  deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto
  autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità
  da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato.  Il
  titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
      9.  Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della
  marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
  porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i
  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato
  e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità
  navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal
  servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli
  professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri
  requisiti previsti dai detti commi.
 
DATA=960418 FASCID=DDL13-40 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0040 TOTPAG=0040 TOTDOC=0025 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0036 RIGINIZ=016 PAGFIN=0038 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=004000 00 FASCIDC=13DDL0040 SORTNAV=0004000 000 00000 ZZDDLC40 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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