| (Barriere architettoniche negli impianti di
balneazione).
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104, si applicano a decorrere dal 31
dicembre 1995.
3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a
realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di
cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio
1989, n.13.
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