| (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n.50, e
successive modificazioni ed integrazioni).
1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
bordo dei quali sia stato installato un motore avente una
cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi,
o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o
a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a
2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a
30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una
delle abilitazioni previste dall'articolo 20.".
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20
della legge 11 febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
" c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche
e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo
comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;".
3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20
della legge 11 febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
" d) imbarcazioni a motore per la navigazione
senza alcun limite dalla costa.".
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4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza
abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche
costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore
del 30 per cento a quella per la quale la medesima
omologazione è stata richiesta.
5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1971, n.50, prima delle parole: "nessuna
abilitazione" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto è
disposto dal successivo articolo 20".
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